CGUE, n. C-242/22 P, Sentenza della Corte, Procedimento penale contro TL, 01/08/2022
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Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
1o agosto 2022 ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di ‟documento fondamentale” – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa»
Nella causa C‑242/22 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo), con decisione dell’8 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2022, nel procedimento penale a carico di
TL
con l’intervento di:
Ministério Público,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Prima Sezione, I. Ziemele (relatrice) e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona,
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per TL, da L.C. Esteves, advogado; |
– |
per il governo portoghese, da P. Almeida, P. Barros da Costa e C. Chambel Alves, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da B. Rechena e M. Wasmeier, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1), nonché dell’articolo 3 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TL e il Ministério Público (Pubblico Ministero, Portogallo), in merito alle conseguenze della mancata assistenza di un interprete e dell’omessa traduzione di vari documenti relativi al procedimento penale promosso a carico di TL. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 2010/64
3 |
I considerando da 5 a 7, 9, 14, 17, 22 e 33 della direttiva 2010/64 così recitano:
(...)
(…)
(...)
(...)
(...)
|
4 |
L’articolo 1 della direttiva 2010/64, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», nei paragrafi 1 e 2 così dispone: «1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso». |
5 |
L’articolo 2 della medesima direttiva, intitolato «Diritto all’interpretazione», così dispone: «1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. 2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento, che l’interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra istanza procedurale. [...] 5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione e, nel caso in cui l’interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento. (…)». |
6 |
L’articolo 3 di questa stessa direttiva, intitolato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento. 2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze. 3. In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine. (...) 5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l’equità del procedimento. (...)». |
La direttiva 2012/13
7 |
I considerando 5, 7, 8, 10, 19, 25 e da 40 a 42 della direttiva 2012/13 così recitano:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
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8 |
Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Oggetto»: «La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e [su]ll’accusa elevata a loro carico (…)». |
9 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», nel suo paragrafo 1 così dispone: «La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza[,] dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione». |
10 |
L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti: (...) d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; (...) Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito! Hai già un account ? Accedi |