Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 723

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La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel d.p.r. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass. n. 351 del 2014). La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali (Corte costituzionale, sentenza n. 477/ 2002), si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (come ricorre nella fattispecie in cui per ottenere l'adempimento della controparte è necessario l'emissione di un avviso di accertamento), sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822).

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 723
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Numero : 723
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

La Commissione tributaria provinciale dell'Aquila, con l'impugnata sentenza, rigettava il ricorso presentato da D. C. avverso l'avviso di pagamento emesso dalla Regione Abruzzo per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018, respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente che, quale unico, complesso, motivo di gravame, censura la decisione sul punto della non riconosciuta prescrizione estintiva triennale, per cui ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato. La Regione Abruzzo si è costituita nel presente giudizio contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello. Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa é stata riservata a decisione nel corso dell'udienza del giorno 10/10/2023 per esser decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Commissione che l'appello è risultato infondato per cui deve essere respinto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Va subito evidenziato, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, che il termine triennale di prescrizione per la riscossione della tassa di circolazione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d. l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e, in particolare, si è precisato che tale termine ha efficacia prescrizionale e decadenziale e non può, perciò, essere interrotto se non con un atto a valenza esterna, debitamente portato a conoscenza del debitore. Tuttavia, anche se l'avviso di accertamento è un atto di natura sostanziale e recettizio, si applica comunque la disciplina della "scissione" della notifica, con effetti diversi per il notificante e per il destinatario della notifica. In particolare si è chiarito che, in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002, in tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta, è chiaramente lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di un'attività riferibile "non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario all'agente postale)" che resta del tutto estranea alla disponibilità

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