Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 21/11/2023, n. 754
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L'istanza di rimborso riguardante dazi illegittimamente applicati deve essere presentata nel termine perentorio di 12 mesi dalla data in cui è stato comunicato l'importo dovuto. Tale termine può essere superato in "casi eccezionali" ovvero qualora non sia stato possibile "presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore", così come previsto dal Codice Doganale Unionale. Le ipotesi di cui sopra trovano applicazione nel rispetto dei seguenti principi:
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
ricorrente in riassunzione: voglia codesta on.le Commissione sospendere il presente giudizio, stante la pendenza dei procedimenti nanti il Tribunale dell'Unione europea e la Corte di Giustizia.
Nel merito, voglia codesta on.le Commissione confermare la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, annullando il provvedimento di diniego impugnato e disponendo, per l'effetto, il rimborso a favore dell'esponente dei dazi antidumping versati.
In via subordinata, voglia codesta on.le Commissione accertare per i motivi di cui in narrativa, ritenuti assorbiti nei precedenti gradi di giudizio, l'illegittimità dell'atto impugnato e, conseguentemente, annullarlo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio.
Resistente: insiste per la riforma della sentenza di primo grado CTP Genova n. 1397/5/16 depositata il 17/06/16, e, per l'effetto, accertare la legittimità e la fondatezza dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso dell'anno 2007, nel periodo compreso fra il 4 gennaio ed il 13 giugno, la società P I Srl effettuava 18 importazioni di calzature, originarie di Cina e Vietnam, liquidando correttamente il dazio antidumping in vigore, istituito con Reg. CE 1472/06 . Veniva successivamente emanato il Reg. CE 1294/09, con il quale la Commissione UE decideva di mantenere le misure antidumping già adottate col precedente regolamento per un ulteriore periodo di 15 mesi (considerandum 519), nonché la loro estensione alle calzature spedite dalla RAS (Regione Amministrativa Speciale) di Macao.
In data 28/10/2011 il Panel report WTO (gruppo di esperti della Organizzazione Mondiale del Commercio OMC o, in inglese, WTO - World trade organization) pronunciava secondo l'Ufficio una raccomandazione, in applicazione dell'art. 19.1 del Dispute Settlement Understanding, con la quale, in accoglimento parziale delle richieste avanzate dalla Repubblica Popolare Cinese, l'Unione Europea veniva invitata a conformare l'art.
9.5 del Regolamento di base sui dazi antidumping ( Reg. CE 1225/09 ) agli Accordi GATT del 1994.
A seguito di tali eventi, la P I Srl presentava all'Ufficio delle Dogane di Genova un'istanza di revisione dell'accertamento (ex art. 11 d.lgs. 374 del 1990 ) e contestuale istanza di rimborso (citando l'art. 236 CDC), sostenendo che i dazi antidumping corrisposti a fronte delle 18 operazioni menzionate non erano in realtà dovuti, in quanto il Reg. CE 1294/09 li aveva definitivamente soppressi e il Panel Control WTO, con la pronuncia del 28.10.11 , ne aveva dichiarato l'illegittimità.
L'Ufficio delle Dogane di Genova provvedeva ad esaminare la domanda per quanto riguarda l'applicabilità degli artt. 11 D.Lgs. 374/90 e 236 CDC, respingendola con nota prot. 30233/RU datata 8.05.2012, risultando l'istanza tardiva in quanto presentata ben oltre i dodici mesi previsti dalla norma.
Considerato però che nell'istanza presentata la parte faceva espresso riferimento anche alla sussistenza di una "situazione particolare" che avrebbe potuto costituire motivo per prescindere dal termine dei dodici mesi, l'Ufficio delle Dogane di Genova inviava Relazione di cui una copia alla Direzione Regionale per la Liguria, competente per la valutazione dell'applicabilità dell'art. 239 CDC, evidenziando l'intempestività della domanda anche in relazione a detta previsione normativa.
Detta Direzione Regionale esaminava l'istanza e, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente stabilito dall' art. 12, comma 7, Legge 212/2000 , notificava via PEC alla P I Srl la nota prot. 33031/RU del 21/05/2013 (come previsto dall' art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. n. 374/1990 ), nella quale evidenziava il motivo per cui riteneva che l'istanza dovesse essere respinta (intempestività), invitando quindi la società a presentare per iscritto osservazioni o memorie, utili per avvalorare la propria domanda e per poter superare, se possibile, la questione relativa alla tardività.
In assenza di riscontro da parte della società, la Direzione Regionale per la Liguria respingeva l'istanza di revisione e sgravio, con riferimento all'applicabilità dell'art. 239 CDC, notificando il provvedimento di diniego prot. 2793/RU del 24.01.2013 .
Controparte tempestivamente impugnava l'atto di rigetto proponendo ricorso davanti a CTP GE, che con sentenza n. 1397/5/16 del 26/05/16 accoglieva il ricorso e le tesi della società sostenendo che nella fattispecie sussistevano le circostanze eccezionali indicate dall'art. 239 CDC, che consentono il superamento del termine prescrizionale di dodici mesi, in quanto la Corte di Giustizia si è dovuta pronunciare sulla questione in discussione e in quanto altre dogane europee avevano sospeso le decisioni in merito alle richieste di rimborso dei dazi doganali antidumping. Annullava l'atto di diniego compensando le spese, sul presupposto che la proposizione di numerosi ricorsi anche di altre società avverso il regolamento aveva effettivamente portato alla sospensione delle decisioni sulle istanze di rimborso presentate in diversi Paesi, e ciò costituiva situazione particolare in base alla quale il termine di dodici mesi di cui all'art. 39 poteva essere superato. Tutte le altre questioni sono state ritenute assorbite, anche in