CGCE, n. C-169/08, Sentenza della Corte, Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Sardegna, 17/11/2009
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Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 novembre 2009 ( *1 )
«Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Aiuti di Stato — Art. 87 CE — Normativa regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto che grava unicamente sugli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale»
Nel procedimento C-169/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte costituzionale con ordinanza 13 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa
Presidente del Consiglio dei Ministri
contro
Regione Sardegna,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
— | per la Regione Sardegna, dagli avv.ti A. Fantozzi e G. Campus; |
— | per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti; |
— | per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 | La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 49 CE e 87 CE. |
2 | Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone il Presidente del Consiglio dei Ministri alla Regione Sardegna in merito all’istituzione da parte di quest’ultima di un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. |
Contesto normativo nazionale
La Costituzione italiana
3 | L’art. 117, primo comma, della Costituzione italiana dispone quanto segue: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». |
La normativa nazionale
4 | L’art. 743, primo comma, del Codice della navigazione definisce come segue la nozione di aeromobile: «Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose». |
5 | L’art. 1, n. 2, del Codice della nautica da diporto, introdotto dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, definisce nel modo seguente la nozione di navigazione da diporto: «Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro». |
6 | L’art. 2, n. 1, del Codice della nautica da diporto riguarda l’uso commerciale delle unità da diporto, definendolo nel modo seguente: «1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
(…)». |
La normativa regionale
7 | La legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna , n. 2, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — Legge finanziaria 2007 (nel prosieguo: la «legge regionale n. 4/2006»), all’art. 4, rubricato «Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto», così dispone: «1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.
(…)
Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate le modalità di certificazione delle cause di esenzione.
mediante modalità da stabilirsi con provvedimento dell’ARASE. (…)». |
Causa principale e questioni pregiudiziali
8 | Con due ricorsi presentati dinanzi alla Corte costituzionale nel 2006 e nel 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale in ordine non solo all’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, ma anche agli artt. 2 e 3 della medesima legge, nonché all’art. 5 della legge 29 maggio 2007, n. 2, sia nella versione originale che in quella modificata. Tutte le suddette disposizioni istituiscono tributi regionali. |
9 | Per quanto riguarda l’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, il ricorrente nella causa principale sosteneva, in particolare, che tale disposizione non rispettava i precetti del diritto comunitario, ai quali in Italia è subordinata la potestà legislativa, conformemente all’art. 117, primo comma, della Costituzione italiana. A sostegno di detti ricorsi, si faceva valere la violazione, da un lato, degli artt. 49 CE e 81 CE, in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10 CE, e, dall’altro, dell’art. 87 CE. |
10 | Con sentenza 15 aprile 2008, n. 102, la Corte costituzionale, dopo avere riunito i due procedimenti promossi con i menzionati ricorsi, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito del ricorso del 2006 e su una parte di quelle sollevate con il ricorso del 2007. Per quanto attiene, in particolare, all’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, oggetto di quest’ultimo ricorso, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a disposizioni costituzionali diverse da detto art. 117, primo comma. Ha pertanto disposto la separazione del giudizio avente ad oggetto tale articolo e la sospensione dello stesso fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali poste con l’ordinanza di rinvio. Inoltre, par quanto attiene alla violazione degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 10 CE e 81 CE, il giudice a quo ha ritenuto opportuno riservarsi il diritto di pronunciarsi nel prosieguo del giudizio. |
11 | Nell’ordinanza di rinvio, la Corte costituzionale fornisce elementi relativi all’ammissibilità del suo rinvio pregiudiziale per quanto concerne, da un lato, la sua qualità di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e, dall’altro, la pertinenza delle questioni sollevate con riguardo alla soluzione della lite di cui è investita. |
12 | La Corte costituzionale fa valere innanzitutto che la nozione di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE deve essere dedotta dal diritto comunitario e non dalla qualificazione in diritto interno dell’organo di rinvio e che essa risponde a tutti i requisiti per poter proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale. |
13 | Per quanto concerne la rilevanza delle questioni pregiudiziali, la Corte costituzionale osserva che, nei ricorsi di legittimità costituzionale diretti, le norme di diritto comunitario «fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, della Costituzione (…) o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, della Costituzione (…), con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito! Hai già un account ? Accedi |