CGCE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Brasserie du Pêcheur SA contro Bundesrepublik Deutschland e The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, 28/11/1995

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Brasserie du Pêcheur SA contro Bundesrepublik Deutschland e The Queen contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, 28/11/1995
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61993CC0046
Data del deposito : 28 novembre 1995
Fonte ufficiale :

Testo completo

61993C0046

Conclusioni dell'avvocato generale T del 28 novembre 1995. - Brasserie du Pêcheur SA

contro

Bundesrepublik Deutschland e The Queen

contro

Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri. - Domande di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania e High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Regno Unito. - Principio della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili - Violazioni imputabili al legislatore - Presupposti della responsabilità dello Stato - Entità del risarcimento. - Cause riunite C-46/93 e C-48/93.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01029

Conclusioni dell avvocato generale

1 Oggetto anche della nota sentenza F (1), il tema della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario e del conseguente obbligo risarcitorio a favore dei singoli continua a suscitare grande interesse. La sentenza in questione, peraltro, non ne ha chiarito ogni aspetto;
molti sono gli interrogativi che permangono e che riguardano profili anche di rilievo.

I quesiti posti dal Bundesgerichtshof (causa C-46/93) e dalla High Court of Justice (causa C-48/93), che ripropongono la questione relativamente a violazioni di norme del Trattato, violazioni già accertate con precedenti pronunce della Corte, offrono dunque l'occasione, se non per risolvere tutti i residui problemi del complesso tema, almeno per fornire ulteriori precisazioni al riguardo;
in particolare quanto alla sussistenza della responsabilità dello Stato in ipotesi diverse dalla mancata trasposizione di direttive, nonché quanto ai presupposti comunitari del diritto dei singoli al risarcimento.

La riflessione cui è chiamata la Corte si collega ad alcuni aspetti istituzionali di rilievo e in particolare al rapporto tra il diritto comunitario e i sistemi giuridici nazionali. E', pertanto, un terreno sul quale si misura il corretto funzionamento del sistema giuridico comunitario complessivamente considerato.

I fatti, le normative nazionali, i quesiti pregiudiziali

2 Rinviando alla relazione d'udienza per una descrizione dettagliata del quadro normativo e dei fatti che hanno dato origine al presente procedimento, mi limito qui a richiamarne i punti più direttamente rilevanti ai nostri fini.

a) Causa C-46/93 (Brasserie du Pêcheur)

3 La Brasserie du Pêcheur SA, fabbrica di birra francese con sede a Schiltigheim (Alsazia), deduce di essere stata costretta ad interrompere le esportazioni di birra verso la Germania alla fine del 1981: e ciò a motivo della non conformità della birra da essa fabbricata ai requisiti di "genuinità" prescritti dagli artt. 9 e 10 del Biersteuergesetz (2) (legge fiscale sulla birra;
nel prosieguo: il «BiStG»). Più precisamente, come emerso nel corso dell'udienza, i persistenti controlli effettuati dalle autorità tedesche presso i rivenditori al dettaglio, e le conseguenti contestazioni di non conformità della birra in questione ai requisiti prescritti, facevano sì che l'importatore tedesco esclusivo della Brasserie rifiutasse il rinnovo del contratto di distribuzione.

A seguito della sentenza del 12 marzo 1987 (3), in cui la Corte dichiarava incompatibile con l'art. 30 del Trattato il divieto di porre in commercio birre importate da altri Stati e non conformi al BiStG, la Brasserie du Pêcheur conveniva in giudizio la Repubblica federale di Germania, chiedendo il risarcimento del danno derivante da tale restrizione alle importazioni, per il periodo tra il 1981 ed il 1987, per un importo di 1 800 000 DM, somma che si assume pari ad una parte del danno effettivamente subìto. La domanda veniva respinta nei gradi inferiori del giudizio. La Brasserie du Pêcheur riproponeva quindi la domanda con ricorso in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.

4 Quest'ultimo, premesso che la violazione in discorso va configurata come un'omissione del legislatore, non avendo questi provveduto a modificare il BiStG in modo conforme al diritto comunitario, ricorda che il risarcimento dei danni è regolato in Germania dall'art. 839 del codice civile, letto congiuntamente all'art. 34 della legge fondamentale. In base al primo comma di quest'ultima disposizione, «se qualcuno nell'esercizio di un ufficio pubblico affidatogli viene meno al suo dovere d'ufficio nei riguardi di un terzo, la responsabilità per principio ricade sullo Stato o sull'ente in cui egli presta servizio». L'art. 839, primo comma, del codice civile stabilisce invece che se l'impiegato pubblico lede dolosamente o colposamente il suo dovere d'ufficio nei confronti di un terzo, egli deve risarcire il relativo danno. Nel caso in cui egli abbia agito con negligenza, risponderà del danno solo quando la parte lesa non abbia altra possibilità di essere risarcita.

Oltre che all'esercizio di una funzione pubblica ed alla lesione di un dovere d'ufficio, l'applicabilità della disciplina in questione è dunque subordinata all'ulteriore requisito della "riferibilità al terzo" (Drittbezogenheit) del dovere d'ufficio leso, il che implica che lo Stato è responsabile solo per lesione di quei doveri d'ufficio il cui esercizio sia espressamente destinato ad un terzo, abbia cioè come scopo di tutelare un suo diritto. Proprio quest'ultimo requisito, però, normalmente manca quando si tratta di illecito legislativo, ivi compreso l'illecito che rileva nella fattispecie (4). Come sottolineato dal giudice di rinvio, infatti, con il BiStG il legislatore ha imposto oneri riguardanti la collettività e non afferenti in particolare ad alcun soggetto o categoria di soggetti che possano essere considerati terzi ai sensi delle indicate disposizioni (5).

In secondo luogo, il giudice di rinvio osserva che nella specie neppure può configurarsi una responsabilità dello Stato in conseguenza di un illegittimo intervento della pubblica autorità equiparabile ad un'espropriazione, principio elaborato dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (6). Una tale conclusione si impone, ad avviso dello stesso giudice, in quanto il principio in questione, secondo tale giurisprudenza, non consente il risarcimento del danno derivante da leggi contrarie alla legge fondamentale, cui sarebbe assimilabile il risarcimento del danno derivante dalla violazione di un obbligo comunitario. D'altra parte, e in ogni caso, nella specie non vi è stato alcun intervento nella posizione giuridica della ricorrente che sia tutelabile in base al regime della proprietà.

5 Ritenendo che il diritto tedesco non fornisca alcuna base per accogliere la domanda risarcitoria della ricorrente, il Bundesgerichtshof ha pertanto effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte, allo scopo di stabilire se il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili, quale desumibile dalla già citata sentenza F, sia applicabile alla fattispecie davanti ad esso pendente. Più precisamente, si chiede alla Corte:

«1) Se il principio del diritto comunitario in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili valga anche quando tale violazione consista nel mancato adeguamento di una legge formale del Parlamento alle norme sovraordinate del diritto comunitario (nella specie: mancato adeguamento degli artt. 9 e 10 della legge fiscale tedesca sulla birra all'art. 30 del Trattato CEE).

2) Se l'ordinamento giuridico nazionale possa disporre che un eventuale diritto al risarcimento dei danni soggiaccia alle stesse restrizioni previste per le violazioni, da parte di una legge nazionale, del diritto nazionale di rango superiore, come ad esempio nel caso di contrasto di una legge federale tedesca ordinaria con la Costituzione della Repubblica federale di Germania.

3) Se l'ordinamento giuridico nazionale possa subordinare il diritto al risarcimento dei danni all'esistenza di una condotta imputabile (per dolo o per colpa) alle autorità statali.



4. Nel caso di soluzione affermativa al quesito sub 1) e di soluzione negativa al quesito sub 2):

a) Se l'obbligo di risarcimento a norma dell'ordinamento giuridico nazionale possa essere limitato al risarcimento dei danni arrecati a determinati beni giuridici dei singoli tutelati da norma di legge, quali ad esempio la proprietà, ovvero se esiga una completa compensazione del danno per tutte le perdite patrimoniali, ivi compreso il lucro cessante.

b) Se l'obbligo di risarcimento imponga altresì la riparazione dei danni già sorti, prima che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 12 marzo 1987 (causa 178/84) dichiarasse il contrasto dell'art. 10 della legge fiscale tedesca sulla birra con norme sovraordinate di diritto comunitario».

b) Causa C-48/93 (Factortame III)

6 La domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'applicazione del Merchant Shipping Act del 1988 (legge del 1988 sulla navigazione mercantile), domanda introdotta dai 97 ricorrenti nella causa principale, costituisce il seguito della nota vicenda Factortame, di cui mi limito pertanto a richiamare i passaggi essenziali.

Ricordo anzitutto che la legge in questione disponeva l'istituzione di un nuovo registro navale per tutti i pescherecci britannici e dunque anche per quelli già iscritti nel precedente registro. In particolare, il nuovo sistema di immatricolazione, obbligatorio a partire dal 1º aprile 1989, imponeva requisiti più rigorosi di nazionalità, di residenza e di domicilio delle persone giuridiche e fisiche cui faceva capo la proprietà effettiva della nave. In assenza di tali requisiti, gli stessi pescherecci non potevano essere iscritti nel nuovo registro e di conseguenza non erano autorizzati a svolgere attività di pesca sotto bandiera del Regno Unito.

Il nuovo sistema di immatricolazione veniva impugnato dinanzi alla Divisional Court, che, con ordinanza del 10 marzo 1989, ne sospendeva

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