CGUE, n. C-489/14, Sentenza della Corte, A contro B, 06/10/2015

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-489/14, Sentenza della Corte, A contro B, 06/10/2015
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62014CJ0489
Data del deposito : 6 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Articoli 16 e 19, paragrafi 1 e 3 — Procedimento di separazione personale in un primo Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro — Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita — Nozione di competenza “accertata” — Estinzione del primo procedimento e instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato membro — Conseguenze — Differenza di fuso orario tra gli Stati membri — Effetti sul procedimento di adizione delle autorità giurisdizionali»

Nella causa C‑489/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Regno Unito), con decisione del 31 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2014, nel procedimento

A

contro

B,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per A, da T. Amos, QC, e H. Clayton, barrister;

per il governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da M. Gray, barrister;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra A e il sig. B in merito al loro divorzio.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 2201/2003

3

L’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», enuncia, al suo paragrafo 1, le norme giurisdizionali sulla competenza applicabili in funzione del luogo di residenza di uno o di entrambi i coniugi, della loro cittadinanza o, nel caso del Regno Unito, del «domicilio» comune.

4

L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», così dispone:

«L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b)

se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».

5

L’articolo 19 del predetto regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», prevede quanto segue:

«1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.



2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.



3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

Il regolamento (CE) n. 44/2001

6

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

7

L’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, che faceva parte della sezione 9 del capo II di quest’ultimo, intitolata «Litispendenza e connessione», prevedeva quanto segue:

«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.



2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

La Convenzione di Bruxelles

8

Il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

9

L’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, che figurava nella sezione 8, intitolata «Litispendenza e connessione», del titolo II di quest’ultima, così disponeva:

«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».

Il diritto francese

10

Ai sensi dell’articolo 1111 del code de procédure civile (codice di procedura civile):

«Quando constata, dopo aver sentito il parere di ciascun coniuge in merito alla rottura del matrimonio, che il richiedente mantiene la propria domanda, il giudice emette un’ordinanza con la quale può o rinviare le parti, conformemente all’articolo 252‑2 del codice civile, a un nuovo tentativo di conciliazione, o autorizzare immediatamente i coniugi a proporre domanda di divorzio.

In entrambi i casi esso può disporre tutti o alcuni dei provvedimenti provvisori previsti agli articoli da 254 a 257 del codice civile.

Quando autorizza la presentazione della domanda di divorzio, il giudice rammenta nella sua ordinanza i termini previsti all’articolo 1113 del presente codice».

11

L’articolo 1113 del code de procédure civile è del seguente tenore:

«Entro tre mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, solo il coniuge che ha proposto il ricorso iniziale (requête) può presentare una domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di divorzio.

In caso di riconciliazione dei coniugi o se la domanda di

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