CGUE, n. C-234/18, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro BP e a, 31/10/2019
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Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 31 ottobre 2019 ( 1 )
Causa C‑234/18
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
contro
BP,
AB,
PB,
ТRAST B ООD,
AGRO IN 2001 EOOD,
ACCAUNT SERVICE 2009 EOOD,
INVEST MANAGEMENT OOD,
ESTEYD OOD,
BROMAK OOD,
BROMAK FINANCE EAD,
Viva Telecom Bulgaria EAD,
BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY EAD,
HEDZH INVESTMANT BULGARIA AD,
КЕМIRA OOD,
Dunarit AD,
TEHNOLOGICHEN TSENTAR-INSTITUT PO MIKROELEKTRONIKA AD,
ЕVROBILD 2003 EOOD,
ТЕCHNOTEL INVEST AD,
КЕN TREYD EAD,
КОNSULT AV EOOD,
Louvrier Investments Company 33 SA,
EFV International Financial Ventures Ltd,
InterV Investment SARL,
LIC Telecommunications SARL,
V Telecom Investment SCA,
V2 Investment SARL,
Empreno Ventures SARL,
con l’intervento di:
Corporate Commercial Bank, in liquidazione
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Decisione quadro 2005/212/GAI – Articoli 2 e 5 – Confisca – Presunzione di innocenza – Legislazione nazionale sulla confisca senza una precedente condanna penale»
1. |
Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), si chiede alla Corte di fornire indicazioni su come interpretare diverse disposizioni del diritto dell’Unione in materia di confisca dei proventi di reato, degli strumenti con cui sono commessi i reati (in prosieguo: gli «strumenti») ( 2 ) e dei beni. Il contesto è costituito da un procedimento di confisca in forza del diritto nazionale dinanzi ad un giudice civile, non collegato a una condanna penale e dalla questione della compatibilità di tale procedimento con il diritto dell’Unione. La risposta del giudice del rinvio richiede che la Corte esamini l’applicabilità ratione materiae e ratione temporis di due atti dell’Unione in materia di confisca, segnatamente la decisione quadro 2005/212/GAI e la direttiva 2014/42/UE, nonché il rapporto tra di essi. |
Diritto dell’Unione
Trattato sull’Unione europea (TUE)
2. |
L’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del trattato sull’Unione europea, nella versione applicabile al momento dell’adozione della decisione quadro, prevede che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprenda la «garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione». L’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), conferisce al Consiglio, che delibera all’unanimità su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, la competenza ad adottare decisioni quadro «per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta». |
Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie
3. |
Il protocollo n. 36 disciplina la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle contenute in detto trattato ( 3 ). L’articolo 9 dispone che «[g]li effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati (…)». |
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
4. |
L’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 4 ) sancisce che «[o]gni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata». |
5. |
Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano «alle istituzioni e agli organi dell’Unione (…) come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto [dell’Unione]». |
Decisione quadro 2005/212/GAI
6. |
I considerando della decisione quadro 2005/212/GAI contengono le seguenti dichiarazioni. La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Le differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri ostacolano tale azione ( 5 ). Pertanto, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 ( 6 ) il Consiglio europeo sollecitava un potenziamento dell’azione di lotta dell’Unione europea alla criminalità organizzata internazionale conformemente a un piano d’azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( 7 ). Tuttavia, gli strumenti esistenti in questo settore non hanno assicurato in misura sufficiente un’efficace cooperazione transfrontaliera in materia di confisca, in quanto vi sono ancora vari Stati membri che non possono confiscare i proventi di tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno ( 8 ). Quindi l’obiettivo della decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata ( 9 ). |
7. |
L’articolo 1, terzo trattino, definisce «strumento» come «qualsiasi bene usato o destinato ad essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati». Di seguito, il quarto trattino definisce la «confisca» come «una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene». |
8. |
L’articolo 2, paragrafo 1, recita: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi». L’articolo 2, paragrafo 2, prevede una deroga specifica in relazione ai «reati fiscali» (che non sono definiti): gli Stati membri «possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano». |
9. |
Ai sensi dell’articolo 4: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti». |
10. |
L’articolo 5 stabilisce che la decisione quadro «lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza». |
11. |
L’articolo 7 obbligava agli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro entro il 15 marzo 2007. |
Direttiva 2014/42
12. |
Il considerando 5 della direttiva 2014/42 enuncia che «[l]’adozione di norme minime ravvicinerà i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un’efficace cooperazione transfrontaliera». Il considerando 9 indica che la direttiva è volta a «modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI. È opportuno sostituire parzialmente dette decisioni quadro per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva» ( 10 ). |
13. |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, la direttiva «stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale». |
14. |
L’articolo 2, terzo comma, definisce «beni strumentali» in modo identico alla definizione [di «strumento»] di cui all’articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212/GAI. Il quarto comma definisce «confisca» come «la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato». |
15. |
L’articolo 3 stabilisce il campo di applicazione ratione materiae della direttiva ( 11 ). «La presente direttiva si applica ai reati contemplati:
nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati». |
16. |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia». L’articolo 4, paragrafo 2, stabilisce che «[q]ualora la confisca sulla base del paragrafo 1 non sia possibile, almeno nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell’indagato o imputato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato». |
17. |
L’articolo 5 riguarda la confisca estesa dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. Esso comprende un elenco non esaustivo di «reat[i]» ai quali «almeno» dovrebbe applicarsi. |
18. |
L’articolo 6, paragrafo 1, prevede la confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca. |
19. |
L’articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale». |
20. |
L’articolo 12 fissa il termine di recepimento per conformarsi alla direttiva al 4 ottobre 2016. |
21. |
L’articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che «l’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da [essa], fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale». L’articolo 14, paragrafo 2, precisa che «[p]er gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti (…) alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva». |
22. |
L’articolo 15 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (29 aprile 2014) ( 12 ). |
Diritto nazionale
Legge relativa alla confisca di beni acquisiti illecitamente
23. |
Nel 2012 in Bulgaria è stato adottato lo Zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakonno pridobito imushtestvo (legge relativa alla confisca di beni acquisiti illecitamente, in prosieguo: la «legge del 2012») in vigore il 19 novembre 2012. La suddetta legge è stata abrogata dallo Zakon za protivodeystvie na koruptsiata i za otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo (legge relativa alla lotta contro la corruzione e alla confisca di beni acquisiti illecitamente), pubblicato il 19 gennaio 2018. In forza dell’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima legge, le indagini e i procedimenti avviati ai sensi della legge del 2012 devono essere conclusi conformemente alle disposizioni della legge da parte della Commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni ottenuti illegalmente (in prosieguo: la «Commissione per la lotta alla corruzione»). |
24. |
L’articolo 1, paragrafo 1, dichiara che l’obiettivo della legge è fornire una disciplina delle condizioni e dei procedimenti relativi alla confisca dei beni acquisiti illecitamente. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, qualora non sia possibile individuare una fonte legittima per l’acquisizione dei beni, i beni sono considerati illecitamente acquisiti. |
25. |
L’articolo 5, paragrafo 1, istituisce la Commissione per la lotta alla corruzione quale autorità nazionale indipendente, specializzata e permanente. |
26. |
L’articolo 2 stabilisce che «[i]l procedimento di cui alla presente legge si svolge indipendentemente dal procedimento penale a carico dell’indagato e/o le persone ad esso collegate». |
27. |
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, la Commissione per la lotta alla corruzione avvia un procedimento quando ha ragionevoli motivi di sospettare che determinati beni siano stati acquisiti illegalmente. L’articolo 21, paragrafo 2, prevede l’esistenza di motivi ragionevoli quando, a seguito di un’indagine, risulti una differenza sostanziale in termini di beni detenuti dalle persone oggetto dell’indagine. L’articolo 22, paragrafo 1, stabilisce inoltre che «l’indagine di cui all’articolo 21, paragrafo 2, è avviata (…) nei casi in cui una persona è accusata di un reato di cui (…) agli articoli da 201 a 203 del codice penale». |
28. |
L’articolo 66, paragrafi 1 e 2, riguarda i beni trasferiti a o controllati da persone giuridiche. Esso stabilisce che «sono soggetti a confisca i beni che l’indagato abbia trasferito ad una persona giuridica ovvero abbia conferito nel capitale di una persona giuridica a titolo di contributo in denaro o di altro contributo, nel caso in cui le persone che gestiscano o controllino la persona giuridica sapessero o avessero motivo di sospettare, in base alle circostanze, che la provenienza del bene fosse illecita» e «sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti illecitamente di una persona giuridica controllata individualmente o congiuntamente dall’indagato oppure dalle persone ad esso collegate». |
Codice penale
29. |
L’articolo 203, paragrafo 1, del Nakazatelen kodeks (codice penale) classifica l’appropriazione indebita di entità rilevante da parte di un funzionario come appropriazione indebita particolarmente grave, punibile con una pena privativa della libertà da 10 a 20 anni. |
Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
30. |
Il 28 luglio 2014 la Procura generale della Città di Sofia ha riferito alla Commissione per la lotta alla corruzione che il sig. BP era sottoposto ad indagine penale preliminare in quanto, dal dicembre 2011 al 19 giugno 2014, nella sua qualità di funzionario della società (presidente del consiglio di sorveglianza della Korporativna Targovska Banka AD), (in prosieguo: la «Banca»), (in concorso con altri) aveva istigato altri a sottrarre dalla Banca denaro altrui, loro consegnato o affidato a fini di custodia o gestione. L’importo complessivo ammontava a più di BGN 205 milioni (circa EUR 105 milioni). I fatti suggerivano pertanto che fosse stata commessa appropriazione indebita ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice penale. |
31. |
Il 5 agosto 2014 la Commissione per la lotta alla corruzione ha avviato un’indagine, relativa al periodo dal 4 agosto 2004 al 4 agosto 2010, che ha accertato significative anomalie nel patrimonio personale del sig. BP. Nel corso dell’indagine la Commissione per la lotta alla corruzione ha effettuato un’analisi della situazione finanziaria e delle operazioni effettuate dalle società commerciali resistenti asseritamente collegate all’indagato o dallo stesso controllate. Ne risultava che una parte delle operazioni sarebbe stata effettuata con mezzi acquisiti illecitamente, un’altra parte delle operazioni non sarebbe stata realmente eseguita, ma sarebbe servita a mascherare i beni ovvero i mezzi di origine illecita, e che i fondi sarebbero derivati da prestiti non garantiti concessi dalla Banca, il che avrebbe quindi determinato l’insolvenza della Banca stessa. |
32. |
Il 14 maggio 2015 la Commissione per la lotta alla corruzione avviava il procedimento dinanzi al giudice del rinvio per congelare i beni che si riteneva fossero stati ottenuti illegalmente da BP e da varie persone fisiche e giuridiche che si presumeva fossero associate o controllate da BP (in prosieguo: la «richiesta di congelamento»). Il 20 e 28 maggio 2015 il giudice del rinvio adottava misure per il congelamento dei beni di cui si chiedeva la confisca. |
33. |
Il 22 marzo 2016 veniva avviato dinanzi al giudice del rinvio il presente procedimento relativo alla confisca dei beni asseritamente acquisiti illegalmente. |
34. |
Nel 2017 veniva avviato dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) il procedimento penale a carico di BP e altre persone, ancora in corso alla data della domanda di pronuncia pregiudiziale. |
35. |
Il giudice del rinvio osserva che, ai sensi della normativa nazionale applicabile all’epoca dei fatti, il procedimento civile relativo alla confisca di beni come quello di cui è stato investito è esperito indipendentemente dal fatto che l’indagato sia stato condannato con sentenza definitiva. Esso esprime dubbi sulla compatibilità di tale legge con gli standard minimi della confisca di beni stabiliti dalla direttiva 2014/42, secondo cui sono soggetti a confisca i beni derivati da un reato per il quale l’autore sia stato condannato con sentenza definitiva. |
36. |
Il giudice del rinvio chiede quindi una pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:
|
37. |
Sono state presentate osservazioni scritte dalla Commissione per la lotta alla corruzione;congiuntamente da BP, AB, PB, e dalla Trast B OOD;dalla Dunarit AD, dalla Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito! Hai già un account ? Accedi |