Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 14/02/2024, n. 69

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In occasione degli eventi sismici del 2016 in Umbria il legislatore è intervenuto con una serie di provvedimenti fiscali finalizzati all'aiuto della popolazione in difficoltà. Per i lavoratori dipendenti è stata prevista la sospensione delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d'imposta su richiesta (d.l. 189/2016, art. 48, comma 1 bis). Con il d.l. 8/2017, art. 11, è stata precisata la prescrizione "non si fa luogo a rimborso di quanto già versato". A concludere con il d.l. 123/2019, art. 8, è stato ripristinato il pagamento dei tributi sospesi in misura del 40% per i soli richiedenti la sospensione. Da una disamina delle prescrizioni di cui all'art. 48, comma 1 bis del d.l. 189/2016 e all'art. 8, comma 2 del d.l. 123/2019, che riguardano la medesima fattispecie tributaria agevolativa, alla seconda va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" rispetto alla statuizione della prima altrimenti si verificherebbe una disparità di trattamento tra due soggetti passivi di identica fattispecie tributaria. Le due strade agevolative che si prospettano, rimossa l'esclusione dal rimborso, sono il versamento del 40% dei tributi sospesi da parte dei lavoratori richiedenti la sospensione e la richiesta di rimborso del 60% dei tributi corrisposti interamente da parte di coloro che non l'avevano richiesta (cfr. C. Cass. Sent. 19037 del 14.05.2014). Per tutti i motivi suesposti nel caso di specie il diritto al rimborso da parte del contribuente è riconosciuto e spetta.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 14/02/2024, n. 69
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Numero : 69
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

xxxxx, residente nel Comune di Ferentillo colpito dagli eventi sismici fra il 2016 e 2017, presentava all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Terni istanza di rimborso per la restituzione delle trattenute IRPEF e Addizionali effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 dal sostituto di imposta al quale non aveva fatto richiesta di sospensione ai sensi dell' art. 48 comma 1-bis del d.l. 189 del 17.10.2016 che prevedeva tale possibilità per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017. Tale norma fu sostituita dall' art. 11 del d.l. n.8 del 9.2.2017 prevedendo sempre la sospensione delle ritenute su richiesta degli interessati ma inserendo la prescrizione "non si fa luogo a rimborso di quanto già versato". Il motivo dell'istanza risiedeva nel fatto che il legislatore con una norma successiva, il d.l. n.123 del 24.10.2019 , aveva stabilito che il versamento dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici avvenisse "nel limite del 40 % degli importi dovuti", introducendo di fatto una esenzione per il 60 % degli importi originariamente dovuti. La Dp entrate di Terni notificava il diniego al rimborso avverso il quale il contribuente presentava ricorso eccependo che l' art. 8 comma 2 del d.l. 123/2019 aveva abrogato tacitamente il divieto di rimborso previsto dall'originaria norma di sospensione ( art. 48 comma 1-bis del d.l. 189/2016 ), disponendo la restituibilità nella misura del 60 % degli importi originariamente dovuti per i quali si configurava un indebito oggettivo sopravvenuto ai sensi dell' art. 2033 del codice civile . Eccepiva illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale del disposto divieto al rimborso per violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione e violazione dei principi di buona fede e di legittimo affidamento. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni con la sentenza n. 54/2023 del 3.4.2023 depositata il 13.4.2023 respingeva il ricorso. Propone appello il contribuente eccependo che la sentenza viola il disposto dell' art. 8 del d.l. 123/2019 , dell' art. 2033 del c.c. , dell' art. 15 delle preleggi del codice civile e dell' art. 38 del dpr 602/1973 , nonché contrasta con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sostenendo che - Il d.l. 123/2019 non prevede limitazione del beneficio per coloro che non si sono avvalsi della sospensione, non recepisce in alcun modo il divieto di rimborso contenuto all' art. 48 del d.l. 189 del 2016 , cancellando in tal modo il divieto stesso. - la Cassazione con sentenza n.19037 del 2014 in una fattispecie identica ha statuito che al rimborso del 60 % di quanto versato al medesimo titolo e risultato parzialmente non dovuto ex post per effetto dell'intervento normativo va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente nel contesto di un indebito sorto ex lege - la norma intervenuta con il d.l. 123/2019 configura per i contribuenti che non si sono avvalsi della sospensione una specifica ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto - Il rimborso è possibile ai sensi dell' art. 38 del dpr. 602/1973 L'appellante argomenta infine sull'eccezione di illegittimità costituzionale contestando la motivazione di rigetto dei primi giudici e chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere il ricorso originario accertando e dichiarando il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate con vittoria di spese di entrambi i gradi. Resiste

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