CGCE, n. C-129/92, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Owens Bank Ltd contro Fulvio Bracco e Bracco Industria Chimica SpA, 16/09/1993

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-129/92, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Owens Bank Ltd contro Fulvio Bracco e Bracco Industria Chimica SpA, 16/09/1993
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61992CC0129
Data del deposito : 16 settembre 1993
Fonte ufficiale :

Testo completo

61992C0129

Conclusioni dell'avvocato generale L del 16 settembre 1993. - OWENS BANK LTD

CONTRO

FULVIO BRACCO E BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOUSE OF LORDS - REGNO UNITO. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 21, 22 E 23 - RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE PRONUNCIATE IN STATI NON CONTRAENTI. - CAUSA C-129/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00117

Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,

Signori Giudici,

A - Introduzione



1. L' attrice nella causa principale, la Owens Bank Limited (in prosieguo: l' "attrice"), ha sede in Saint V e Grenadine (1), ove è registrata come società e come banca.

La B Industria Chimica SpA è un' impresa farmaceutica con sede in Italia. Il presidente ed amministratore dell' impresa è il dott. F B, residente in Italia. Nel prosieguo farò riferimento al dott. B e all' impresa da lui diretta con l' espressione "i convenuti".



2. Il 29 gennaio 1988 i convenuti venivano condannati dalla High Court of Justice di Saint V a restituire una somma di nove milioni di franchi svizzeri assertivamente concessa a titolo di mutuo dall' attrice ai convenuti alla fine di gennaio del 1979. In quel procedimento l' attrice aveva fatto valere, in particolare, alcuni documenti recanti la firma del dott. B nonché la prova testimoniale fornita da uno dei suoi dipendenti, il quale aveva confermato in giudizio l' avvenuta consegna della suddetta somma. I documenti contenevano tra l' altro una clausola nella quale si prevedeva che la High Court of Saint V avrebbe avuto giurisdizione in ordine alle eventuali controversie che fossero insorte in seguito alla concessione del mutuo.

Nel corso di quel procedimento i convenuti sostenevano che i documenti prodotti dall' attrice erano falsi e che i testi avevano reso falsa testimonianza in giudizio. La High Court of Saint V riteneva tuttavia che i convenuti non avevano sollevato tempestivamente tale eccezione e accoglieva la domanda dell' attrice. Il ricorso in appello proposto dai convenuti contro la suddetta sentenza veniva respinto dalla Court of Appeal of Saint V il 12 dicembre 1989.



3. L' 11 luglio 1989 l' attrice richiedeva ad un giudice di Milano la declaratoria di esecutività della sentenza di Saint V. Dinanzi al giudice italiano i convenuti sostenevano tra l' altro che l' attrice aveva ottenuto la controversa sentenza in modo fraudolento. Mentre questo procedimento (nel prosieguo: il "procedimento italiano di exequatur" (2)) non si era ancora concluso, la House of Lords ordinava il rinvio di questioni pregiudiziali alla Corte. In base ai ragguagli forniti dai convenuti, il giudice italiano, in una sentenza non ancora divenuta definitiva, respingeva nel frattempo la domanda dell' attrice mirante alla declaratoria di esecutività della sentenza di Saint V, senza tuttavia pronunciarsi sul punto se l' attrice avesse ottenuto tale sentenza in modo fraudolento.



4. Già nel novembre 1988 i convenuti avevano proposto in Italia un' azione civile nei confronti dell' attrice (in prosieguo: l' "azione civile italiana"), nella quale chiedevano tra l' altro l' accertamento dell' insussistenza di un debito a loro carico nei confronti dell' attrice. Al momento della trattazione orale dinanzi alla Corte di giustizia, nessuna decisione finale era ancora stata emanata nemmeno in questo procedimento.



5. Oltre a questo procedimento ed al procedimento di exequatur in Inghilterra, sui quali mi accingo a volgere la mia attenzione, la controversia tra i convenuti e l' attrice ha condotto ad una serie di ulteriori procedimenti, sui quali non è necessario che mi soffermi in questa sede. Deve tuttavia farsi menzione della sentenza (non definitiva) di un giudice di Milano in data 21 giugno 1991, in un procedimento penale promosso nei confronti del signor N e del signor L (3). In una sentenza, recante dettagliata ed esauriente motivazione, il giudice italiano ha accertato che i documenti prodotti dall' attrice erano falsi.



6. Il 7 marzo 1990 l' attrice richiedeva un ordine di exequatur in Inghilterra, ai sensi della section 9 dell' Administration of Justice Act 1920 (legge del 1920 relativa all' amministrazione della giustizia), in relazione alla sentenza di Saint V. Nell' ambito di questo procedimento (in prosieguo: il "procedimento inglese di exequatur") i convenuti sostenevano del pari che la sentenza da eseguire era stata ottenuta dall' attrice in modo fraudolento. In pari tempo, richiamandosi agli artt. 21 e 22 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "Convenzione di Bruxelles"), essi chiedevano al giudice inglese di declinare la propria giurisdizione oppure di sospendere il procedimento inglese di exequatur fino all' esaurimento del procedimento italiano di exequatur. I convenuti fondavano la propria domanda sul rilievo che il punto se l' attrice avesse ottenuto la sentenza di Saint V in modo fraudolento doveva essere preso in esame sia nel procedimento inglese sia in quello italiano di exequatur.



7. Il diritto inglese predispone una serie di possibilità per ottenere il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze straniere (ossia di sentenze non emanate in Inghilterra o nel Galles) (4):

- In forza della section 9 dell' Administration of Justice Act 1920, le sentenze dei tribunali di determinati Stati (tra cui Saint V e Grenadine) che condannano il convenuto al pagamento di somme di denaro possono essere riconosciute in Inghilterra mediante un procedimento di registrazione. Effetto di un tale riconoscimento è che la sentenza straniera può di massima essere eseguita alla stessa stregua di una sentenza emessa da un giudice inglese.

Disposizioni analoghe sono dettate nel Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 (legge del 1933, relativa al riconoscimento reciproco delle sentenze straniere).

- Le sentenze dei giudici di altri Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles e quelle dei giudici di altre parti del Regno Unito possono essere riconosciute ed eseguite in forza delle disposizioni del Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (legge del 1982 relativa alla giurisdizione civile ed alle sentenze).

- In base al common law, in determinati casi possono essere esperite azioni sulla base di sentenze straniere. Trattasi di azioni civili ordinarie, la cui specifica caratteristica è che il titolo dell' azione non è la domanda originaria (in ipotesi, la domanda di restituzione del mutuo), bensì la sentenza straniera che condanna il convenuto ad effettuare il pagamento (5).



8. La registrazione e/o il riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi della section 9 dell' Administration of Justice Act 1920 sono preclusi, tra l' altro, qualora la sentenza in questione sia stata ottenuta in modo fraudolento (6). Analogo principio si applica quando il riconoscimento di una sentenza sarebbe in contrasto con l' ordine pubblico inglese (7). Qualora in un caso del genere una sentenza sia stata nondimeno riconosciuta dopo un primo esame, tale riconoscimento può essere assoggettato a gravame (8). Il giudice adito può ordinare che su un punto controverso di questo procedimento ("issue") si decida nell' ambito di un giudizio in contraddittorio tra le parti ("trial") (9).

Il giudice dispone inoltre di un certo margine di apprezzamento con riguardo alle modalità con cui una tale fase incidentale può essere strutturata (10). Ciò è quanto evincesi dalla sentenza Société Coopérative Sidmetal/Titan International Ltd (11). La controversia verteva sul riconoscimento in Inghilterra di una sentenza belga. L' impresa belga rimasta soccombente nel procedimento a quo aveva citato in giudizio una società inglese (sua fornitrice). Nel procedimento dinanzi ai giudici di Londra la società inglese aveva eccepito il difetto di giurisdizione dei giudici belgi. I giudici inglesi rinviarono la questione ad altro procedimento, nel quale la società inglese avrebbe avuto la veste di attrice.



9. Il 7 marzo 1990 la High Court (Mr J S) emetteva due ordinanze. La prima riguardava un provvedimento cautelare (la cosiddetta "Mareva injunction") concesso dopo che la ricorrente si era impegnata ad esperire un' azione nella forma approvata dalla High Court. Quest' azione, mirante ad ottenere la registrazione della sentenza di Saint V in Inghilterra (e al tempo stesso alla proroga del provvedimento cautelare) veniva proposta dall' attrice dinanzi alla High Court nello stesso giorno.

La seconda ordinanza (in prosieguo: l' "ordine di registrazione") ordinava in pari tempo la registrazione della sentenza di Saint V ai sensi dell' Administration of Justice Act 1920, concedendo tuttavia alla convenuta la possibilità di chiedere la cancellazione della registrazione in caso di fondati motivi. La High Court accertava quindi che la sentenza così riconosciuta non poteva essere eseguita se non dopo la prima udienza di trattazione della causa principale oppure, se i convenuti avevano chiesto la cancellazione della registrazione, prima della decisione su tale eventuale domanda dei convenuti.

10. I convenuti esperivano questo procedimento e proponevano varie domande, nelle quali facevano particolare riferimento - come si è già rilevato - alla Convenzione di Bruxelles. La High Court (Sir Peter Pain) decideva il 19 luglio 1990 che la Convenzione di Bruxelles non era applicabile al caso di specie (12). Il 9 novembre 1990 la High Court disponeva inoltre che tra le parti avesse luogo un giudizio in contraddittorio in ordine alla questione se l' ordine di registrazione e tutti gli atti procedurali susseguenti dovessero essere rimossi, in quanto la sentenza di Saint V apparteneva alla categoria di sentenze che, in forza della section 9, secondo comma, lett. d) (frode), o della section 9, n. 2, lett. f) (contrarietà all' ordine pubblico) dell' Administration of Justice Act 1920, non

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