CGCE, n. C-169/08, Sentenza della Corte, Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Sardegna, 17/11/2009

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-169/08, Sentenza della Corte, Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Sardegna, 17/11/2009
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62008CJ0169
Data del deposito : 17 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 novembre 2009 ( *1 )

«Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Aiuti di Stato — Art. 87 CE — Normativa regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto che grava unicamente sugli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale»

Nel procedimento C-169/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte costituzionale con ordinanza 13 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Presidente del Consiglio dei Ministri

contro

Regione Sardegna,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Regione Sardegna, dagli avv.ti A. Fantozzi e G. Campus;

per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 49 CE e 87 CE.

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone il Presidente del Consiglio dei Ministri alla Regione Sardegna in merito all’istituzione da parte di quest’ultima di un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

Contesto normativo nazionale

La Costituzione italiana

3

L’art. 117, primo comma, della Costituzione italiana dispone quanto segue:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

La normativa nazionale

4

L’art. 743, primo comma, del Codice della navigazione definisce come segue la nozione di aeromobile:

«Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose».

5

L’art. 1, n. 2, del Codice della nautica da diporto, introdotto dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, definisce nel modo seguente la nozione di navigazione da diporto:

«Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro».

6

L’art. 2, n. 1, del Codice della nautica da diporto riguarda l’uso commerciale delle unità da diporto, definendolo nel modo seguente:

«1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a)

è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b)

è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c)

è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

(…)».

La normativa regionale

7

La legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna , n. 2, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — Legge finanziaria 2007 (nel prosieguo: la «legge regionale n. 4/2006»), all’art. 4, rubricato «Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto», così dispone:

«1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.



2. Presupposto dell’imposta sono:

a)

lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1o giugno al 30 settembre;

b)

lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dell’articolo 3, lettera b) del citato decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1o giugno al 30 settembre.



3. Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.



4. L’imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) è dovuta per ogni scalo;
quella di cui al comma 2, lettera b) è dovuta annualmente.

(…)



6. Sono esenti dall’imposta:

a)

le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori;
dell’avvenuta comunicazione deve essere data notizia all’ARASE [Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate], prima dell’approdo;

b)

le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali;

c)

la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa.

Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate le modalità di certificazione delle cause di esenzione.



7. L’imposta è versata:

a)

all’atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);

b)

entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna;

mediante modalità da stabilirsi con provvedimento dell’ARASE.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

8

Con due ricorsi presentati dinanzi alla Corte costituzionale nel 2006 e nel 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale in ordine non solo all’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, ma anche agli artt. 2 e 3 della medesima legge, nonché all’art. 5 della legge 29 maggio 2007, n. 2, sia nella versione originale che in quella modificata. Tutte le suddette disposizioni istituiscono tributi regionali.

9

Per quanto riguarda l’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, il ricorrente nella causa principale sosteneva, in particolare, che tale disposizione non rispettava i precetti del diritto comunitario, ai quali in Italia è subordinata la potestà legislativa, conformemente all’art. 117, primo comma, della Costituzione italiana. A sostegno di detti ricorsi, si faceva valere la violazione, da un lato, degli artt. 49 CE e 81 CE, in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10 CE, e, dall’altro, dell’art. 87 CE.

10

Con sentenza 15 aprile 2008, n. 102, la Corte costituzionale, dopo avere riunito i due procedimenti promossi con i menzionati ricorsi, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito del ricorso del 2006 e su una parte di quelle sollevate con il ricorso del 2007. Per quanto attiene, in particolare, all’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, oggetto di quest’ultimo ricorso, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a disposizioni costituzionali diverse da detto art. 117, primo comma. Ha pertanto disposto la separazione del giudizio avente ad oggetto tale articolo e la sospensione dello stesso fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali poste con l’ordinanza di rinvio. Inoltre, par quanto attiene alla violazione degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 10 CE e 81 CE, il giudice a quo ha ritenuto opportuno riservarsi il diritto di pronunciarsi nel prosieguo del giudizio.

11

Nell’ordinanza di rinvio, la Corte costituzionale fornisce elementi relativi all’ammissibilità del suo rinvio pregiudiziale per quanto concerne, da un lato, la sua qualità di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e, dall’altro, la pertinenza delle questioni sollevate con riguardo alla soluzione della lite di cui è investita.

12

La Corte costituzionale fa valere innanzitutto che la nozione di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE deve essere dedotta dal diritto comunitario e non dalla qualificazione in diritto interno dell’organo di rinvio e che essa risponde a tutti i requisiti per poter proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.

13

Per quanto concerne la rilevanza delle questioni pregiudiziali, la Corte costituzionale osserva che, nei ricorsi di legittimità costituzionale diretti, le norme di diritto comunitario «fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, della Costituzione (…) o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, della Costituzione (…), con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

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