CGUE, n. C-832/21, Sentenza della Corte, Beverage City & Lifestyle GmbH e a. contro Advance Magazine Publishers, Inc, 07/09/2023
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Testo completo
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 settembre 2023 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande tra le quali esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione unica – Convenuto di riferimento – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 122 e 125 – Azione per contraffazione di un marchio dell’Unione europea nei confronti di una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Competenza del giudice del luogo in cui è domiciliato l’amministratore di una società convenuta – Competenza del giudice adito nei confronti dei convenuti domiciliati al di fuori dello Stato membro del foro – Nozione di “collegamento così stretto” – Contratto di distribuzione esclusiva tra fornitore e cliente»
Nella causa C‑832/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 16 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2021, nel procedimento
Beverage City &Lifestyle GmbH,
MJ,
Beverage City Polska sp. z o.o.,
FE
contro
Advance Magazine Publishers Inc.,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Beverage City &Lifestyle GmbH e MJ, da M.C. Greisner, Rechtsanwalt;
– per la Beverage City Polska sp. z o.o. e FE, da M. Gil e M. Irmiński, adwokaci, e M. Oleksyn, radca prawny;
– per la Advance Magazine Publishers Inc., da V. Ahmann, T. Raab e C. Tenkhoff, Rechtsanwälte;
– per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;
– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Němečková, S. Noë e C. Vollrath, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Beverage City &Lifestyle GmbH, MJ, la Beverage City Polska sp. z o.o. e FE e, dall’altro, la Advance Magazine Publishers Inc. in merito ad un’azione per contraffazione di un marchio dell’Unione europea promossa da quest’ultima società.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1215/2012
3 I considerando 15, 16 e 21 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:
«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
(...)
(21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».
4 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento:
«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
5 L’articolo 8 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;
(...)».
Regolamento (UE) 2017/1001
6 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), rubricato «Marchio UE», al paragrafo 2, così dispone:
«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione [europea]: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».
7 L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio UE», così dispone:
«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico;il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.
(...)
4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.
La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l’eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU 2013, L 181, pag. 15)], il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale».
8 Il capo X del regolamento 2017/1001, intitolato «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE», contiene gli articoli da 122 a 135.
9 L’articolo 122 di tale regolamento, rubricato «Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», così prevede, ai suoi paragrafi 1 e 2:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.