CGUE, n. C-234/18, Sentenza della Corte, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro BP e a, 19/03/2020
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Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 marzo 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI»
Nella causa C‑234/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal FI SK SA (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 23 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2018, nel procedimento
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto ES
contro
BP,
AB,
PB,
«Тrast B» ООD,
«Agro In 2001» EOOD,
«ACounT Service 2009» EOOD,
«Invest Management» OOD,
«Estate» OOD,
«Bromak» OOD,
«Bromak Finance» EAD,
«Viva Telekom Bulgaria» EOOD,
«Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD,
«Hedge Investment Bulgaria» AD,
«Kemira» OOD,
«Dunarit» AD,
«Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD,
«Еvrobild 2003» EOOD,
«Тechnotel Invest» AD,
«Ken Trade» EAD,
«Konsult Av» EOOD,
Louvrier Investments Company 33 SA,
EFV International Financial Ventures Ltd,
Interv Investment SARL,
LIC Telecommunications SARL,
V Telecom Investment SCA,
V2 Investment SARL,
Empreno Ventures Ltd,
con l’intervento di
Corporate Commercial Bank, in liquidazione,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Terza Sezione, L.S. Rossi (relatrice) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– | per la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto ES, da P. Georgiev e N. OL, in qualità di agenti; |
– | per BP, da L.E. Karadaliev, advokat; |
– | per AB, da S.A. Stoyanov, advokat; |
– | per PB, da D.V. Kostadinova e S. Pappas, advokati; |
– | per la «Тrast B» ООD, da S.A. Stoyanov, advokat; |
– | per la «Dunarit» AD, da T.S. Trifonov, advokat; |
– | per la Corporate Commercial Bank, in liquidazione, da K.H. Marinova e A.N. OV, in qualità di agenti; |
– | per il governo bulgaro, da L. ZA e T. OV, in qualità di agenti; |
– | per il governo ceco, da M. SM, J. VL e A. LI, in qualità di agenti; |
– | per l’Irlanda, da J. O’NN, M. WN, C. IN, M. ER e A. OY, in qualità di agenti, assistiti da D. Dodd, BL, B. Murray e N. Butler, SC; |
– | per la Commissione europea, da R. OO e Y.G. Marinova, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 ottobre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 | La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114). |
2 | Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto ES (commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria) (in prosieguo: la «commissione incaricata della confisca dei beni») e, dall’altro, BP nonché varie persone fisiche e giuridiche ritenute collegate a quest’ultimo o dal medesimo controllate, in merito a una richiesta di confisca di beni acquisiti illecitamente da BP e da tali persone. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2005/212/GAI
3 | I considerando 1, 5 e 10 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49), così recitano:
(...)
(...)
|
4 | L’articolo 1, dal primo al quarto trattino, di tale decisione quadro dispone quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro si intende per:
|
5 | L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Confisca», stabilisce quanto segue: «1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.
|
6 | L’articolo 3 della medesima decisione quadro, intitolato «Poteri estesi di confisca», al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 4 prevede quanto segue: «2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca ai sensi del presente articolo perlomeno: (...)
(...)
|
7 | L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 prevede quanto segue: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti». |
8 | L’articolo 5 di detta decisione quadro così recita: «La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 [UE], tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza». |
9 | L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa decisione quadro dispone quanto segue: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 marzo 2007». |
Decisione quadro 2006/783/GAI
10 | Ai sensi del considerando 8 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU 2006, L 328, pag. 59): «Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro [2005/212]. Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata». |
La direttiva 2014/42
11 | I considerando 9, 22 e 23 della direttiva 2014/42 enunciano quanto segue:
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