CGUE, n. C-590/21, Sentenza della Corte, Charles Taylor Adjusting Limited e FD contro Starlight Shipping Company e Overseas Marine Enterprises INC, 07/09/2023

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-590/21, Sentenza della Corte, Charles Taylor Adjusting Limited e FD contro Starlight Shipping Company e Overseas Marine Enterprises INC, 07/09/2023
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62021CJ0590
Data del deposito : 7 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale – Nozione di “ordine pubblico” – Fiducia reciproca – “Quasi’ anti-suit injunction” – Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro»

Nella causa C‑590/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), con decisione del 25 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2021, nel procedimento

Charles Taylor Adjusting Ltd,

FD

contro

Starlight Shipping Co.,

Overseas Marine Enterprises Inc.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Charles Taylor Adjusting Ltd e per FD, da S. Cogley, advocate, A. Nasikas, G. Orfanidis e K. Sotiriadis, dikigoroi;

– per la Overseas Marine Enterprises Inc. e la Starlight Shipping Co., da K. Georgopoulos, dikigoros;

– per il governo ellenico, da Z. Chatzipavlou, K. Georgiadis e L. Kotroni, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da T. Adamopoulos e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la Charles Taylor Adjusting Ltd (in prosieguo: la «Charles Taylor») e FD, rappresentanti degli assicuratori di una nave marittima denominata A T, da una parte, e la Starlight Shipping Co. (in prosieguo: la «Starlight»), proprietaria di tale nave, nonché la Overseas Marine Enterprises Inc. (in prosieguo: la «OME»), armatrice di tale nave, dall’altra, in merito al riconoscimento e all’esecuzione in Grecia di una sentenza e di due ordinanze della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (Sezione commerciale), Regno Unito] (in prosieguo: «la sentenza e le ordinanze della High Court»).

 Contesto normativo

 Regolamento n. 44/2001

3 L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, applicabile ratione temporis alla controversia principale, così disponeva:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto».

4 Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio».

 Accordo di recesso

5 L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7;
in prosieguo: l’«accordo di recesso») è stato adottato il 17 ottobre 2019 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

6 L’articolo 67 di tale accordo, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», al suo paragrafo 2, lettera a), dispone quanto segue:

«Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue:

a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1)] si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (...)».

7 L’articolo 126 di detto accordo prevede un periodo di transizione, che decorre dalla data della sua entrata in vigore e termina il 31 dicembre 2020, durante il quale, in conformità all’articolo 127, paragrafo 1, primo comma, dello stesso accordo, il diritto dell’Unione è applicabile al Regno Unito e sul suo territorio, salvo contraria disposizione dell’accordo di recesso.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 Il 3 maggio 2006, la nave A T è affondata con il suo carico al largo della baia di Port Elizabeth (Sudafrica). Le società Starlight e OME, rispettivamente proprietaria e armatrice della nave, hanno chiesto agli assicuratori della nave, sulla base della responsabilità contrattuale dei medesimi, il versamento di un indennizzo in ragione del verificarsi del sinistro assicurato.

9 A seguito del diniego di versare tale indennizzo da parte degli assicuratori, la Starlight ha avviato nei loro confronti, nel corso dello stesso anno, un’azione giudiziaria nel Regno Unito e, con riguardo ad uno degli assicuratori, una domanda di arbitrato. Mentre questi procedimenti erano pendenti, la Starlight, la OME e gli assicuratori della nave hanno concluso accordi transattivi (in prosieguo: gli «accordi transattivi») a composizione dei procedimenti esistenti tra le parti. Gli assicuratori hanno quindi versato, in ragione del verificarsi del sinistro assicurato, entro il termine concordato, l’indennizzo assicurativo previsto dai contratti di assicurazione, a saldo complessivo di quanto dovuto con riferimento alla perdita della stessa nave.

10 Gli accordi transattivi sono stati omologati in data 14 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008 nel Regno Unito dal giudice dinanzi al quale era pendente l’azione giudiziaria. Il giudice medesimo ha disposto la sospensione di tutti gli ulteriori procedimenti relativi alla controversia de qua e derivanti dalla stessa azione.

11 Successivamente alla conclusione di tali accordi, la Starlight e la ΟΜΕ nonché gli altri proprietari della nave A T e talune persone fisiche loro legali rappresentanti hanno avviato una serie di nuove azioni giudiziarie dinanzi al Polymeles Protodikeio Peiraios (Tribunale collegiale di primo grado del Pireo, Grecia), tra cui quelle datate 21 aprile 2011 e 13 gennaio 2012, segnatamente avviate nei confronti della Charles Taylor, uno studio di consulenza legale e tecnica che aveva assunto, dinanzi al giudice menzionato al punto precedente, la difesa degli assicuratori della nave suddetta contro le domande proposte dalla Starlight, nonché nei confronti di FD, il dirigente dello studio medesimo.

12 Con queste nuove azioni, la Starlight e la ΟΜΕ hanno chiesto il risarcimento dei pretesi danni materiali e morali che avrebbero subito a causa di affermazioni false e diffamatorie nei loro confronti, provenienti dagli assicuratori della nave e dai loro rappresentanti. La Starlight e la ΟΜΕ hanno dedotto che, all’epoca in cui il procedimento iniziale volto all’ottenimento dell’indennizzo dovuto dagli assicuratori era ancora in corso e ancora persisteva il diniego di provvedere all’indennizzo assicurativo, i delegati e i rappresentanti degli assicuratori medesimi avevano diffuso, presso la Ethniki Trapeza tis Ellados (Banca Nazionale di Grecia), creditore ipotecario di uno dei proprietari della nave, nonché sul mercato assicurativo, in particolare, la falsa voce secondo cui il naufragio della nave A T sarebbe dipeso da suoi gravi difetti, che erano noti ai proprietari.

13 Mentre tali azioni erano pendenti, gli assicuratori della nave e i loro rappresentanti, tra cui segnatamente la Charles Taylor e FD, convenuti nei procedimenti medesimi, hanno avviato azioni giudiziarie contro la Starlight e la ΟΜΕ dinanzi ai giudici inglesi, al fine di far dichiarare che le stesse nuove azioni avviate in Grecia costituivano violazioni degli accordi transattivi e di veder accogliere le loro «domande dichiarative e risarcitorie».

14 Il 26 settembre 2014, in seguito all’esaurimento di tutte le vie di ricorso, tali azioni giudiziarie contro la Starlight e la ΟΜΕ hanno dato luogo, nel Regno Unito, alla sentenza e alle ordinanze della High Court. A termini di tale sentenza e di tali ordinanze, basate sul contenuto degli accordi transattivi nonché sulla clausola di elezione del foro che designava detto giudice, i ricorrenti nel procedimento principale hanno ottenuto il pagamento di un indennizzo legato al procedimento avviato in Grecia e il pagamento delle spese sostenute in Inghilterra.

15 Il Monomeles Protodikeio Peiraios, Naftiko Tmima (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo, sezione marittima, Grecia) ha accolto l’istanza della Charles Taylor e di FD del 7 gennaio 2015 volta ad ottenere che la sentenza e le ordinanze della High Court fossero riconosciute e dichiarate parzialmente esecutive in Grecia, ai sensi del regolamento n. 44/2001.

16 L’11 settembre 2015, la Starlight e la OME hanno proposto ricorso, avverso la sentenza del Monomeles Protodikeio Peiraios, Naftiko Tmima (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo, sezione marittima), dinanzi al Monomeles Efeteio Peiraios, Naftiko Tmima (Corte d’Appello

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