CGCE, n. C-58/02, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, 10/07/2003
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Testo completo
L.A. GEELHOED
presentate il 10 luglio 2003 (1)
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato – Mancata attuazione entro il termine stabilito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato – Attuazione mediante normativa in vigore»
I ─ Introduzione
1. In questa causa la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna non ha adottato e non le ha comunicato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'attuazione completa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2) (in prosieguo: la direttiva).
2. La difesa del governo spagnolo contiene un solo argomento giuridicamente rilevante. Questo governo si richiama infatti alla normativa spagnola già in vigore, nell'interpretazione che di essa dà il giudice penale nazionale, e che già garantirebbe la tutela prevista dalla direttiva.
3. La presente causa offre lo spunto per approfondire la questione in quali circostanze uno Stato membro, invocando questo motivo, possa fare a meno di attuare un atto formale di attuazione di una disposizione di una direttiva che prevede sanzioni per taluni comportamenti specificamente descritti.
4. Per il resto il governo spagnolo richiama un progetto di legge di modifica del codice penale, che mira ad attuare la direttiva. Siffatto progetto non può tuttavia rivestire alcun peso nel presente procedimento: secondo una giurisprudenza costante la sussistenza di un inadempimento deve infatti essere valutata sulla base della situazione in cui uno Stato membro si trovava allo spirare del termine stabilito nel parere motivato. Una normativa adottata successivamente, o ancora da adottarsi, non può far cessare l'inadempimento. Secondo una giurisprudenza del pari costante, uno Stato membro non può mai invocare procedure previste dall'ordinamento giuridico nazionale per giustificare un recepimento tardivo di una direttiva CE. II ─ Ambito normativo
5. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 98/84 l'oggetto della medesima è il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti.
6. L'art. 2 della direttiva dà una definizione di servizi protetti. Rientra in tale nozione uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
- ─ trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE;
- ─ trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;
- ─ servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale
o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale .Sempre secondo l'art. 2 della direttiva costituiscono accesso condizionatomisure e/o sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale.
7. L'art. 4 della direttiva stabilisce quanto segue: Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività: a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti .
8. L'art. 5 della direttiva stabilisce le seguenti sanzioni e mezzi di tutela a garanzia del rispetto dei divieti di cui all'art. 4:
1. Le sanzioni sono efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita, quale specificata all'articolo 4, svolta sul loro territorio abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali .
9. Nella sua difesa il governo spagnolo cita talune disposizioni del codice penale spagnolo che sono rilevanti per l'attuazione della direttiva. 10. Si tratta innanzi tutto dell'art. 270 del codice penale. Questo articolo stabilisce che è punito con la detenzione da sei mesi a due anni o con una multa di ammontare equivalente alla detta detenzione chi, a scopo di lucro e a spese di un terzo, riproduca, copii, diffonda pubblicamente o trasmetta, in tutto o in parte, un'opera letteraria, artistica o scientifica o la riproduzione, l'interpretazione o l'esecuzione artistica di un'opera, con qualunque mezzo di diffusione, senza autorizzazione dei titolari dei diritti di autore o dei loro aventi causa. 11. In secondo luogo il governo rinvia all'art. 248, secondo comma, del codice penale. E' ritenuto colpevole di truffa chi, a scopo di lucro e tramite manipolazione di mezzi informatici o di mezzi ad essi analoghi, riesca a trasferire ad altri senza autorizzazione un bene patrimoniale, a spese di un terzo. 12. In terzo luogo è importante l'art. 255 del codice penale, a norma del quale è punito con una multa equivalente a una detenzione da tre a dodici mesi chi commetta frode per un valore superiore a 50 000 peseta spagnole (ESP), (...) secondo una delle seguenti modalità:
- ─ utilizzando meccanismi installati al fine di commettere la frode;
- ─ alterando fraudolentemente copie o contatori;
- ─ utilizzando ogni altro mezzo clandestino
Considerato che
non è controverso che la normativa nazionale in vigore, utile ai fini dell'attuazione della direttiva, non è stata tempestivamente notificata alla
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