Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 05/06/2023, n. 3558
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il ricorrente XXX, impugnava l'avviso di accertamento del tributo numero XXX del 06/11/2020 notificato da Municipia per il Comune di Giugliano in Campania in data 18.01.2021, per omessa denuncia ed omesso versamento per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 della tassa rifiuti (TARI). Il ricorrente con il proprio atto eccepiva:
1) illegittimità del provvedimento per carenza del potere di accertamento. 2) giuridica inesistenza dell'ingiunzione per carenza di potere del concessionario. 3) violazione dell'art. 42 comma 1 dpr n. 600/73 per mancata valida sottoscrizione. Violazione dell'art. 12 comma 87 della l. 549/95. 4) violazione di legge. violazione dell'art. 1 c. 161 l. n. 296/06. prescrizione della pretesa erariale. 5) violazione dell'art 6 c. 3 bis e 7 della l. n. 212/2000 statuto dei diritti del contribuente, violazione del principio di trasparenza nella liquidazione della tariffa, illegittimità della previsione di adesione spontanea su somme prescritte. 6) illegittimità della ritenuta occupazione dell'immobile da parte di due persone. 7) Inapplicabilità degli interessi e delle sanzioni.
Si costituiva la Muncipia Spa - Concessionaria del Comune di Giugliano in Campania per la riscossione dei tributi il quale evidenziava anzitutto il potere di accertamento sussistente in capo all'Agente della Riscossione ed il corretto iter procedurale riscossivo eseguito. In seguito, poi, la Municipia rilevava la tempestività della pretesa creditoria per le annualità in contestazione. Pertanto attesa la tempestività delle contestazioni l'Ente impositore chiedeva il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'atto impugnato. Con sentenza n. 12866/19/2021 depositata in data 25.11.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli riteneva di dover accogliere parzialmente il ricorso del XXX.
La CTP, difatti, superate le questioni preliminari circa la legittimazione e la regolare formazione dell'avviso di accertamento riteneva di dover dichiarare maturata la decadenza dell'Ente Impositore dalla pretesa tributaria limitatamente all'annualità 2014 per la quale la richiesta, unitamente alle successive annualità richieste con l'atto in contestazione, era pervenuta oltre il quinquennio previsto dalla legge. Secondo il collegio di prime cure, difatti, l'avviso di accertamento è atto unilaterale recettizio che, dunque, produce effetto solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, non dovendosi ritenere né di atto processuale o dell'unico atto con cui il Comune poteva interrompere la prescrizione. Avverso la cennata sentenza proponeva appello parziale la Municipia S.p.A. evidenziando l'errato iter logico giuridico del Collegio di prime cure che avrebbe ritenuto, erroneamente, appartenente alla categorie degli atti recettizi l'avviso di accertamento tributario e, pertanto, soggetto alla disciplina prevista, per la suddetta categoria, in tema di perfezionamento della notifica e conoscenza