CGCE, n. C-279/00, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 07/02/2002

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-279/00, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 07/02/2002
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62000CJ0279
Data del deposito : 7 febbraio 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

62000J0279

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 febbraio 2002. - Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. - Causa C-279/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01425

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave



1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 226 CE)



2. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Requisito che le imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo stabilite in altri Stati membri abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale - Inammissibilità - Giustificazione in base a motivi d'interesse generale - Tutela sociale dei lavoratori - Insussistenza

(Art. 49 CE)



3. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni giustificate dall'interesse generale - Ammissibilità - Presupposti

(Art. 49 CE)



4. Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Requisito che le imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo stabilite in altri Stati membri depositino una cauzione presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale - Inammissibilità

(Artt. 49 CE e 56 CE)

Massima



1. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.

( v. punto 10 )



2. Viene meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 49 CE uno Stato membro la cui normativa prescriva che le imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo stabilite in altri Stati membri abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale.

Infatti, perché sia ammissibile il requisito in base al quale le imprese fornitrici di lavoro temporaneo che intendono fornire lavoratori a utenti stabiliti in uno Stato membro devono avere la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale - che è di fatto la negazione stessa della libertà fondamentale di prestazione dei servizi -, occorre provare che esso costituisce una condizione indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito.

A questo proposito sebbene la tutela dei lavoratori rientri tra i motivi imperativi d'interesse generale che possono giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, si deve tuttavia constatare che il requisito della presenza della sede legale o di una dipendenza nel territorio nazionale va ben oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di tutela dei lavoratori.

( v. punti 17-20 e dispositivo )



3. La libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito.

( v. punto 33 )



4. Viene meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 49 CE e 56 CE uno Stato membro la cui normativa prescriva che le imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo stabilite in altri Stati membri depositino una cauzione presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale.

( v. punti 34, 41 e dispositivo )

Parti

Nella causa C-279/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E T e dalla sig.ra M P, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U L, in qualità di agente, assistito dal sig. D D G, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo prescritto che le imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri, abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e che debbano depositare una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 49 CE e 56 CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F M, presidente di sezione, e dai sigg. C G, R S (relatore), V S, J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: S A

cancelliere: R G

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo prescritto che le imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri, abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e che debbano depositare una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 49 CE e 56 CE.

Normativa nazionale

2 La legge 24 giugno 1997, n. 196, «Norme in materia di promozione dell'occupazione» (

GURI

4 luglio 1997, n. 154, Supplemento ordinario n. 136/L, pag. 3;
in prosieguo: la «legge n. 196/97»), riserva, con l'art. 2, primo comma, l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo a società iscritte all'albo previsto a tal fine presso il competente servizio del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Per essere iscritte a tale albo, queste società devono ottenere un'autorizzazione del suddetto Ministero rilasciata, in una prima fase, in via provvisoria e, in una seconda fase, dopo due anni di esercizio dell'attività, a tempo indeterminato. Il rilascio della detta autorizzazione è a sua volta subordinato alla sussistenza di determinati requisiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 196/97.

3 Quest'ultima disposizione prevede quanto segue:

«I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo";
l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività;
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire;
la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

(...)

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 [contratto per prestazioni di lavoro temporaneo] e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

(...)».

4 Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge n. 196/97, coloro che forniscono prestazioni di lavoro temporaneo senza disporre dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della suddetta legge sono passibili di sanzioni amministrative o penali.

Fase precontenziosa

5 Ritenendo che l'art. 2, secondo comma, lett. a) e c), della legge n. 196/97 fosse incompatibile con gli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE), la Commissione, con lettera 29 luglio 1998, ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.

6 Con lettera 6 novembre 1998 il governo italiano ha risposto che le suddette disposizioni della legge n. 196/97 erano giustificate da motivi di ordine pubblico ai sensi degli artt. 56 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE) e 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE), in quanto mirano a garantire una tutela effettiva dei diritti dei lavoratori dal punto di vista della retribuzione e degli oneri sociali nei riguardi del loro datore di lavoro, vale a dire l'impresa fornitrice di prestazioni di lavoro temporaneo.

7 Considerando insufficiente la risposta del governo italiano, il 28 aprile 1999 la Commissione inviava un parere motivato alla Repubblica italiana, invitandola ad adottare, entro due mesi a decorrere dalla notifica del suddetto parere, i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 59 e 73 B del Trattato.

8 Poiché il governo italiano non ha risposto a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Osservazione preliminare

9 Nella controreplica il governo italiano osserva che l'art. 117, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (

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