CGCE, n. C-423/97, Sentenza della Corte, Travel Vac SL contro Manuel José Antelm Sanchis, 22/04/1999
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61997J0423
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 aprile 1999. - Travel Vac SL contro M J A S. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia de Valencia - Spagna. - Direttiva 85/577/CEE - Ambito di applicazione - Contratto di multiproprietà - Diritto di recesso. - Causa C-423/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-02195
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Contratti aventi ad oggetto l'acquisto di un diritto d'uso a tempo parziale dei beni immobili - Direttive 85/577 e 94/47 - Ambito di applicazione - Multiproprietà - Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/47/CE;direttiva del Consiglio 85/577/CEE)
2 Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratto negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577 - Ambito di applicazione - Contratto avente ad oggetto l'acquisto di un diritto d'uso a tempo parziale di un bene immobile e la fornitura di servizi aventi un valore superiore a quello del diritto immobiliare - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 85/577)
3 Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577 - Contratto stipulato nel corso di un'escursione organizzata dal commerciante fuori dei propri locali commerciali - Nozione
(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 1, n. 1)
4 Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577 - Diritto di recesso del consumatore - Presupposti - Fondamento su situazioni obiettive
(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 5, n. 1)
5 Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577 - Diritto di recesso del consumatore - Notifica - Requisiti di forma - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 5, n. 1)
6 Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577 - Diritto di recesso del consumatore - Effetti giuridici - Clausola contrattuale che impone il pagamento da parte del consumatore di un indennizzo forfettario per danni causati al commerciante per via del semplice esercizio del diritto di recesso - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 5, n. 1)
Massima
7 Pur essendo vero che i contratti di multiproprietà formano oggetto delle previsioni della direttiva 94/47, concernente la tutela degli acquirenti relativa a determinati aspetti dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di un diritto d'uso a tempo parziale su beni immobili, ciò non esclude che un contratto contenente un elemento di multiproprietà possa parimenti ricondursi all'ambito di applicazione della direttiva 85/577, ove i presupposti per l'applicazione di quest'ultima siano per altro verso soddisfatti.
Invero, nessuna delle due direttive contiene disposizioni intese ad escludere l'applicazione dell'altra. Inoltre, sarebbe in contrasto con la finalità della direttiva 85/577 un'interpretazione secondo la quale la tutela da essa apprestata venga esclusa per il semplice motivo che il contratto rientri in via di principio nell'ambito di applicazione della direttiva 94/47, interpretazione che avrebbe la conseguenza di privare il consumatore della possibilità di avvalersi delle disposizioni protettrici della direttiva 85/577, ancorché il contratto sia stato stipulato al di fuori di un locale commerciale.
8 La direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, trova applicazione in un contratto avente ad oggetto l'acquisto di un diritto d'uso a tempo parziale su un bene immobile e la fornitura di servizi aventi un valore superiore a quello dello stesso diritto d'uso.
Infatti, tale contratto, che non verte unicamente sul diritto d'uso su un immobile a tempo ripartito (time share), ma riguarda altresì la fornitura di servizi distinti, di valore superiore a quello del diritto d'uso sull'immobile, non rientra nelle previsioni dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 85/577, che esclude dall'ambito di applicazione della detta direttiva i contratti relativi alla costruzione, alla vendita e alla locazione di beni immobili nonché i contratti aventi ad oggetto altri diritti relativi a beni immobili.
9 Un contratto stipulato in una situazione nella quale un commerciante abbia invitato un consumatore a recarsi personalmente in un luogo determinato, situato ad una certa distanza da quello in cui tale consumatore abita, distinto dai locali nei quali lo stesso commerciante eserciti abitualmente le proprie attività e non chiaramente individuato come locale di vendita al pubblico, allo scopo di presentarvi i prodotti e servizi da esso offerti, deve considerarsi stipulato durante un'escursione organizzata dal commerciante fuori dai suoi locali commerciali ai sensi della direttiva 85/577.
10 Il consumatore può esercitare il proprio diritto di recesso da un contratto stipulato fuori dei locali commerciali ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 85/577, qualora il contratto sia stato stipulato in circostanze obiettive come quelle descritte all'art. 1 della direttiva, senza che sia necessario dimostrare che la sua volontà sia stata influenzata o manipolata dal commerciante.
11 La direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, non osta a che uno Stato membro adotti una disciplina che stabilisca che la notificazione del recesso da un contratto stipulato fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della detta direttiva, non è soggetta ad alcun requisito di forma.
Invero, tenuto conto della finalità di tutela del consumatore perseguita da questa direttiva, uno Stato membro può per l'appunto adottare disposizioni al fine di agevolare l'esercizio da parte del consumatore del suo diritto di recesso. Non si può desumere dall'art. 5, n. 1, della detta direttiva, riguardante l'osservanza del termine entro il quale il recesso dev'essere notificato, che tale notificazione debba essere effettuata per iscritto. Tale disposizione riguarda infatti solo il computo del termine minimo di sette giorni nell'ipotesi in cui il consumatore abbia notificato il proprio recesso per iscritto.
12 La direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, osta a che un contratto contenga una clausola che imponga al consumatore il pagamento di un indennizzo forfettario per i danni cagionati al commerciante in conseguenza del semplice esercizio del proprio diritto di recesso da un contratto stipulato fuori dei locali commerciali.
Infatti, tale indennizzo equivarrebbe a sanzionarlo per aver esercitato il proprio diritto di recesso, conseguenza che sarebbe contraria all'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva, consistente per l'appunto nell'impedire che il consumatore assuma impegni finanziari senza esservi preparato.
Parti
Nel procedimento C-423/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Juzgado de Primera Instancia di Valencia (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Travel Vac SL
e
M J A S,
" domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C G (relatore), giudici,
avvocato generale: S A
cancelliere: R G
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Travel Vac SL, dall'avv. S V Ctó, del foro di Valencia;
- per il signor A S, dall'avv. Josep Gallel Boix, del foro di Valencia;
- per il governo spagnolo, dalla signora Nuria Díaz Abad, Abogado del Estado;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria il 15 dicembre seguente, il Juzgado de Primera Instancia di Valencia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, sei questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Travel Vac SL (in prosieguo: la «Travel Vac»), con sede in Valencia, e il signor A S, residente in Valencia, in ordine al diritto di quest'ultimo di rinunciare agli effetti del suo impegno contrattuale assunto in forza di un contratto stipulato tra le due parti, ai termini del quale il signor A S diveniva acquirente di un diritto d'uso a tempo parziale («time-share») su un bene immobile, unitamente al diritto di usufruire di un determinato numero di servizi.
3 L'art. 1, n. 1, della direttiva 85/577 così dispone:
«La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:
- durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o
- durante una visita del commerciante
i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;
ii) sul posto di lavoro del consumatore,
qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore».
4 L'art. 3, n. 2, della direttiva 85/577 recita quanto segue:
«La presente direttiva non si applica:
a) ai contratti per la costruzione , vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili.
(...)».
5 Ai sensi dell'art. 5 della direttiva 85/577,
«1. Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale. Per l'osservanza del termine è sufficiente che la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso.