CGUE, n. C-367/16, Sentenza della Corte, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel, 23/01/2018

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-367/16, Sentenza della Corte, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel, 23/01/2018
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62016CJ0367
Data del deposito : 23 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 gennaio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria – Articolo 3, punto 3 – Minori – Requisito della verifica dell’età minima per la responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto perseguire penalmente o condannare un minore»

Nella causa C‑367/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof VA beroep te RU (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2016, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

ID OT,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presiENte, A. Tizzano (relatore), vicepresiENte, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, J. Malenovský, E. Levits, C.G. Fernlund e C. Vajda, presiENti di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M.‑A. Gaudissart, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo belga, da C. OC, L. VA EN BR, C. VA LU e N. Cloosen, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da A. YC e J. UA, in qualità di agenti, assistiti da J. ZG, BL;

per il governo francese, da D. LA e R. Coesme, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Ventrella, avvocato dello Stato;

per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti;

per il governo rumeno, da R. Mangu, M. Chicu e E. Gane, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito della procedura di esecuzione, in Belgio, di un mandato d’arresto europeo emesso il 17 luglio 2014 dal Sąd Okręgowy w YM (tribunale regionale di Białystok, Polonia) nei confronti del sig. ID OT.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 5 a 7 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)

L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)

Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4

L’articolo 3 della citata decisione quadro è così formulato:

«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

(…)

3)

se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione».

5

L’articolo 15 della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.



2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.



3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

6

La direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2016/800»), al suo considerando 8 prevede quanto segue:

«Quando i minori sono indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti a una procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI (…) («ricercati»), gli Stati membri dovrebbero garantire che l’interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta)».

7

L’articolo 1 della direttiva in parola così stabilisce:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative a determinati diritti di minori che sono:

a)

indagati o imputati in procedimenti penali;
oppure

b)

oggetto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (…)».

8

Ai sensi dell’articolo 3, punto 1, di tale direttiva, per «minore» si intende una persona di età inferiore a 18 anni.

9

L’articolo 17 della direttiva 2016/800, intitolato «Procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, agli articoli da 10 a 15 e all’articolo 18 si applichino mutatis mutandis nei confronti di un minore ricercato dal momento in cui è arrestato in forza di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione».

Diritto belga

10

L’articolo 4, punto 3, della wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel (legge sul mandato d’arresto europeo), del 19 dicembre 2003 (Belgisch Staatsblad del 22 dicembre 2003, pag. 60075, in prosieguo: la «legge sul mandato d’arresto europeo»), dispone che: «[l]’esecuzione del mandato d’arresto europeo viene rifiutata nei seguenti casi: (…) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo, a causa dell’età, non può ancora essere considerata penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alle norme del Belgio».

11

L’articolo 36 della wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen VA minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel VA de door dit feit veroorzaakte schade (legge relativa alla tutela dei minori, alla presa in carico dei minori che hanno commesso un fatto qualificato come reato e al risarcimento dei danni causati da tale fatto), dell’8 aprile 1965 (Belgisch Staatsblad del 15 aprile 1965, pag. 4014), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla tutela dei minori») è così formulato:

«Il JE (tribunale dei minori) conosce:

(…)

delle azioni penali esercitate dal pubblico ministero nei confronti delle persone perseguite per un fatto qualificato come reato commesso prima del compimento dei diciotto anni.

(…)».

12

L’articolo 57bis della legge suddetta prevede quanto segue:

«§ 1. Se la persona presentata al JE (tribunale dei minori) per un fatto considerato reato era al momento del fatto di età superiore a sedici anni, e il JE (tribunale dei minori) non ritiene adeguata una misura di custodia, di protezione o di educazione, il suddetto tribunale può declinare la competenza nel procedimento con decisione motivata e rinviare il procedimento al pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale vuoi – qualora l’interessato sia sospettato di aver commesso un reato meno grave (wanbedrijf) o un reato grave che può essere punito con

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