CGUE, n. C-725/19, Sentenza della Corte, IO contro Impuls Leasing România IFN SA, 17/05/2022
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Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 maggio 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di leasing avente la caratteristica di titolo esecutivo – Opposizione all’esecuzione – Normativa nazionale che non consente al giudice investito di tale opposizione di verificare il carattere abusivo delle clausole di un titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola – Sussistenza di un ricorso di diritto comune che consente il controllo del carattere abusivo di dette clausole – Necessità di una cauzione per sospendere il procedimento di esecuzione»
Nella causa C‑725/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti (Tribunale di primo grado del settore 2 di Bucarest, Romania), con decisione del 18 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 1o ottobre 2019, nel procedimento
IO
contro
Impuls Leasing România IFN SA,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin (relatore) e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: R. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 aprile 2021,
considerate le osservazioni presentate:
– | per l’Impuls Leasing România IFN SA, da N.M. Ionescu, avocată; |
– | per il governo rumeno, da E. Gane, in qualità di agente; |
– | per la Commissione europea, da N. Ruiz García, C. Gheorghiu e M. Carpus Carcea, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 | La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). |
2 | Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra IO e la Impuls Leasing România IFN SA (in prosieguo: l’«ILR»), relativamente a un’opposizione all’esecuzione proposta dalla ricorrente nel procedimento principale avverso atti di esecuzione forzata riguardanti un contratto di leasing. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 | Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 stabilisce che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». |
4 | L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
5 | Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
Diritto rumeno
6 | Il codice di procedura civile è stato modificato dalla Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (legge n. 310/2018 che modifica e integra la legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, nonché altri atti normativi) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1074), del 18 dicembre 2018, entrata in vigore il 21 dicembre 2018. Poiché la domanda di esecuzione forzata di cui trattasi nel procedimento principale è stata presentata il 26 marzo 2019 essa è disciplinata dalle disposizioni di tale codice, come modificato da detta legge (in prosieguo: il «codice di procedura civile modificato»). |
7 | L’articolo 24 del codice di procedura civile modificato prevede quanto segue: «Le disposizioni della nuova legge di procedura si applicano solo ai processi e alle esecuzioni forzate iniziati dopo la sua entrata in vigore». |
8 | L’articolo 632, paragrafo 1, del codice di procedura civile modificato così dispone: «L’esecuzione forzata può essere effettuata soltanto sulla base di un titolo esecutivo». |
9 | Ai sensi dell’articolo 638, paragrafo 1, punto 4, del codice di procedura civile modificato: «Sono parimenti titoli esecutivi e possono essere oggetto di esecuzione forzata i titoli di debito o altri documenti ai quali la legge conferisce esecutività». |
10 | L’articolo 638, paragrafo 2, del codice di procedura civile modificato prevede quanto segue: «La sospensione dell’esecuzione dei titoli di cui al paragrafo 1, punti 2 e 4, può anche essere chiesta nell’ambito di un ricorso nel merito avente ad oggetto il loro annullamento. Le disposizioni dell’articolo 719 sono applicabili per analogia». |
11 | L’articolo 713, paragrafo 2, del codice di procedura civile modificato così dispone: «Nel caso in cui l’esecuzione forzata sia effettuata in base a un titolo esecutivo diverso da una decisione di un giudice, si possono invocare nell’opposizione all’esecuzione anche motivi di fatto o di diritto riguardanti il fondamento del diritto di cui al titolo esecutivo solamente se la legge non prevede relativamente a tale titolo esecutivo un rimedio processuale per l’annullamento del medesimo, ivi compresa un’azione di diritto comune». |
12 | Ai sensi dell’articolo 8 dell’Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (decreto legislativo n. 51/1997 relativo alle operazioni di leasing e alle società di leasing): «I contratti di leasing, nonché le garanzie reali e personali costituite al fine di garantire gli obblighi assunti con il contratto di leasing, costituiscono titoli esecutivi». |
13 | L’articolo 15 del decreto legislativo n. 51/1997 prevede quanto segue: «Salvo disposizione contraria del contratto, nel caso in cui il locatario/utilizzatore non adempia il suo obbligo di pagamento integrale del canone di locazione per due mesi consecutivi, calcolati a decorrere dalla scadenza prevista nel contratto di leasing, il concedente/finanziatore ha il diritto di risolvere il contratto di leasing, e il locatario/utilizzatore è tenuto a restituire il bene e a pagare tutti gli importi dovuti, fino alla data di restituzione in base al contratto di leasing». |
14 | L’articolo 10, lettera d), del decreto legislativo n. 51/1997 così dispone: «Il locatario/utilizzatore si impegna a pagare tutti gli importi dovuti conformemente al contratto di leasing – canoni, assicurazioni, imposte, tasse –, per l’importo e entro i termini previsti nel contratto». |
15 | La Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori) ha trasposto nel diritto rumeno la direttiva 93/13. |
16 | Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 193/2000: «1. Qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore per la vendita di beni o la prestazione di servizi contiene clausole contrattuali chiare, non equivoche e che non richiedono conoscenze specifiche per essere comprese.
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17 | L’articolo 2 della legge n. 193/2000 prevede quanto segue: «1. Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sulla base di un contratto rientrante nell’ambito di applicazione della presente legge, agisce per fini estranei alle sue attività commerciali, industriali o produttive, artigianali o autonome.
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18 | L’articolo 4 della legge 193/2000 così dispone: «1. Una clausola contrattuale che non sia stata negoziata direttamente con il consumatore si considera abusiva se, considerata isolatamente o assieme ad altre disposizioni del contratto, determina, a danno del consumatore e in contrasto con il requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.
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