CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, 08/09/2015

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, 08/09/2015
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62014CC0489
Data del deposito : 8 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate l’8 settembre 2015 ( 1 )

Causa C‑489/14

A

contro

B

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division] [Corte suprema di giustizia (Inghilterra e Galles), Sezione per le questioni familiari, Regno Unito]

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Articoli 16 e 19 — Procedimento di separazione personale dei coniugi in Francia e procedimento di divorzio nel Regno Unito — Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita — Nozione di competenza “accertata” — Estinzione del procedimento di separazione personale dei coniugi in mancanza di domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto entro i termini di legge — Presentazione in Francia di una domanda di divorzio immediatamente a seguito all’estinzione del procedimento di separazione — Incidenza dell’impossibilità di instaurare un procedimento di divorzio nel Regno Unito a causa della differenza di fuso orario tra i due Stati membri»

1. 

La presente causa fornisce alla Corte la sua prima occasione di occuparsi, in circostanze molto particolari legate alla dualità del procedimento di «scioglimento del matrimonio» in Francia, delle norme sulla litispendenza stabilite dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 2 ).

2. 

Le questioni poste dal giudice del rinvio, che ritiene di trovarsi al cospetto di una situazione di conflitto di competenze che sarebbe esclusivamente imputabile alle manovre abusive del resistente nel procedimento principale e che esso giudica penose, vertono, in sostanza, sulla nozione di «competenza accertata», ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Tuttavia, se è vero che il procedimento principale solleva in effetti un problema di litispendenza, ai sensi di quest’ultima disposizione, è l’interpretazione della nozione di «autorità giurisdizionale preventivamente adita», ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 2201/2003, che, come mostrerò nel prosieguo, deve consentire alla Corte di rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio.

I – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

3.

L’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003 prevede quanto segue:

«1. L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al resistente;

o

b)

se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».

4.

L’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003 così dispone:

«1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

(…)



3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

B – Il diritto francese

5.

Ancorché la presente domanda di pronuncia pregiudiziale provenga da un’autorità giurisdizionale del Regno Unito, essa non contiene alcuna indicazione del diritto del Regno Unito applicabile al procedimento principale. Essa menziona, per contro, varie disposizioni del codice di procedura civile («code de procédure civile»), che devono essere riprodotte.

6.

L’articolo 1076 del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«Il coniuge che presenta una domanda di divorzio può, in ogni caso e persino in appello, sostituire ad essa una domanda di separazione personale dei coniugi.

È vietata la sostituzione inversa».

7.

L’articolo 1111 del codice di procedura civile così dispone:

«Quando constata, dopo aver sentito il parere di ciascun coniuge in merito alla rottura del matrimonio, che il richiedente mantiene la propria domanda, il giudice emette un’ordinanza con la quale può rinviare le parti, conformemente all’articolo 252‑2 del codice civile, a un nuovo tentativo di conciliazione, o autorizzare immediatamente i coniugi a proporre domanda di divorzio.

In entrambi i casi esso può disporre tutti o alcuni dei provvedimenti provvisori previsti agli articoli da 254 a 257 del codice civile.

Quando autorizza la presentazione della domanda di divorzio, il giudice rammenta nella sua ordinanza i termini previsti all’articolo 1113 del presente codice».

8.

L’articolo 1113 del codice di procedura civile è del seguente tenore:

«Entro tre mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, solo il coniuge che ha proposto il ricorso iniziale [requête] può presentare una domanda [assignation] volta all’ottenimento di un decreto di divorzio.

In caso di riconciliazione dei coniugi o se la domanda di divorzio non è stata presentata entro trenta mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, tutte le sue disposizioni divengono prive di effetto, compresa l’autorizzazione a presentare tale domanda».

9.

Ai sensi dell’articolo 1129 del codice di procedura civile:

«Il procedimento di separazione personale dei coniugi è soggetto alle norme previste per il procedimento di divorzio».

II – Fatti all’origine del procedimento principale

10.

La signora A ( 3 ) e il signor B ( 4 ), entrambi cittadini francesi, si sono sposati in Francia il 27 febbraio 1997 dopo aver stipulato un contratto di matrimonio di diritto francese soggetto al regime di separazione dei beni. La coppia e i loro due figli gemelli, nati il 27 luglio 1999, si sono stabiliti nel 2000 nel Regno Unito, dove è nato il loro terzo figlio, il 16 luglio 2001.

11.

Nel giugno 2010, il resistente nel procedimento principale ha abbandonato il domicilio coniugale e la coppia vive di fatto separata da allora.

A – I procedimenti instaurati in Francia

12.

Il 30 marzo 2011 il resistente nel procedimento principale ha presentato un ricorso (requête) volto alla separazione personale dei coniugi dinanzi al Tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di Nanterre, Francia).

13.

L’udienza di conciliazione, che si è svolta il 5 settembre 2011 e l’8 novembre 2011, non ha avuto esito positivo.

14.

Di conseguenza, il 15 dicembre 2011 il Tribunal de grande instance de Nanterre ha emesso un’ordinanza di non conciliazione (n. RG 11/04305) con cui ha constatato la rottura della vita in comune dei coniugi e ha disposto i provvedimenti necessari a disciplinare la situazione familiare fino all’adozione della decisione definitiva. Il Tribunal de grande instance de Nanterre, anzitutto, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 5 ), ha dichiarato la propria competenza a statuire sui provvedimenti provvisori propri del procedimento di separazione personale dei coniugi e sull’obbligazione alimentare a titolo del dovere di assistenza, e ha dichiarato applicabile la legge francese. Esso ha dichiarato, per contro, la propria incompetenza a statuire sui provvedimenti relativi ai figli, provvedimenti di competenza dei giudici del Regno Unito. Esso ha, peraltro, autorizzato i coniugi a presentare domanda di separazione personale dei coniugi. Esso ha anche attribuito alla ricorrente nel procedimento principale il godimento della casa familiare a titolo gratuito ai sensi del diritto di assistenza nonché un assegno di mantenimento di importo mensile pari ad EUR 5000 e ha disposto che il resistente nel procedimento principale doveva garantire a titolo provvisorio i prestiti immobiliari e gli altri prestiti. Il suddetto giudice ha, infine, designato un notaio incaricato di redigere un inventario per stimare i beni della coppia.

15.

Il 22 novembre 2012, la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia), adita dal resistente nel procedimento principale, ha pronunciato una sentenza (n. RG 12/01345) che ha confermato in toto l’ordinanza di non conciliazione del Tribunal de grande instance de Nanterre.

16.

Il 17 dicembre 2012, il resistente nel procedimento principale ha presentato una domanda (requête) di divorzio che è stata, tuttavia, respinta dal momento che il procedimento di separazione personale dei coniugi, che egli aveva instaurato il 30 marzo 2011 e da cui egli non aveva desistito, era tuttora pendente.

17.

Il 17 giugno 2014, alle ore 8,20, vale a dire nelle prime ore del primo giorno successivo alla data in cui scadeva il termine di 30 mesi entro il quale doveva essere presentata la domanda di separazione personale dei coniugi a pena di estinzione del procedimento, il resistente nel procedimento principale ha presentato

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