Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/10/2024, n. 1164
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 06/05/2022, il contribuente opponeva la comunicazione di iscrizione ipotecaria 0072020146XX, emessa a seguito del mancato pagamento delle cartelle nn. 0072019XX e 0072019XX, ricevuta il 06/02/2020, per i seguenti motivi: irrituale notifica delle cartelle impugnate, per avere l'Ufficio utilizzato un indirizzo telematico non proveniente da pubblici registri;omessa comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e mancata notifica di intimazione di pagamento per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 poiché sarebbe stata avviata la procedura di espropriazione forzata, procedura che prevede l'invio di avviso di intimazione;inesistenza di titolo esecutivo correttamente formato ed efficace in quanto non sarebbe avvenuta la valida notifica delle cartelle in questione per cui le stesse sarebbero prescritte, rilevando altresì che l'Ufficio non può iscrivere ipoteca per crediti inferiori a Euro 20.000,00;invoca la nullità dell'atto non essendo indicato nello stesso il responsabile del procedimento ex artt. 7 e 17 L. n. 212/2000.
Costituito il contraddittorio la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado accoglieva il ricorso, affermando che la notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri non solo risulta in contrasto con la ricordata normativa, ma si pone anche in violazione dei principi di certezza e di affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente.
Propone appello l'Ufficio, censurando la decisione impugnata per violazione di legge con richiesta di conferma della legittimità e validità del proprio operato.
Non si costituisce parte contribuente appellata.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità afferma chiaramente che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01). Nel caso in esame, al di là del rilievo della irregolarità formale il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio subito dall'aver ricevuto la comunicazione impugnata da indirizzo PEC non registrato.
Più precisamente, la giurisprudenza ha anche evidenziato che, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, osserva anzitutto il Supremo Collegio di legittimità che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata [...] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Suprema Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.
Da ciò consegue la riforma sul punto della sentenza impugnata in senso favorevole alla conferma della validità dell'operato dell'Ufficio.
In ordine alle ulteriori questioni, sollevate da parte contribuente (oggi non costituita in giudizio) in sede di ricorso, va rilevato che:
- la regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali presupposte dall'atto di iscrizione ipotecaria - o comunque la loro sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo - esclude che possa essere maturata la prescrizione dei crediti erariali presupposto dell'iscrizione ipotecaria.
- L'iscrizione ipotecaria da parte dell'Ufficio non necessita di prodromica notificazione di intimazione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1073: la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15746/2012, ha già affermato che l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, "deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. SS.UU. n. 4077 del 2010)." (In senso conforme, cfr. anche Cass., ordinanza 20 giugno 2012, n. 10234). Ed invero, l'iscrizione ipotecaria costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito alla quale può eventualmente, ma non necessariamente, seguire l'esecuzione immobiliare, per cui essa non rappresenta l'avvio dell'esecuzione e perciò non deve soggiacere alle previsioni dell'art. 50 del dpr 602/73. Questo insegnamento emerge dalla giurisprudenza di legittimità, ex pluribus: Cass. Ord. del 18/06/2020 n. 11817;Cass. Sent 06/12/2016 n. 24905;Cass. Sent del 11/11/2016 n. 23035, che hanno tutte conformemente escluso che l'iscrizione ipotecaria sia un atto esecutivo e perciò necessitante della preventiva notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
- Il responsabile del procedimento è effettivamente indicato nella persona del sig. F. P., sicuramente di facile reperibilità, nonostante la mancata indicazione del recapito telefonico dello stesso sull'atto, alla luce della provenienza certa dell'atto stesso, né il contribuente ha allegato particolari difficoltà di reperimento del sig. P. presso l'Ufficio finanziario di appartenenza che abbiano compromesso l'esercizio di suoi diritti e facoltà.
- L'iscrizione ipotecaria è per crediti erariali complessivamente superiori ad € 20.000.
L'appello va quindi accolto con riforma integrale della sentenza di primo grado, riconoscendosi la validità degli atti eseguiti dall'Ufficio.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, appare equo procedere alla loro compensazione per entrambi i gradi di giudizio, alla luce dei contrasti giurisprudenziali che si sono verificati in ordine alla questione relativa alla validità delle notificazioni via PEC da indirizzo non presente in pubblico registro, solo recentemente risolto in modo chiaro dalla esegesi della Suprema Corte.