Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/10/2024, n. 1164

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/10/2024, n. 1164
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Numero : 1164
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 06/05/2022, il contribuente opponeva la comunicazione di iscrizione ipotecaria 0072020146XX, emessa a seguito del mancato pagamento delle cartelle nn. 0072019XX e 0072019XX, ricevuta il 06/02/2020, per i seguenti motivi: irrituale notifica delle cartelle impugnate, per avere l'Ufficio utilizzato un indirizzo telematico non proveniente da pubblici registri;
omessa comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e mancata notifica di intimazione di pagamento per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 poiché sarebbe stata avviata la procedura di espropriazione forzata, procedura che prevede l'invio di avviso di intimazione;
inesistenza di titolo esecutivo correttamente formato ed efficace in quanto non sarebbe avvenuta la valida notifica delle cartelle in questione per cui le stesse sarebbero prescritte, rilevando altresì che l'Ufficio non può iscrivere ipoteca per crediti inferiori a Euro 20.000,00;
invoca la nullità dell'atto non essendo indicato nello stesso il responsabile del procedimento ex artt. 7 e 17 L. n. 212/2000.

Costituito il contraddittorio la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado accoglieva il ricorso, affermando che la notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri non solo risulta in contrasto con la ricordata normativa, ma si pone anche in violazione dei principi di certezza e di affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente.

Propone appello l'Ufficio, censurando la decisione impugnata per violazione di legge con richiesta di conferma della legittimità e validità del proprio operato.

Non si costituisce parte contribuente appellata.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità afferma chiaramente che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01). Nel caso in esame, al di là del rilievo della irregolarità formale il contribuente non ha

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