Corte di Giustizia di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 21/11/2023, n. 259
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Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'esenzione in favore di associazioni non lucrative dipende non tanto dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione sportiva dilettantistica) ma anche e soprattutto dall' effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro, il cui onere probatorio incombe sul soggetto contribuente che invoca le agevolazioni previste dalla normativa di settore.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO E DIRITTO
Con tre distinti avvisi l'agenzia di Matera accertava che D. L.D. quale vice presidente prima e presidente poi della associazione dilettantistica polisportiva R., si era appropriato di fondi dell'ente e quindi sottoponev tassazione detti illeciti proventi per gli anni 2011-2012-2013. Con due distinti avvisi l'agenzia disconosceva le agevolazioni tribut ie previste dalla legge 398 del 1991 e notificava i relativi atti sia all'associazione che D. L, quale legale rappresentate e quindi responsabile in solido. La CTP di Matera, adita dalla parte, pur non riunendo i distinti cinque ricorsi, li trattava contestualmente all'udienza del 18.12.2019 e definiva, quelli a carico dell'associazione con sentenze pubblicate in data 27.1.2020, nn. 41 e 46, quelli a carico del D L con sentenze pubblicate in pari data, nn. 43-44-47. Tutti i ricorsi venivano accolti e annullati gli avvisi. L'agenzia impugnava tutte le sentenze, proponendo due distinte impugnazioni cumulative, una relativa alle sentenze emesse nei confronti del D in ordine ai profitti illeciti e l'altra relativa alle sentenza emesse nei confronti dell'associazione e del D, quale solidale obbligato. Accadeva però che l'impugnazione D, iscritta al n. 209/2021 CTR veniva assegnata alla prima sezione, mentre l'impugnazione associazione-D, iscritta al n. 208/2021 veniva assegnata alla seconda sezione. La prima sezione, con sentenza in data 19.4.2021, n. 133, disponeva ex art. 59 DLGS 546/92, la rimessione degli atti al primo giudice per un presunto difetto di contraddittorio. II relativo ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile con sentenza di questa CTR n. 414 del 2022. La presente sentenza attiene all'appello proposto dall'agenzia delle entrate avverso le sentenze della CTP di Matera nn. 41 e 46 del 2020. ln data 28.9.2017 1'agenzia delle entrate- direzione di Matera notificava a all'associazione dilettantistica polisportiva R(ADP) e al suo legale rappresentante D L D due distinti avvisi, con i quali, sulla scorta delle indagini della Guardia di finanza, confluite in un PVC (mai esibito e prodotto dalle parti nella sua interezza- né rinvenibile nel fascicolo elettronico), disconosceva all' associazione la possibilità di fruire dei regini fiscali agevolati previsti dalla legge 398/91 e, considerata la omessa presentazione delle dichiarazioni e la mancata esibizione della contabilità, accertava evasione di IRES, IRAP e IVA sia per il 2011 che per il 2012. Avverso detti avvisi sia l'associazione (estinta nel 2013) che il rappresentante D. L, proponevano due distinti ricorsi alla CTP di Matera, che li accoglieva con le citate sentenze nn. 41 e 46 del 2020, oggetto del presente giudizio di gravame. Nei ricorsi venivano dedotte le seguenti ipotesi di nullità ed illegittimità degli avvisi:
1- Preclusione dell'accertamento in quanto l'ADP era stata estinta in data 31.12.2013.
2- Decadenza della possibilità di accertamento nei confronti del condebitore solidale D. L;
3- Gli accertamenti erano stati emessi in sostituzione di altro emesso in precedenza e annullato.
4- L'annullamento del precedente non attribuiva all'agenzia una rimessione in termini.
5- II D nel 2011 non ricopriva alcuna carica sociale.
6- Non si poteva applicare il raddoppio dei termini;
7- L'accertamento era nullo per difetto di invito e chiarimenti;per difetto di motivazione;per difetto di contraddittorio;
8- La ricostruzione delle imposte evase era illegittima per mancata applicazione delle agevolazioni, che comportavano esonero dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali, con esclusione
dall'IRS e dall'IRAP e versamento IVA in maniera forfetaria;
9- Le sanzioni erano illegittime poiché l'estinzione della persona giuridica determinava l'intrasmissibilità delle sanzioni;
10- Violazione del divieto di doppia imposizione;
11- Illegittimità del calcolo dell'imponibile tassabile. Si costituiva l'agenzia deducendo l'infondatezza di tutti motivi di ricorso.
La CTP con le sentenze oggetto di gravame, di identico contenuto motivazionale, riteneva che entrambi gli atti impositivi fossero illegittimi anzitutto perché era stato violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi, oltretutto anche di tributo standardizzato;poi perché la associazione era iscritta nel registro sportivo CONI e quindi non poteva negarsi il diritto ad avvalersi del regime fiscale agevolato. Infine concludeva il primo giudice il D. L era stato illegittimamente attinto dal provvedimento impositivo benché almeno nell'anno 2011 rivestisse la sola qualifica di tesoriere e con di legale rappresentante e fosse stato assolto dal giudice penale con sentenza definitiva. Avverso dette sentenze l'agenzia proponeva un appello cumulativo, notificato all'APD R. in persona del legale rappresentate D L D, deducendo tre motivi di gravame. Con il primo motivo censurava la gravata sentenza per aver ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento per omesso contraddittorio. Secondo l'appellante il primo giudice aveva pronunciato su un motivo mai dedotto dalla parte e quindi ultra petita. La tesi dell'appellante, come ha dedotto l'appellato, non solo è incomprensibile, ma è anche palesemente infondata. Infatti nell'atto di gravame, a pag. 6 si legge che la nullità consisterebbe nell'aver la CTP ritenuto ritualmente dedotta la violazione del contraddittorio, benché la parte l'avesse "trattata quale mera sottoarticolazione del presunto difetto di prova che sarebbe gravato in capo all'amministrazione". Dizione in effetti scarsamente comprensibile, ma oltretutto infondata, atteso che l'appellato nel ricorso introduttivo, a pag. 6, deduceva, in effetti in maniera un po' contorta, ma comunque che "il contribuente in difetto di invito, ovvero di qualsivoglia specifica richiesta di chiarimenti, prima della notifica dell'avviso- non è stato messo in grado di fornire giustificazioni. , configurandosi violazione dell'obbligo di contraddittorio". Inoltre, secondo l'appellante, la ritenuta violazione dell'art.12, comma 7 dello statuto, era del tutto insussistente. Infatti tra la notifica- consegna del PVC della GdF era ampiamente decorso il termine dilatorio di 60 giorni prima della emissione degli avvisi, senza che da parte del contribuente vi fosse stata alcuna osservazione, tale da rendere necessario il contraddittorio preventivo. Sul punto l'appellata ASD nelle controdeduzioni a pag. 8 e segg. ha riproposto la tesi della nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio, già formulata nel ricorso introduttivo a pag.