Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 13/03/2024, n. 329
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E. G. P. s.p.a. proprietaria fino al 31 dicembre 2019 della centrale di produzione di energia geotermica (di seguito, anche, la "Centrale"), sita nel territorio del Comune di Piancastagnaio (SI), ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento catastale n. SI00XX/2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena ha rettificato la rendita catastale proposta da E. G. P. S.p.A. in relazione alla Centrale con Modello Docfa del 25 maggio 2016, in ossequio alle disposizioni recate dall' art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015 , elevandola da € 14.774,00 a € 256.000,00. In particolare, l'AG. Entrate di Siena ha incluso nella determinazione della rendita catastale anche i pozzi geotermici, assimilandoli a "costruzioni".
E, in particolare, eccepiva:
- La illegittimità della valorizzazione ai fini catastali dei pozzi minerari;
- La sovrastima dei costi relativi allo scavo dei pozzi e l'erronea determinazione del deprezzamento per vetustà (allegando una perizia tecnica).
Si è costituita in giudizio l'Ag. Entrate di Siena, ribadendo la legittimità del proprio operato, depositando controdeduzioni.
La C.T.P. di Siena con la sentenza 292/17 ha respinto il ricorso, compensando le spese in considerazione della complessità della questione. Nella motivazione il primo giudice sostiene che: "(...) anche i pozzi e i vapordotti in quanto costruiti appositamente per provvedere alla intercettazione delle acque e dei vapori (il cui sfruttamento determina la produzione di energia elettrica), devono concorrere necessariamente alla determinazione della rendita catastale in quanto essenziale a tale fine."
Quanto alla questione della sovrastima dei costi relativi ai pozzi, la Commissione Provinciale scrive che "non può condividersi la stima offerta dalla parte nel proprio ricorso. (...)" ed infine in relazione al tema del deprezzamento per vetustà sostiene che si deve aderire a quanto previsto nella circolare n. 6 del 2012, mentre la giurisprudenza di legittimità citata dalla società ricorrente non sarebbe stata conferente con il caso concreto.
Contro questa sentenza ha proposto appello E. s.p.a. sostanzialmente reiterando le medesime argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado e la Commissione Regionale della Toscana con sentenza n. 595/2/2020 ha rigettato l'appello, sostenendo in motivazione che: "A prescindere dalla loro qualificazione o meno di costruzione, è fuori di dubbio che i pozzi minerari, come correttamente qualificati dall'appellata AE, sono "componenti essenziali di una centrale geotermoelettrica al pari delle dighe e delle condotte forzate o delle opere di presa e scarico delle centrali idroelettriche". Da tutto ciò si evince che i pozzi minerari, a pieno titolo, partecipano alla quantificazione della rendita catastale. Ciò in quanto sono incorporati alla centrale geotermica e sono parte essenziale della stessa. (...)".
In ordine alla questione della sovrastima dei costi, la C.T.R. ha escluso che vi sia stata sovrastima perché - basandosi sulla stima fatta dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano - la media stimata dall'Ag. Entrate in € 2.000,00 al metro lineare è corretta e "Parimenti, per il contestato deprezzamento, appare oltremodo condivisibile la stima fatta dall'AF con l'utilizzo del prezziario fornito dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano o con la consultazione dell'osservatorio OMI".
E. s.p.a. ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione fondato su tre motivi:
- illegittimità della Sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell' art. 10 della L. n. 843/1942 , dell' art. 18 del R.D. n. 1572/1931 , dell' art. 48 del R.D. n. 1539/1933 e dell' art. 1, commi 21 e 22, della L. n. 208/2015 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ;
- violazione e falsa applicazione dell' art. 1, comma 244, della L. n. 190/2014 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , con riguardo alla stima dei costi relativi allo scavo dei pozzi;
- violazione e falsa applicazione dell' art. 9 del R.D.L. n. 652/1939 e degli artt. 28 e 6 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142/1949 , in