CGUE, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di YP e a, 13/07/2023

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di YP e a, 13/07/2023
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62020CJ0615
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono detti divieti»

Nelle cause riunite C‑615/20 e C‑671/20,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 18 novembre 2020 e del 9 dicembre 2020, pervenute in cancelleria in queste stesse date, nei procedimenti penali a carico di

YP e a. (C‑615/20),

M. M. (C‑671/20),

con l’intervento di:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie,

Komisja Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal (relatrice), E. Regan e L.S. Rossi, presidenti di sezione, M. Ilešič, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, I. Ziemele, J. Passer, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Prokuratura Okręgowa w Warszawie, rappresentata da S. Bańko, M. Dubowski e A. Reczka;

– per YP, rappresentato da B. Biedulski, adwokat;

– per il governo polacco, rappresentato da B. Majczyna, K. Straś e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per il governo belga, rappresentato da M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

– per il governo danese, rappresentato da J. Farver Kronborg, J. Nymann-Lindegren, V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, rappresentato da K. Bulterman, A.M. de Ree e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, rappresentato da H. Leppo, in qualità di agente;

– per il governo svedese, rappresentato da A. Runeskjöld e H. Shev, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e P.J.O. V N, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché del principio del primato del diritto dell’Unione, del principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e del principio di certezza del diritto.

2 Tali domande sono state presentate, da un lato, nell’ambito di procedimenti penali avviati dalla Prokuratura Okręgowa w Warszawie (Procuratore regionale, Varsavia, Polonia) a carico di YP e a. per vari reati e, dall’altro, nell’ambito di un procedimento che oppone lo stesso Procuratore regionale a M. M. in merito alla costituzione di un’ipoteca obbligatoria su un immobile appartenente a quest’ultimo.

 Contesto normativo

 Costituzione

3 L’articolo 45, paragrafo 1, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia) (in prosieguo: la «Costituzione») prevede quanto segue:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, senza ritardi eccessivi, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».

4 In forza dell’articolo 179 della Costituzione, il presidente della Repubblica nomina i giudici, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»), a tempo indeterminato.

5 L’articolo 180 della Costituzione così dispone:

«1. I giudici sono inamovibili.



2. Un giudice non può essere rimosso o sospeso dalle sue funzioni, trasferito a un altro organo giurisdizionale o a un’altra funzione contro la sua volontà, se non in applicazione di una decisione giudiziaria, e unicamente nei casi previsti dalla legge.

(...)».

6 L’articolo 181 della Costituzione prevede quanto segue:

«I giudici non possono essere ritenuti penalmente responsabili o privati della libertà senza il previo consenso di un organo giurisdizionale indicato dalla legge. (...)».

 Legge sulla Corte suprema

7 L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), ha istituito, in particolare, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), una nuova sezione denominata Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»), contemplata dall’articolo 3, punto 5, di tale legge.

8 L’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020, ha modificato la legge sulla Corte suprema, in particolare inserendo un nuovo punto 1a nell’articolo 27, paragrafo 1, di quest’ultima legge.

9 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema così modificata:

«Rientrano nella competenza della Sezione disciplinare:

1) le cause disciplinari:

(...)

b) trattate dal [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in relazione ai procedimenti disciplinari avviati in forza delle seguenti leggi:

(...)

– [l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070)];

– (...)

(...)

1a) le cause concernenti l’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici, dei giudici ausiliari, dei procuratori e dei sostituti procuratori e l’adozione nei loro confronti della misura della custodia cautelare;

(...)».

 Legge sugli organi giurisdizionali ordinari

10 L’articolo 41b della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, menzionata al punto 9 della presente sentenza, come modificata dalla legge del 20 dicembre 2019, di cui al punto 8 di questa medesima sentenza (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari»), così dispone:

«1. L’autorità competente a esaminare un reclamo o una domanda concernente l’attività di un organo giurisdizionale è il presidente di tale organo.

(...)



3. Le autorità competenti a esaminare un reclamo concernente l’attività del presidente di un [Sąd Rejonowy (tribunale circondariale, Polonia)], del presidente di un [Sąd Okręgowy (tribunale regionale, Polonia)] o del presidente di un [Sąd Apelacyjny (Corte d’appello, Polonia)] sono, rispettivamente, il presidente del [Sąd Okręgowy (Tribunale regionale)], il presidente del [Sąd Apelacyjny (Corte d’appello)] e la [KRS]».

11 L’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari stabilisce quanto segue:

«1. Nell’ambito delle attività delle autorità giurisdizionali e degli organi di tali autorità, non è consentito mettere in discussione la legittimità [delle autorità giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.



2. Un organo giurisdizionale ordinario o un altro organo del potere pubblico non può accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni giurisdizionali derivanti da tale nomina».

12 L’articolo 47a, paragrafo 1, di tale legge così dispone:

«Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo aleatorio a seconda delle specifiche categorie di cause, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità».

13 Ai sensi dell’articolo 47b di detta legge:

«1. La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo nel caso in cui il medesimo non possa trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo al trattamento della causa nella sua composizione attuale. Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis.

(...)



3. Le decisioni di cui [al paragrafo 1] (...) sono adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice designato da quest’ultimo».

14 L’articolo 80 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari stabilisce quanto segue:

«1. Un giudice non può essere detenuto né perseguito penalmente senza l’autorizzazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente. (...)

(...)

2c. L’organo giurisdizionale disciplinare adotta una risoluzione che autorizza a perseguire penalmente un giudice se sussistono motivi sufficientemente legittimi per ritenere che quest’ultimo abbia commesso il reato. La risoluzione contiene la decisione avente ad oggetto

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