CGCE, n. C-373/97, Sentenza della Corte, Dionysios Diamantis contro Elliniko Dimosio e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), 23/03/2000
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Testo completo
61997J0373
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2000. - D D
contro
E D e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: P Pdikeio Athinon - Grecia. - Diritto societario - Seconda direttiva 77/91/CEE - Società per azioni in dissesto finanziario - Aumento del capitale sociale disposto in via amministrativa - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria. - Causa C-373/97.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-01705
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Diritto comunitario - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria - Norma nazionale che vieta l'abuso di diritto - Applicazione da parte dei giudici nazionali
2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 77/91 - Modifica del capitale di una società per azioni - Normativa nazionale che prevede l'aumento disposto in via amministrativa del capitale sociale di una società per azioni in dissesto finanziario - Paralisi dei diritti derivanti dalla direttiva ad opera di una norma nazionale che vieta l'abuso di diritto
(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, art. 25, n. 1)
Massima
1 I singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme comunitarie. Di conseguenza, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali applichino una norma nazionale che consenta loro di valutare se un diritto derivante da una disposizione comunitaria sia esercitato in maniera abusiva. Tuttavia l'applicazione di tale norma nazionale non può pregiudicare la piena efficacia e l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie negli Stati membri. (v. punti 33-34, 44 e dispositivo)
2 Non può essere contestato ad un azionista che si avvalga del disposto dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva 77/91 in materia di diritto societario di aver esercitato abusivamente il diritto derivante da tale norma in base al rilievo che si tratta di un azionista di minoranza, che ha beneficiato del risanamento della società assoggettata ad un regime di risanamento, che non si è avvalso del proprio diritto di prelazione, che figurava tra gli azionisti che avevano chiesto l'assoggettamento della società al regime applicabile alle società in situazione di grave dissesto o che ha lasciato trascorrere un determinato lasso di tempo prima della proposizione dell'azione giudiziaria. Il diritto comunitario non osta tuttavia a che i giudici nazionali applichino una disposizione di diritto interno, che consenta loro di valutare se un diritto derivante da una norma comunitaria sia esercitato abusivamente, nel caso in cui un azionista abbia optato, tra i rimedi giuridici disponibili per ovviare ad una situazione determinata dalla violazione della direttiva, per quello produttivo di un danno talmente grave ai legittimi interessi altrui da risultare manifestamente sproporzionato. (v. punti 36-37, 43-44 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-373/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal P Pdikeio di Atene (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
D D
e
E D,
Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 25 e 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), e sull'esercizio abusivo di un diritto derivante da tali disposizioni,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori R S, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), G H, H R e V S, giudici,
avvocato generale: A S
cancelliere: signora L H, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor D, dall'avv. S A, del foro di Atene;
- per il governo greco, dai signori P M, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale - sezione competente per il diritto europeo comunitario presso il Ministero degli Affari esteri, e V K, procuratore legale presso il Consiglio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
- per l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), dagli avv.ti I. Soufleros e S. Felios, del foro di Atene;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;$
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor D, del governo ellenico, dell'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE) e della Commissione all'udienza del 16 settembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 giugno 1997, pervenuta alla Corte il 31 ottobre seguente, il P Pdikeio di Atene (Tribunale di Atene) ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 25 e 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), e sull'esercizio abusivo di un diritto derivante da tali disposizioni.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor D, da un lato, e l'E D (Stato ellenico) e l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (ente per la ristrutturazione delle imprese;
in prosieguo: l'«OAE»), dall'altro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 25, n. 1, della seconda direttiva così recita:
«Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea. Tale decisione nonché attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE».
4 L'art. 29, n. 1, della seconda direttiva prevede che, nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.
5 Si deve ricordare che la seconda direttiva non prevede alcuna sanzione in caso di violazione di una delle proprie disposizioni. Inoltre, non impone agli Stati membri l'introduzione di sanzioni di tal genere nella normativa di attuazione.
La normativa nazionale
6 La legge 5 agosto 1983, n. 1386/1983 (FEK A' 107/8.8.1983, pag. 14), si applica alle società in situazione di grave dissesto ed ha istituito l'OAE, il cui oggetto consiste nel contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese (art. 2, secondo comma). A tal fine, l'OAE può, segnatamente, assumere l'amministrazione e la gestione corrente di imprese in via di risanamento o nazionalizzate, acquisire partecipazioni nel capitale di imprese, concedere prestiti ed emettere o contrarre prestiti, acquistare obbligazioni nonché trasferire azioni, in particolare ai lavoratori o ai loro organismi rappresentativi, agli enti locali o ad altre persone giuridiche di diritto pubblico, agli istituti di beneficenza, agli enti sociali o ai privati (art. 2, terzo comma).
7 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della legge n. 1386/1983, il Ministro dell'Economia nazionale può decidere di assoggettare al regime istituito da tale legge le imprese che versino in situazione di grave dissesto finanziario.
8 Ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, il Ministro competente può decidere di trasferire all'OAE l'amministrazione dell'impresa assoggettata alla suddetta disciplina legislativa, di dare un assetto alla situazione debitoria al fine di garantirne la sopravvivenza mediante aumento forzato del capitale sociale per mezzo di nuovi apporti o per mezzo della capitalizzazione di passività esistenti ovvero mediante ristrutturazione dell'impresa stessa o di procedere alla sua liquidazione conformemente all'art. 9.
9 Ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della stessa legge, l'OAE può procedere, durante l'amministrazione provvisoria, all'aumento del capitale sociale della società in deroga alle disposizioni vigenti per le società per azioni, che riservano tale potere esclusivamente all'assemblea generale degli azionisti. L'aumento deve essere approvato dal Ministro competente. I vecchi azionisti conservano tuttavia un diritto di opzione, che possono esercitare entro il