Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 04/01/2024, n. 10

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In caso di pluralità di insegne è riconosciuta l'esenzione nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati e sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro. Ove siano presenti più insegne esposte all'esterno di un unico locale l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considerava come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza (Corte Cass. ord. 18 aprile 2018, n. 9492). Nel caso esaminato, anche per l'insegna "Bancomat" o "Postamat" posta all'esterno dei locali che sia accompagnata dall'indicazione dell'istituto di credito di riferimento non integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi di "un elemento essenziale per completare l'informazione diretta al cliente" e garantire una corretta fruizione del servizio reso. Sulla scorta del principio enunciato la Corte di secondo grado ha rigettato l'appello proposto dall'ente impositore, in quanto l'utilizzo dell'insegna Postamat non integra un messaggio pubblicitario ma una informazione diretta al cliente essenzialmente "direzionale" e di segnalazione della fruibilità in loco del servizio secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche e negoziali già concordate con l'operatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 04/01/2024, n. 10
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Numero : 10
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La I - Imposte comunali e affini s.r.l., concessionario della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per conto del comune di Porto San Giorgio, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha accolto il ricorso proposto da P s.p.a. avverso un avviso di accertamento, emesso dal predetto Comune, per l'anno 2016 e per complessivi euro 373,00. P s.p.a. contestò le modalità di calcolo del tributo, invocando l'esenzione dal pagamento sia per le scritte "P" - in quanto insegne di esercizio con destinazione informativa per l'utenza (art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993) - sia per le scritte "P", perché avviso al pubblico avente l'esclusiva finalità di indicazione all'utenza del posto in cui vengono erogati determinati servizi. La CTP ha accolto l'impugnativa, sulla base dei seguenti argomenti: «la ratio della disciplina normativa invocata mira a sottoporre a tassazione separata diversi messaggi e insegne pubblicitarie quando non siano caratterizzati da stretta connessione da unicità funzionale, come accade certamente nel caso di specie in cui su ogni vetrina della sede dell'agenzia postale si replica la dicitura "p". La unica destinazione funzionale impone la connessione di tutte le scritte in esame e pertanto deve essere applicato il criterio di favore. Diversamente, il criterio più favorevole, pur previsto dal legislatore, perderebbe di significato e di utilità. A maggior ragione il ricorso è accoglibile con riferimento all'insegna p che effettivamente risulta priva di contenuto pubblicitario e mira esclusivamente ad indirizzare l'utenza verso il luogo - di solito posto all'esterno dei locali dell'agenzia - dove effettuare operazioni tramite circuito elettronico. Per tali insegne vige la regola dell'esenzione, come previsto dalla risoluzione 2/DF del 24.4.2009 del ministero dell'economia e delle finanze. A conforto di tali interpretazioni si
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