CGUE, n. C-234/18, Sentenza della Corte, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro BP e a, 19/03/2020

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-234/18, Sentenza della Corte, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro BP e a, 19/03/2020
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62018CJ0234
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 marzo 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI»

Nella causa C‑234/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal FI SK SA (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 23 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2018, nel procedimento

Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto ES

contro

BP,

AB,

PB,

«Тrast B» ООD,

«Agro In 2001» EOOD,

«ACounT Service 2009» EOOD,

«Invest Management» OOD,

«Estate» OOD,

«Bromak» OOD,

«Bromak Finance» EAD,

«Viva Telekom Bulgaria» EOOD,

«Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD,

«Hedge Investment Bulgaria» AD,

«Kemira» OOD,

«Dunarit» AD,

«Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD,

«Еvrobild 2003» EOOD,

«Тechnotel Invest» AD,

«Ken Trade» EAD,

«Konsult Av» EOOD,

Louvrier Investments Company 33 SA,

EFV International Financial Ventures Ltd,

Interv Investment SARL,

LIC Telecommunications SARL,

V Telecom Investment SCA,

V2 Investment SARL,

Empreno Ventures Ltd,

con l’intervento di

Corporate Commercial Bank, in liquidazione,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Terza Sezione, L.S. Rossi (relatrice) e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto ES, da P. Georgiev e N. OL, in qualità di agenti;

per BP, da L.E. Karadaliev, advokat;

per AB, da S.A. Stoyanov, advokat;

per PB, da D.V. Kostadinova e S. Pappas, advokati;

per la «Тrast B» ООD, da S.A. Stoyanov, advokat;

per la «Dunarit» AD, da T.S. Trifonov, advokat;

per la Corporate Commercial Bank, in liquidazione, da K.H. Marinova e A.N. OV, in qualità di agenti;

per il governo bulgaro, da L. ZA e T. OV, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. SM, J. VL e A. LI, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da J. O’NN, M. WN, C. IN, M. ER e A. OY, in qualità di agenti, assistiti da D. Dodd, BL, B. Murray e N. Butler, SC;

per la Commissione europea, da R. OO e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto ES (commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria) (in prosieguo: la «commissione incaricata della confisca dei beni») e, dall’altro, BP nonché varie persone fisiche e giuridiche ritenute collegate a quest’ultimo o dal medesimo controllate, in merito a una richiesta di confisca di beni acquisiti illecitamente da BP e da tali persone.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2005/212/GAI

3

I considerando 1, 5 e 10 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49), così recitano:

«(1)

La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri.

(...)

(5)

La raccomandazione n. 19 del piano d’azione del 2000 “Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio”, approvato dal [Consiglio dell’Unione europea] il 27 marzo 2000 (...), indica che occorrerebbe esaminare l’eventuale necessità di uno strumento che, tenendo conto delle migliori prassi in uso negli Stati membri e nella debita osservanza dei principi fondamentali del diritto, introduca la possibilità di mitigare, nell’ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata.

(...)

(10)

Obiettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. La presente decisione quadro è legata alla proposta danese di decisione quadro relativa al reciproco riconoscimento nell’ambito dell’Unione europea delle decisioni di confisca dei proventi di reato e di ripartizione dei beni confiscati, che viene presentata contemporaneamente».

4

L’articolo 1, dal primo al quarto trattino, di tale decisione quadro dispone quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

“provento”, ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene quale definito al secondo trattino,

“bene”, un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni,

“strumento”, qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati,

“confisca,” una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene».

5

L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Confisca», stabilisce quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.



2. Per quanto riguarda i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano».

6

L’articolo 3 della medesima decisione quadro, intitolato «Poteri estesi di confisca», al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca ai sensi del presente articolo perlomeno:

(...)

c)

quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa.

(...)



4. Gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato del godimento del bene in questione».

7

L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 prevede quanto segue:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».

8

L’articolo 5 di detta decisione quadro così recita:

«La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 [UE], tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza».

9

L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa decisione quadro dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 marzo 2007».

Decisione quadro 2006/783/GAI

10

Ai sensi del considerando 8 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU 2006, L 328, pag. 59):

«Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro [2005/212]. Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata».

La direttiva 2014/42

11

I considerando 9, 22 e 23 della direttiva 2014/42 enunciano quanto segue:

«(9)

La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI [del [C]onsiglio, del 26 giugno 2001,

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