Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023.#Procedimento penale a carico di BK e ZhP.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.#Rinvio pregiudiziale – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 23, primo comma – Sospensione del procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Possibilità di sospensione parziale.#Causa C-176/22.

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Sul provvedimento

Citazione :
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023.#Procedimento penale a carico di BK e ZhP.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.#Rinvio pregiudiziale – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 23, primo comma – Sospensione del procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Possibilità di sospensione parziale.#Causa C-176/22.
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62022CJ0176
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

17 maggio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 23, primo comma – Sospensione del procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Possibilità di sospensione parziale»

Nella causa C‑176/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione dell’8 marzo 2022, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento penale a carico di

BK,

ZhP,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, e O. Spineanu-Matei, giudice,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo bulgaro, da T. Mitova e E. Petranova, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Erlbacher, E. Rousseva e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di BK e ZhP per fatti qualificati come corruzione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone quanto segue:

«Nei casi contemplati dall’articolo 267 [TFUE], la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest’ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione [europea], nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione [europea] che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione».

 Diritto bulgaro

4        Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che, in forza delle norme di procedura applicabili alla controversia principale, il procedimento penale è sospeso qualora il giudice nazionale sottoponga alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

5        Il 26 febbraio 2021 la Spetsialirizana prokuratura (procura speciale, Bulgaria) formulava dinanzi al giudice del rinvio un atto di imputazione a carico di BK e ZhP, per presunti fatti di corruzione che essi avrebbero commesso nella loro veste di investigatori di polizia.

6        BK si è opposto alla qualificazione giuridica di corruzione da parte della procura. Interrogandosi sul suo potere di riqualificare il reato di cui trattasi senza informarne previamente l’imputato, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (

GU

2012, L 142, pag. 1), e dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale domanda è oggetto della causa C‑175/22.

7        Inoltre, BK e ZhP hanno contestato le modalità del loro arresto e il ritrovamento nell’ufficio di quest’ultimo di una somma di denaro contrassegnato. L’arresto di BK e di ZhP è avvenuto negli uffici in cui essi prestano servizio, i cui corridoi erano dotati di videocamere che hanno registrato una parte di tale arresto e tale ritrovamento.

8        Il giudice del rinvio osserva che, fino al momento della proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sono state interrogate alcune delle persone coinvolte nel suddetto arresto ed è stata esaminata una parte delle registrazioni video in questione. Tuttavia, tale giudice sottolinea di dover interrogare almeno altre tre persone e far esaminare l’altra parte di tali registrazioni video, così come il materiale proveniente da una telecamera e da un microfono nascosti.

9        Detto giudice afferma che, da un punto di vista tecnico, nulla gli impedisce di continuare a esaminare la causa di cui è investito e di raccogliere elementi di prova per determinare il reale avvenimento e il contenuto dei fatti contestati. Tali elementi non avrebbero alcun nesso con le questioni pregiudiziali sollevate nella causa C‑175/22. Una volta conclusa l’acquisizione delle prove il giudice del rinvio potrebbe sospendere l’intero procedimento principale fino a quando riceva la risposta della Corte a tali questioni. Dopo aver ricevuto tale risposta, potrebbe riprendere tale procedimento, informare l’imputato, se del caso, di un’eventuale riqualificazione giuridica dei fatti di cui trattasi e, sentite le parti, pronunciarsi nel merito.

10      Tuttavia, tale giudice si chiede se, alla luce dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, esso possa continuare a conoscere del procedimento principale, in particolare per continuare a raccogliere prove, dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale nella causa C‑175/22.

11      Il giudice del rinvio ritiene che un rinvio pregiudiziale implichi necessariamente la sospensione del procedimento principale per quanto riguarda le questioni sollevate nell’ambito di tale rinvio. Ciò premesso, esso ritiene che tale procedimento possa proseguire su aspetti che non sono oggetto di detto rinvio, fermo restando che nessuna decisione nel merito potrebbe essere pronunciata prima di aver ricevuto la risposta della Corte a tali questioni.

12      Un simile approccio consentirebbe di evitare la perdita di tempo associata a una sospensione di detto procedimento, il che gioverebbe al rispetto del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole, conformemente all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali.

13      Il compito principale del giudice nazionale sarebbe quello di dirimere la controversia di cui è investito e il diritto dell’Unione disciplinerebbe la questione della sospensione del procedimento principale solo nei limiti in cui tale sospensione sia necessaria per garantire l’effetto utile della decisione della Corte.

14      Il giudice del rinvio fa presente di aver sospeso l’intero procedimento principale in attesa della risposta della Corte alla questione sollevata nella presente causa.

15      Date tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 23 dello statuto della Corte debba essere interpretato nel senso che obbliga il giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a sospendere il procedimento principale nel suo complesso o se sia sufficiente sospendere soltanto la parte di detto procedimento concernente la questione pregiudiziale».

16      Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha informato la Corte che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato sciolto e che alcune cause penali portate dinanzi a quest’ultimo giudice, compreso il procedimento principale, sono state trasferite, a partire da tale data, al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia).

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

17      Il governo bulgaro sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, sulla base del rilievo che il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentirle di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile a tale giudice.

18      In particolare, tale governo precisa che l’articolo 488 del codice di procedura penale, che non è menzionato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, verte specificamente sulla sospensione di un procedimento penale quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è rivolta alla Corte in un procedimento come quello principale. In forza di tale articolo, e fatta salva la verifica che spetta al giudice nazionale effettuare, se del caso, il procedimento principale è interamente sospeso, ma può essere ripreso prima che la Corte si pronunci su tale domanda, se ciò è necessario per raccogliere e conservare le prove.

19      A questo proposito, occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam ed Espo, C‑470/20, EU:C:2022:981, punto 51 e giurisprudenza citata).

20      A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia. Tale requisito è altresì riflesso ai punti 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (

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