CGCE, n. C-348/98, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Vitor Manuel Mendes Ferreira e Maria Clara Delgado Correia Ferreira contro Companhia de Seguros Mundial Confiança SA, 21/10/1999

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-348/98, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Vitor Manuel Mendes Ferreira e Maria Clara Delgado Correia Ferreira contro Companhia de Seguros Mundial Confiança SA, 21/10/1999
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61998CC0348
Data del deposito : 21 ottobre 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

61998C0348

Conclusioni dell'avvocato generale C del 21 ottobre 1999. - V M M F e M C D C F

contro

Companhia de Seguros Mundial Confiança SA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal da Comarca de Setúbal - Portogallo. - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica - Direttive 84/5/CEE e 90/232/CE - Importi minimi di garanzia - Regime di responsabilità civile - Danni causati ai familiari dell'assicurato o del conducente. - Causa C-348/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06711

Conclusioni dell avvocato generale

I - Introduzione



1. Nella presente causa, il Tribunal da Comarca di Setúbal (Portogallo) ha sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli .



2. Dette questioni sono volte in sostanza a precisare i diritti delle vittime di un incidente stradale che siano familiari dell'assicurato, alla luce delle disposizioni comunitarie in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.



3. In concreto, le questioni deferite sono incentrate sulla questione se la detta direttiva imponga agli Stati membri di far sì che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dall'uso e dalla circolazione di autoveicoli copra i danni anche in caso di responsabilità solo oggettiva, vale a dire in mancanza di colpa, oppure se uno Stato membro possa, in caso di responsabilità oggettiva, escludere qualunque risarcimento ovvero se la direttiva imponga semplicemente il risarcimento dei danni dovuti ad errore del conducente, nel qual caso si sarebbe in presenza di una responsabilità per colpa. Si pone inoltre la questione della necessità di un'interpretazione conforme al diritto comunitario e dell'effetto diretto orizzontale della direttiva.

II - Il quadro giuridico comunitario



4. La questione dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli è stata disciplinata dal legislatore comunitario mediante l'adozione di direttive a partire dal 1972.



5. Le prime tre direttive hanno in comune l'obiettivo di agevolare la circolazione degli autoveicoli e di salvaguardare gli interessi delle vittime di incidenti stradali nella Comunità, indipendentemente dal luogo in cui avvengono gli incidenti. Esse hanno quindi l'obiettivo non soltanto di facilitare la libera circolazione nel mercato comune, eliminando i controlli alle frontiere della carta verde, la quale garantisce l'esistenza di una copertura assicurativa del veicolo, ma anche d'imporre alcune regole minime nel campo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.



6. La direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (in prosieguo: la «prima direttiva»), prevede l'eliminazione del controllo alle frontiere della carta verde e l'istituzione in tutti gli Stati membri di un regime di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni provocati sul complesso del territorio comunitario.



7. Nell'adottare il principio del risarcimento delle vittime di incidenti stradali in seguito all'accertamento della responsabilità, l'art. 3, n. 1, della direttiva 72/166 dispone:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure» (il corsivo è mio).



8. Con l'adozione della seconda direttiva 84/5 (in prosieguo: la «seconda direttiva»), il legislatore comunitario ha inteso armonizzare le varie componenti di tale assicurazione obbligatoria al fine di garantire un livello minimo di tutela alle vittime di incidenti stradali e di ridurre le disparità esistenti nella Comunità quanto alla portata di detta assicurazione.



9. La seconda direttiva riguarda la portata, ossia l'estensione della copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria, per la quale essa fissa importi minimi. Per la precisione, l'art. 1, nn. 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE dispone:

«1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.



2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che gli importi per i quali tale assicurazione è obbligatoria ammontino:

- per i danni alle persone, ad almeno ECU 350 000 quando vi sia una sola vittima;
quando vi siano più vittime implicate in uno stesso sinistro questo importo si moltiplica per il loro numero;

- per i danni alle cose, ad almeno ECU 100 000 per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime.

Gli Stati membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di ECU 500 000 per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di ECU 600 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni.

(...)».

10. L'art. 3 della direttiva dispone:

«I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone».

11. Il nono considerando della seconda direttiva riguarda tale disposizione e afferma che «è necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, comunque per quanto riguarda i danni alle persone».

12. L'art. 5 della direttiva 84/5, nella versione modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e all'adeguamento dei trattati, allegato I, capitolo IX, intitolato «Ravvicinamento delle legislazioni», sub F, «Assicurazioni» , dispone:

«1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



2. Le disposizioni così modificate sono applicate entro il 31 dicembre 1988.



3. In deroga al paragrafo 2:

a) il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1995 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'articolo 1, paragrafo 2. Qualora essi si avvalgano di questa facoltà, gli importi della garanzia devono raggiungere, rispetto agli importi previsti in detto articolo:

- una percentuale superiore al 16% entro il 31 dicembre 1988,

- una percentuale del 31% entro il 31 dicembre 1992.

(...)».

13. La terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: la «terza direttiva») è stata adottata per chiarire talune disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria, in quanto esistevano notevoli disparità nella copertura fornita da tale assicurazione.

14. Secondo il quinto considerando della terza direttiva, «in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli;
(...) per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune».

15. L'art. 1, n. 1, della terza direttiva dispone che «l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo».

16. Infine, l'art. 6 della terza direttiva dispone:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



2. In deroga al paragrafo 1:

- la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi agli articoli 1 e 2;

(...)».

III - I fatti e il contesto giuridico nazionale

17. Il 12 febbraio 1995, un'autovettura di proprietà del signor V M M F e condotta da uno dei figli di questi subiva un incidente in conseguenza del quale decedeva un ragazzo di dodici anni, anch'egli figlio del proprietario dell'autovettura e passeggero a bordo di quest'ultima. Nell'incidente non veniva coinvolto nessun altro veicolo. Peraltro, il giudice nazionale ritiene accertata l'assenza di qualsiasi colpa a carico del conducente del veicolo.

18. Il contratto d'assicurazione del signor Mendes Ferreira aveva trasferito alla società Companhia de Seguros Mundial Confiança S.A. (in prosieguo: la «Mundial Confiança») la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo in questione. Il massimale assicurato era pari a PTE 50 000 000.

19. Il signor Mendes Ferreira ed il coniuge hanno adito il Tribunal da Comarca di Setúbal chiedendo la condanna della Mundial Confiança al risarcimento del danno subito. Quest'ultima ha fatto valere che il diritto portoghese vigente all'epoca dei fatti escludeva qualsiasi

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