CGCE, n. C-441/93, Sentenza della Corte, Panagis Pafitis e altri contro Trapeza Kentrikis Ellados A.E. e altri, 12/03/1996

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-441/93, Sentenza della Corte, Panagis Pafitis e altri contro Trapeza Kentrikis Ellados A.E. e altri, 12/03/1996
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61993CJ0441
Data del deposito : 12 marzo 1996
Fonte ufficiale :

Testo completo

61993J0441

Sentenza della Corte del 12 marzo 1996. - P P e altri

contro

Trapeza Kentrikis Ellados A.E. e altri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Polymeles Protodikeio Athinon - Grecia. - Diritto delle società - Direttiva 77/91/CEE - Modifica del capitale di una società per azioni bancaria - Efficacia diretta dell'art. 25, n. 1, e dell'art. 29, n. 3 della direttiva - Abuso di diritto. - Causa C-441/93.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01347

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

++++

Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Società ° Direttiva 77/91 ° Ambito d' applicazione ° Inclusione delle società per azioni bancarie ° Normativa nazionale che prevede l' aumento per via amministrativa del capitale di una società bancaria in difficoltà finanziarie ° Inammissibilità ° Congelamento dei diritti conferiti dalla direttiva agli azionisti mediante il ricorso ad una norma nazionale che vieta l' abuso di diritto ° Inammissibilità ° Obbligo di informare per iscritto i titolari di azioni nominative in caso di aumento di capitale ° Informazione limitata alla pubblicazione dell' offerta di sottoscrizione in taluni quotidiani ° Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, artt. 25 e 29)

Massima

La seconda direttiva 77/91, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, e in particolare gli artt. 25 e 29, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alle società per azioni bancarie. Infatti, il criterio adottato dal legislatore comunitario per definire il campo d' applicazione della seconda direttiva è quello della forma giuridica della società, indipendentemente dalla sua attività.

L' art. 25 della direttiva, secondo cui ogni aumento di capitale dev' essere deciso dall' assemblea generale, si oppone ad una normativa nazionale che prevede che il capitale di una società per azioni bancaria che si trova, a causa del suo indebitamento, in una situazione eccezionale possa essere aumentato per via amministrativa e senza delibera dell' assemblea generale. A tal riguardo, anche se la direttiva non impedisce l' adozione di provvedimenti di esecuzione forzata miranti all' eliminazione della società ed in particolare non si oppone ai regimi di liquidazione che pongono la società sotto un regime di amministrazione coatta per salvaguardare i diritti dei creditori, la sua applicazione non è esclusa in caso di introduzione di una semplice disciplina di risanamento destinata ad assicurare la sopravvivenza della società, anche se questa disciplina comporta uno spossessamento temporaneo degli azionisti e degli organi normali della società.

Dato che l' attuazione di una norma di diritto nazionale quale quella che vieta l' abuso di diritto non potrebbe pregiudicare la piena efficacia e l' applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie negli Stati membri, il ricorso di un azionista che si avvale di detto art. 25 non può, salvo modificare la portata di questa disposizione, essere considerato abusivo per il solo fatto che l' interessato è un azionista di minoranza di una società assoggettata a una disciplina di risanamento o che avrebbe beneficiato del risanamento della società.

Per il resto, la pubblicazione, all' atto di un aumento di capitale, dell' offerta di sottoscrizione in taluni quotidiani non costituisce un' informazione per iscritto dei titolari di azioni nominative, richiesta dall' art. 29, n. 3, terza frase, della direttiva nell' ipotesi in cui la normativa nazionale non prevede la pubblicazione nel bollettino nazionale designato a tal fine.

Parti

Nel procedimento C-441/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Polymeles Protodikeio (tribunale di primo grado) di Atene nella causa dinanzi ad esso pendente tra

P P e a.,

in presenza di

Investment and Shipping Enterprises Est e a.,

e

Trapeza Kentrikis Ellados AE e a.,

in presenza di

Trapeza tis Ellados AE e a.,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 25 e seguenti e 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Pafitis e a., dagli avv.ti Sofia Koukouli-Spiliotopoulou, Ioannis Stamoulis, F D e Georgios Kampitsis, del foro di Atene;

° per la società Investment and Shipping Enterprises Est e a., dagli avv.ti Nikolaos Skandamis, Georgios Kampitsis, Ioannis Stamoulis e F D, del foro di Atene;

° per la Trapeza Kentrikis Ellados AE e a., dagli avv.ti M B, Fotis Chatzis, Alexandros Markopoulos e K M, del foro di Atene;

° per la Trapeza tis Ellados AE e a., dagli avv.ti I S e Marios Armaos, del foro di Atene e dal signor V K, sostituto avvocato dello Stato, in qualità di agente;

° per il governo ellenico, dal signor V K, sostituto avvocato dello Stato, in qualità di agente;

° per il governo portoghese, dai signori Jorge Santos, consigliere giuridico presso il servizio giuridico della Banca del Portogallo, e Luis Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee, presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Caeiro e D G, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Pafitis e a., rappresentati dagli avv.ti Sofia Koukouli-Spiliotopoulou, Ioannis Stamoulis, F D, della Investment and Shipping Enterprises Est e a., rappresentati dall' avv. F D, della Trapeza Kentrikis Ellados AE e a., rappresentati dagli avv.ti M B, K M e K I, del foro di Atene, della Trapeza tis Ellados AE e a., rappresentati dall' avv. I S e dal signor V K, del governo ellenico, rappresentato dai signori P M, collaboratore giuridico speciale presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e da D L, collaboratore giuridico presso l' ufficio autonomo degli affari giuridici delle Comunità europee presso il ministero dell' Economia nazionale, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal signor D G, all' udienza del 6 giugno 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 novembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con decisione 3 agosto 1993, pervenuta alla Corte il 16 novembre seguente, il Polymeles Protodikeio Athinon (tribunale di primo grado di Atene) ha posto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 25 e seguenti e 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1;
in prosieguo: la "seconda direttiva").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone la banca Trapeza Kentrikis Ellados AE, costituita sotto forma di società per azioni (in prosieguo: la "banca TKE"), e i suoi nuovi azionisti ai precedenti azionisti, il signor Pafitis e a., che contestano gli aumenti del capitale sociale della banca TKE effettuati con decisione del governatore della Banca di Grecia 28 luglio 1986, n. 826 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, *EK, numero A 117 del 29 luglio 1986), e dell' atto n. 71 del commissario provvisorio della banca TKE, del 24 settembre 1986, confermato successivamente dalla legge n. 1682/87 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, *EK, numero A 14 del 16 febbraio 1987). Questi atti sono stati adottati in forza del decreto presidenziale n. 861/1975.

3 La legge speciale n. 1665/1951 (Gazzetta ufficiale ellenica, *EK, numero A 31 del 27 gennaio 1951), come era in vigore al tempo dei fatti di cui è causa, prevedeva all' art. 6 che, quando i mezzi propri della banca si trovano ridotti a seguito di perdite o quando la Commissione monetaria ritiene che essi non corrispondano più, per qualsiasi altro motivo, alle necessità della banca, questa Commissione invita la banca a ricostituire i mezzi propri perduti o ad aumentare il capitale entro un termine da essa stabilito, il quale non può essere inferiore a 60 giorni.

4 Ai sensi dell' art. 8, n. 1, di questa legge speciale, quando una banca non è più in grado o rifiuta di aumentare il suo capitale, ostacola in un modo qualsiasi la vigilanza o viola una qualsiasi disposizione di leggi, di decisioni o di regolamenti della Commissione monetaria, quest' ultima può revocare l' autorizzazione della banca messa in liquidazione oppure nominare presso di essa un commissario.

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