Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 634

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L'Agenzia delle Dogane, per accertare l'eventuale maggiore Iva dovuta sui beni importati, deve disporre di elementi probatori diretti, relativamente ai fatti illeciti commessi dal destinatario della merce cha ha dichiarato di disporre del plafond.
Considerato che, nel caso in esame, la dichiarazione di intenti non risultava falsa, ma conteneva soltanto importi considerati errati a seguito delle indagini effettuate dall'Ufficio, rileva l'esclusione di responsabilità ex artt. 220 e 239 CDC, in quanto il rappresentante non poteva calcolare i dati relativi al plafond e delle cessioni all'esportazione degli anni precedenti.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 28710/2017; Cass. n. 4022/2012.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 634
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 634
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

L'appellante CAD E Srl chiede annullarsi l'atto impugnato in quanto illegittimo dichiarando, per l'effetto, non dovuti i tributi pretesi. In via subordinata accertare la sussistenza dei presupposti di non contabilizzazione e/o sgravio ex art. 220 e 239 CDC ora art.116 e segg. CDU o di tutela del legittimo affidamento e buona fede. Vinte le spese, diritti ed onorari.

Per l'appellata Agenzia delle Dogane di La Spezia dichiarare infondato l'appello e quindi respingerlo confermando la sentenza impugnata e per l'effetto confermare la legittimità dell'atto impositivo.

Condannare l'appellante alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CAD E Srl impugnava l'avviso di rettifica dell'accertamento n. 8572 del 4 marzo 2019 con il quale l'Agenzia delle Dogane di La Spezia richiedeva alla Società l'importo di euro 36.535,02 a titolo di Iva all'importazione e irrogava relative sanzioni. L'atto di rettifica scaturiva da un processo verbale di revisione del 16 gennaio 2019 nel quale si accertava lo splafonamento della Società I Srl relativamente ad Iva non assolta per due operazioni speciali di importazione di merce ceduta allo stato estero ai sensi dell'art. 7 bis DPR 633/72 fuori del campo di applicazione Iva. la merce, in sostanza, non sarebbe uscita dal magazzino

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