Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 26/08/2024, n. 2284

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 26/08/2024, n. 2284
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Numero : 2284
Data del deposito : 26 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Signora xxxx ha proposto appello in confronto dell'AGENZIA delle ENTRATE - Direzione Provinciale II Milano, per la riforma della sentenza n. 1116/2022 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sez. 12 in data 11/04/2022, pubblicata in data 14/04/2022 e non notificata.

In data 08 giugno 2021 la Signora xxxx riceveva l'avviso derivante da controllo formale della dichiarazione 730/2018 comportante la rettifica dati della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73 Irpef, emesso da Direzione Provinciale Milano Il, Uff. Terr. Milano 3 (id. controllo xxxx del 19.11.2020, per complessivi €. 479,36.

Detto avviso determinava, con riferimento alla dichiarazione 730/2018, una rettifica dei dati contenuti e, conseguentemente, una richiesta di versamento aggiuntivo in favore dell'erario.

In particolare, nella richiesta di pagamento viene affermato che: "É stata rettificata la percentuale di detrazione relativa ai figli a carico, da Lei indicata, in quanto, dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, gli stessi familiari risultano fiscalmente a carico anche di altro soggetto in misura complessivamente non congruente".

Avverso tale avviso la Signora xxxx provvedeva a inviare all'Ufficio una richiesta di esercizio di autotutela richiamando, quale motivazione fondante la richiesta di riesame, la vigenza del decreto di omologazione di separazione consensuale che attribuiva all'odierna ricorrente, quale genitore collocatario (in prevalenza), la spettanza del 100% delle detrazioni relative al figlio minore a carico.

Infatti, a norma di quanto stabilito nell'omologa della separazione consensuale con figli minori, emessa dal Tribunale di Milano, sez. IX civile, R.G. xxxx/2016 Sep. Cons. (doc. 3 in atti nel fascicolo primo grado), all'art. 10 era espressamente stabilito che:

"Le detrazioni per il figlio a carico saranno interamente a vantaggio della Sig.ra xxxx

In data 22 giugno 2021, riscontrando la richiesta di esercizio dell'autotutela, l'Agenzia delle Entrate rigettava le doglianze mosse dalla Signora xxxx asserendo che: "[...] si conferma la legittimità della comunicazione di rettifica per i seguenti motivi:

i Giudici, mediante le sentenze relative alla separazione dei coniugi, possono stabilire l'affidamento dei figli ma non possono intervenire sulle norme tributarie attribuendo la detrazione per i figli a carico ad uno dei genitori. Confermando la legittimità del controllo effettuato sulla base dell'affidamento condiviso tra i genitori del figlio, così come deciso dai Giudici e riportato in sentenza, si comunica che l'istanza di autotutela non può essere accolta".

Avverso il predetto atto impositivo ricorreva in primo grado l'appellante, eccependo l'illegittimità e l'erroneità dello stesso, contestando nel merito che - nel caso in oggetto - l'intera detrazione spettasse alla ricorrente conformemente agli accordi presi in sede di separazione e omologati dal Giudice.

Resisteva con controdeduzioni l'AE - Direzione Provinciale II di Milano.

All'esito del giudizio la Commissione Tributaria Provinciale pronunciava la sentenza in questione, che rigettava il ricorso così decidendo: "Codesto (rectius, questo) Collegio, preso atto che il ricorrente ha presentato documentazione copiosa quale la separazione consensuale con figli minori nella quale all'articolo 10 stabilisce che "le detrazioni per figlio a carico saranno interamente a vantaggio della Sig.ra xxxx ma considerato che l'accordo non è stato rispettato poiché la successiva indicazione in dichiarazione nella misura del 50% da parte dell'ex marito ha fatto venir meno l'accordo precedentemente intervenuto tra gli ex coniugi. Ne deriva la infondatezza delle doglianze di parte avversa e la legittimità della ripresa in esame.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate".

Con una motivazione definita dall'appellante "particolarmente scarna, parziale e discutibile" la Commissione ha recepito il ragionamento dell'Agenzia, a parere della quale sostanzialmente - nel caso in oggetto - l'ex coniuge della ricorrente nel momento in cui ha inserito nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione per figlio a carico ha fatto venir meno l'accordo tra moglie e marito precedentemente siglato in sede giudiziale.

L'Appellante non ritiene condivisibile la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che le sembra non cogliere nel segno e neppure motivare adeguatamente in punto di diritto in merito al tema del contendere.

Lo stesso verte sulla percentuale di detrazione relativa ai figli a carico spettante a ciascun coniuge separato, ove il decreto di omologa ne attribuisca la deducibilità a favore di uno solo.

Infatti, nel caso di specie, il decreto di omologa della separazione consensuale tra la ricorrente e l'ex marito emessa dal Tribunale di Milano, sez. IX civile, R.G.xxxx /2016 Sep. Cons. (cfr. doc. 3), all'art. 10 stabiliva che: "Le detrazioni per il figlio a carico saranno interamente a vantaggio della Sig.ra xxxx

La Commissione Tributaria Provinciale nella sentenza impugnata ha ritenuto che nel caso di specie, diversamente da quanto stabilito in sede di omologa, la detrazione andasse (e vada) ripartita nella misura del 50% tra la ricorrente e il proprio ex compagno in considerazione della sostanziale, "risoluzione di fatto" dell'accordo raggiunto in sede di separazione tra moglie e marito.

Infatti, ha ritenuto la Commissione che l'indicazione in dichiarazione nella misura del 50% da parte dell'ex marito abbia fatto venir meno l'accordo precedentemente intervenuto tra gli ex coniugi.

Senonché il ragionamento della Corte non terrebbe conto di alcuni elementi di diritto sostanziale che saranno meglio nel prosieguo specificati.

In ambito familiare, specie in sede di separazione, affinché possano mutare le condizioni poste alla base dell'accordo dei coniugi è possibile, in ogni momento, depositare ricorso dinnanzi al Tribunale competente su istanza di un solo coniuge o entrambi i coniugi qualora vi siano delle nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustificano.

Non risulta che ciò sia avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, l'accordo siglato in sede di separazione è tutt'ora valido ed efficace, non potendo l'ex coniuge sottrarvisi motu proprio come invece sembra ritenere la Commissione appiattendosi sulla posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate.

L'Autorità giudicante, inoltre, non avrebbe esposto adeguatamente le ragioni in fatto e in diritto che giustificano la decisione adottata né consente di individuare compitamente il procedimento logico attraverso cui il giudicante è giunto alla determinazione della volontà concreta della legge nel caso esaminato. Nell'ipotesi che ci occupa, l'estrema concisione della motivazione in diritto renderebbe di fatto impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni a fondamento del dispositivo.

Ancora, la CTP nemmeno si sarebbe espressa su punti decisivi della controversia;
numerose questioni sarebbero infatti state travisate in toto (e non ve n'è nemmeno una concisa menzione). Le argomentazioni che non sono state oggetto di esame in primo grado sono perciò state riproposte.

I - Erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado per violazione del TUIR (art. 12, lettera c). L'Ufficio, nella rettifica portata dall'atto impugnato, avrebbe contravvenuto a quanto previsto nel D.P.R. N° 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR).

Infatti, all'art. 12, lett. C, nella previsione relativa alle detrazioni per i carichi di famiglia, si prevede espressamente che: "[...] In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, (sottolineatura del presente Collegio giudicante) al genitore affidatario".

Come specificato nel corso del giudizio di primo grado, evidenziato dalla documentazione prodotta, il Giudice nell'omologa dell'accordo di separazione ha vagliato la legittimità della previsione, raggiunta di comune accordo dagli ex coniugi, con cui gli stessi stabilivano che le detrazioni (riconosciute alla Signora xxxx in qualità di genitore collocatario, in prevalenza, del figlio minore) fossero interamente a vantaggio dell'odierna ricorrente.

Ciò in considerazione della natura delle detrazioni stesse, quali sgravi riconosciuti dallo Stato sul reddito delle persone fisiche che debbano sostenere le spese relative a un figlio che non produce reddito.

Pertanto, si ribadiscono in sede di gravame, le riserve già espresse in relazione alla tesi data dall'Agenzia delle Entrate e poi fatta propria dalla Commissione secondo cui i Giudici non avrebbero l'autorità di decidere delle detrazioni.

Ciò per almeno due motivi.

Primo, perché nell'omologazione dell'accordo di separazione, non è il Giudice a decidere delle questioni separatizie. Infatti, in tali casi il Tribunale viene chiamato a ricevere l'accordo raggiunto dai coniugi e a dotarlo della propria ratifica di legittimità con validità erga omnes (ciò in quanto le disposizioni ivi contenute non siano contrarie a norme imperative, al buon costume e tout court alla legge).

L'omologazione è la verifica e il controllo sulla legalità e l'idoneità dei patti di separazione definiti e concordati dalle parti.

In secondo luogo, si richiama la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sezione II, in data 25 maggio 2010 n. 343, ove si legge: " non può sottacersi la nuova formulazione del citato articolo [si intende il detto art. 12, lett. C] così come modificato dalla Legge n. 296/06, secondo il quale: in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".

Ma, per l'appunto, nel caso di specie l'accordo c'è e prevede che l'intera detrazione spetti alla Signora xxxx

Pertanto, nella stipulazione dell'accordo i coniugi possono prevedere tutti gli aspetti che ritengono degni di tutela, con l'unico ed esclusivo limite posto dall'art. 158, co. II, c.c. che espressamente prevede: "Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione";
ma non appare questo il caso.

In relazione alla valenza dell'accordo di separazione (nel caso di specie non rispettato dal Signor xxxx la Commissione ritiene che "la successiva indicazione in dichiarazione nella misura del 50% da parte dell'ex marito ha fatto venir meno l'accordo precedentemente intervenuto tra gli ex coniugi".

Sul punto, sarebbe evidente secondo l'appellante che la Commissione abbia fatto proprie, acriticamente, le tesi avverse. In proposito l'AE ha sostenuto che "... è evidente che l'ex coniuge della sig.ra xxxx nel momento in cui ha inserito nella propria dichiarazione dei reddito la detrazione per il figlio come soggetto fiscalmente a carico, ha fatto venire meno l' accordo tra moglie e marito precedentemente siglato in sede giudiziale" e ancora che "Nonostante nel provvedimento di affidamento congiunto del minore tutte le spese fossero ripartite al 50% ad esclusione delle detrazioni per familiare a carico indicate nella misura del 100% in capo al genitore collocatario, la successiva indicazione in dichiarazione della detrazione nella misura del 50% da parte dell'ex marito ha fatto venire meno l'accordo precedentemente intervenuto tra gli ex coniugi".

In buona sostanza, la Commissione (e prima di questa l'AE) ritiene che la decisione unilaterale di uno solo dei coniugi possa efficacemente modificare l'accordo raggiunto e omologato dal Giudice della separazione.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo risalente affermato che l'esame dell'autorità giudiziaria in sede di omologa non riguarda la sola rispondenza delle pattuizioni all'interesse dei figli, ma si estende comunque alla verifica di legalità del negozio e, cioè, alla sua non contrarietà ai principi di ordine pubblico e buon costume e/o alle norme imperative dell'ordinamento. Il giudice è insomma pur sempre tenuto a esercitare d'ufficio un controllo di legittimità degli accordi tra coniugi, per decidere se concedere o meno l'omologazione.

Per quanto riguarda gli effetti che l'omologazione giudiziale ha sul piano giuridico l'Appellante riporta la - non contrastata e ben nota - sentenza Cass. Civ. - Sez. I n. 9174/2008: "In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia ...". Cioè a dire che senza il placet giudiziale l'accordo dei coniugi non ha effettività giuridica;
e ciò proprio in considerazione dello stato litigioso del rapporto di coniugio.

Il decreto di omologazione giudiziale dell'accordo di separazione consensuale costituisce il limite di derogabilità dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 c.c. (Cass. Civ. n. 23801/2006;
Cass. Civ. n. 20290/2005;
Cass. Civ. n. 2270/1993;
Cass. Civ. n. 2481/1982).

Sembra evidente che la percentuale di detrazione relativa ai figli (nel caso di specie, al figlio) a carico rappresenti uno degli elementi dell'equilibrio economico-familiare valutato e poi approvato dal Tribunale di Milano. E ciò appare tanto più evidente se si tiene in considerazione come detta detrazione non rilevi per un anno solamente ma si rifletta per tutta la serie degli anni a venire.

Ove si voglia modificare tale accordo giudiziale, la via è quella del procedimento previsto dall'art. 710 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi), secondo cui: "Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione".

L'ex-marito dell'odierna ricorrente non ha attivato tale procedimento e ha deciso in via del tutto unilaterale di esporre nella sua dichiarazione dei redditi una detrazione del 50% per il figlio a carico. Non si tratta, dunque, di una revisione consensuale dell'accordo di separazione omologato ma del cambio di parere di una sola delle parti;
cambio di parere che è certo possibile ma che, per poter divenire effettivo e avere valenza ed efficacia giuridica, deve essere "validato" in sede giudiziale ex art. 710 c.p.c.

Dato che ciò non è avvenuto, la scelta unilaterale di detrazione del 50% fatta dall'ex-coniuge della ricorrente, per un verso, è stata errata, per altro verso, non ha innovato ( rectius non ha potuto innovare) il contenuto dell'accordo di separazione e, per altro verso ancora, non ha prodotto (rectius: non ha potuto, né avrebbe potuto produrre) alcuna efficacia nei rapporti con l'erario dello stato.

Si ribadisce dunque che è stato corretto l'operare dell'AE che ha riscontrato la duplicazione della detrazione de qua , ma, una volta che è stata informata dall'odierna ricorrente - peraltro prima del giudizio (cfr. autotutela al doc. 2) - della vigenza del decreto di omologazione di separazione consensuale (che le attribuiva la spettanza del 100% delle detrazioni relative al figlio minore), l'AE stessa avrebbe dovuto revocare il provvedimento impositivo in oggetto.

Precisa, inoltre, l'appellante che la dicitura l'ex-coniuge "ha deciso la detrazione" avrebbe dovuto più correttamente sostituita con la formula dubitativa "se ha deciso". L'agenzia non ha prodotto infatti alcun documento che comprovi la scelta di detrazione fatta dal citato ex-marito. Allo stato, dunque, non esiste alcuna evidenza documentale della duplicazione di detrazione per cui è causa.

E ciò costituirebbe una ragione aggiuntiva per l'accoglimento del presente ricorso.

In ultimo, mette conto richiamare quei casi in cui le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione separatizia, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., debbono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dall'art. 710 c.p.c.

Ma ciò risulta possibile solo quando si tratti di accordi pattizi tra gli ex-coniugi e solo "qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi tutelati" (Cass. Civ. n. 5829/1998).

Ora, nel caso di specie, risulta evidente come la modifica della percentuale di detrazione de qua interferisca, invece, con l'equilibrio economico-familiare raggiunto nell'accordo omologato (con il che viene meno il criterio discretivo di cui a Cass. 5829/1998), ma anche a voler prescindere da ciò la scelta dell'ex-coniuge è qui stata del tutto unilaterale e non concordata;
non si è trattato di una modifica concordata tra le parti e dunque, in quanto, affatto unilaterale era ed è inadatta a modificare l'assetto compositivo raggiunto nell'accordo di separazione consensuale omologato.

Si sottolinea un ultimo particolare: il verbale di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. è stato redatto il 16/11/2016, mentre l'omologazione giudiziale è intervenuta il successivo 12/12/2016 (cfr. doc. 3). L'anno 2017 (il periodo impositivo in questione) è dunque stato l'anno immediatamente conseguente di applicazione di quanto ivi deciso in punto di percentuale di detrazione relativa al figlio a carico: il particolare fa rimarcare come ancor più singolare la scelta arbitraria (presuntivamente) operata dal detto ex-coniuge di sconfessare l'accordo giudiziale raggiunto solo pochi mesi prima.

L'appellante chiede perciò conclusivamente nel merito di riformare integralmente la sentenza n. 1116/2022 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sez. 12 in data 11/04/2022, pubblicata in data 14/04/2022, con accoglimento dell'appello e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e disapplicare l'atto impositivo originariamente impugnato per tutti i motivi esposti.

In ogni caso, con vittoria piena delle spese di giudizio (primo e secondo grado) e competenze nonché spese e accessori quanto ai due gradi di giudizio.

La Direzione Provinciale II di Milano, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi degli artt. 54 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si è costituita nel giudizio svolgendo proprie controdeduzioni.

Ricapitolato il fatto, si ribadiva in sostanza il comunicato "Spett.le Contribuente, a seguito del controllo degli elementi forniti in sede di autotutela, si conferma la legittimità della comunicazione di rettifica per i seguenti motivi: i Giudici, mediante le sentenze relative alla separazione dei coniugi, possono stabilire l'affidamento dei figli ma non possono intervenire sulle norme tributarie attribuendo la detrazione per i figli a carico ad uno dei genitori.

Confermando la legittimità del controllo effettuato sulla base dell'affidamento condiviso tra i genitori del figlio, così come deciso dai Giudici e riportato in sentenza, si comunica che l'istanza di autotutela non può essere accolta".

L'appellata, sulla presunta erroneità ed illegittimità della sentenza appellata per travisamento dei fatti di causa e difetto di motivazione, ribadiva quanto sostenuto negli scritti difensivi di primo grado.

L'art. 12, comma 1, lett. c), del

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