CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, 25/05/2023
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Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate il 25 maggio 2023 (1)
Causa C‑175/22
BK,
con l’intervento di:
Spetsializirana prokuratura
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 4 – Diritto di essere informato della riqualificazione dei fatti di reato da parte del giudice nazionale – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un processo equo – Imparzialità dei giudici»
I. Introduzione
1. Secondo relazioni recenti, oltre 9 milioni di persone sono sottoposte ogni anno a procedimenti penali nell’Unione europea (2). A tal fine, l’Unione europea ha adottato diversi strumenti giuridici che stabiliscono taluni diritti processuali comuni applicabili nei procedimenti penali.
2. Uno di questi strumenti è la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (3), che stabilisce norme relative al diritto delle persone di essere informate dei loro diritti processuali, compresa l’accusa formulata nei loro confronti.
3. La presente causa trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) e vertente sull’interpretazione di tale direttiva nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
4. La questione principale sollevata nella presente causa è, in sostanza, se la direttiva 2012/13 osti a una normativa nazionale che consente al giudice di dichiarare un imputato colpevole di un reato dopo aver riqualificato i fatti senza informarne quest’ultimo prima della pronuncia della sentenza. La presente causa solleva altresì problemi relativi alla questione se la circostanza che l’informazione concernente la riqualificazione dei fatti di reato provenga dal giudice possa porsi in contrasto con le garanzie di imparzialità dei giudici sancite all’articolo 47, secondo comma, della Carta.
II. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
5. La Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti dell’imputato BK dinanzi allo Spetsializiran Nakazatalen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), giudice del rinvio nella presente causa.
6. La Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata) ha accusato BK di aver commesso il reato di concussione in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Ai sensi del codice penale bulgaro (4), tale reato è punito con una pena detentiva da 3 a 15 anni, una pena pecuniaria di 25 000 Leva (BGN) (circa EUR 12 500), la confisca di metà del patrimonio e la decadenza dai diritti.
7. La difesa di BK ha sollevato obiezioni contro tale qualificazione giuridica, sostenendo che le condotte contestate esulavano dalle competenze di BK in quanto ufficiale di polizia giudiziaria e integravano, invece, il reato di frode. Ai sensi del codice penale bulgaro (5), tale reato è punibile con una pena detentiva fino a cinque anni
8. Il giudice del rinvio evidenzia che la sua decisione di merito deve essere presa, in linea di principio, sulla base del capo d’imputazione quale formulato dal pubblico ministero. Qualora esso ritenga che i fatti addebitati non sussistano, dovrebbe pronunciare un’assoluzione. Tuttavia, qualora esso consideri provati i fatti addebitati dal pubblico ministero, dovrebbe esaminare se essi integrino un reato diverso punito allo stesso modo o meno severamente.
9. Il giudice del rinvio spiega che, in un caso del genere, la normativa bulgara pertinente (6) è stata interpretata, nella giurisprudenza, nel senso che permette al giudice di modificare d’ufficio la qualificazione giuridica dei fatti di reato senza informarne previamente l’imputato. Ciò si verifica soltanto qualora non ricorra una modifica sostanziale del capo d’imputazione negli elementi di fatto e la nuova qualificazione giuridica non comporti l’irrogazione di una pena più severa (7). In pratica, l’imputato verrà a conoscenza della nuova qualificazione giuridica soltanto al momento della pronuncia della sentenza del giudice.
10. Il giudice del rinvio ritiene quindi che, in forza del diritto nazionale, gli sarebbe possibile modificare la qualificazione giuridica dei fatti contestati a BK e, quindi, accertare un reato di frode, come sostiene la difesa di quest’ultimo. Il giudice del rinvio menziona altresì un altro possibile reato, il traffico di influenze illecite, punibile sulla base del codice penale bulgaro (8) con una pena detentiva fino a sei anni o con una pena pecuniaria fino a BGN 5 000 (circa EUR 2 500).
11. Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità della normativa nazionale, come interpretata nella suddetta giurisprudenza, con l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13, poiché l’imputato è privato di qualsiasi possibilità di difendersi contro la nuova qualificazione giuridica e ne viene a conoscenza soltanto con la sua condanna. Ciò nonostante, il giudice del rinvio è incerto se il fatto che la nuova qualificazione giuridica non comporta una pena più severa possa giustificare la normativa nazionale di cui trattasi.
12. Il giudice del rinvio osserva, inoltre, che, qualora la Corte ritenga che la direttiva 2012/13 osti a detto diritto nazionale, esso sarebbe tenuto a informare BK della possibilità di una condanna sulla base di una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal pubblico ministero e a dargli la possibilità di predisporre la sua difesa. In tal caso, il giudice del rinvio teme di poter perdere la sua neutralità qualora ritenga concepibile una determinata qualificazione giuridica e quindi pronunci una sentenza di condanna dell’imputato sulla base di tale qualificazione, anche laddove abbia previamente dato a quest’ultimo la possibilità di prepararsi. Date siffatte circostanze, il giudice del rinvio non è certo che l’informazione concernente la riqualificazione dei fatti provenga dal giudice, e non dal pubblico ministero, possa rimettere in discussione l’imparzialità di detto giudice, quale garantita dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.
13. Ciò premesso, lo Spetsializiran Nakazatalen sad (Tribunale penale specializzato) ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«[(1)] Se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 osti a un’interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali – l’articolo 301, paragrafo 1, punto 2, in combinato disposto con l’articolo 287, paragrafo 1, [dell’NPK] – secondo la quale il giudice può, nella sua sentenza, attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell’atto d’imputazione, purché non si tratti di una qualificazione come reato punito più severamente, a ragione del fatto che l’imputato non è stato correttamente informato della nuova e diversa qualificazione giuridica prima della pronuncia della sentenza e non ha potuto difendersi in relazione ad essa.
[(2)] In caso di ri[s]posta positiva, se l’articolo 47, secondo comma, della Carta vieti al giudice di informare l’imputato della possibilità che pronunci la sua decisione di merito anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, e di dargli, inoltre, la possibilità di predisporre la propria difesa, poiché l’iniziativa di tale diversa qualificazione giuridica non proviene dal pubblico ministero».
14. Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha informato la Corte che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato soppresso e che alcuni procedimenti penali di cui era investito, tra cui la presente causa, sono stati trasferiti, a partire da tale data, presso il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia).
15. La Repubblica ceca e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Il 2 marzo 2023 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale dette parti hanno svolto le loro difese orali.
III. Analisi
16. Le due questioni sottoposte alla Corte traggono origine dalle specificità del diritto processuale penale bulgaro per quanto concerne la possibilità, per un giudice, di riqualificare i fatti di reato, in talune circostanze, senza informarne l’imputato. In pratica, quest’ultimo viene a conoscenza della nuova qualificazione giuridica dei fatti di reato soltanto al momento della pronuncia della sentenza del giudice e, quindi, non ha la possibilità di difendersi contro la nuova qualificazione giuridica nell’ambito del procedimento penale. Tuttavia, siffatta riqualificazione è consentita soltanto qualora non ricorra una modifica sostanziale degli elementi di fatto del capo d’imputazione e la nuova qualificazione giuridica non comporti l’irrogazione di una pena più severa. Tali specificità sono il risultato dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza della normativa bulgara pertinente.
17. Le preoccupazioni sollevate dal giudice del rinvio quanto alla conformità della suddetta normativa nazionale con il diritto dell’Unione richiedono un’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 e del diritto fondamentale a un giudice imparziale, quale garantito dall’articolo 47 della Carta. Tratterò ciascuna delle due questioni in sequenza.
A. Prima questione
18. La prima questione verte sul diritto dell’imputato di essere informato della riqualificazione dei fatti di reato. Tale questione esige, a mio avviso, l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, nonostante il giudice del rinvio menzioni anche, nella sua questione, l’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva (9).
19. Suggerisco pertanto alla Corte di riformulare la prima questione come diretta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 osti a una normativa nazionale che consente al giudice di informare l’imputato del fatto che ha riqualificato i fatti di reato soltanto al momento della pronuncia della sentenza.
20. Tale questione implica che il giudice possa modificare d’ufficio la qualificazione giuridica dei fatti di reato. Desidero anzitutto precisare che, nella presente causa, la Corte non è invitata a pronunciarsi sulla compatibilità di un siffatto potere del giudice nazionale con il diritto dell’Unione (10). La prima questione riguarda soltanto il momento in cui l’informazione concernente la modifica deve essere comunicata all’imputato.
21. Poiché la risposta a tale questione richiede l’interpretazione della direttiva 2012/13, inizierò spendendo alcune parole su tale direttiva e il suo articolo 6.
1. La direttiva 2012/13 e il suo articolo 6
22. La direttiva 2012/13 fa parte delle sei direttive sui «diritti procedurali» o sulla «tabella di marcia» di cui alla risoluzione del Consiglio del 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (11). Quest’ultima è stata approvata nel programma di Stoccolma del Consiglio europeo concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (12). Le suddette direttive si fondano sulla competenza dell’Unione europea di cui all’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a stabilire norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale (13).
23. La principale giustificazione di tali norme comuni è agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale (14). Ciò si riflette molto chiaramente nel preambolo della direttiva 2012/13 (15).
24. La direttiva 2012/13 stabilisce norme minime comuni relative al diritto all’informazione delle persone indagate o imputate nei procedimenti penali (16). Il diritto all’informazione nei procedimenti penali è un aspetto fondamentale del diritto a un processo equo (17), poiché un processo può essere equo soltanto se le persone sono a conoscenza dei loro diritti (18).
25. L’articolo 6 della direttiva 2012/13, che rileva ai fini della presente causa, contribuisce a garantire un equo processo stabilendo norme riguardanti un aspetto del diritto all’informazione (19). Essa riguarda il diritto degli indagati o degli imputati di conoscere l’accusa mossa nei loro confronti. Esso è così formulato:
«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.