CGCE, n. C-339/89, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Alsthom Atlantique SA contro Compagnie de construction mécanique Sulzer SA, 14/11/1990

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-339/89, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Alsthom Atlantique SA contro Compagnie de construction mécanique Sulzer SA, 14/11/1990
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61989CC0339
Data del deposito : 14 novembre 1990
Fonte ufficiale :

Testo completo

61989C0339

Conclusioni dell'avvocato generale V G del 14 novembre 1990. - ALSTHOM ATLANTIQUE SA

CONTRO

COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MECANIQUE SULZER SA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - FRANCIA. - ARTT. 2, 3, LETT. F), 34 E 85, N. 1, DEL TRATTATO CEE - RESPONSABILITA PER PRODOTTI DIFETTOSI. - CAUSA C-339/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00107
edizione speciale svedese pagina I-00001
edizione speciale finlandese pagina I-00001

Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,

Signori Giudici,



1. Il Tribunal de commerce di Parigi (in prosieguo: il "giudice a quo") ha proposto a codesta Corte una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con un certo numero di disposizioni del Trattato CEE di una giurisprudenza francese in forza della quale un fabbricante o un venditore professionale non ha il diritto di limitare la propria responsabilità per vizi occulti di una cosa da lui fornita.

La questione proposta alla Corte è del seguente tenore:

"Se il combinato disposto degli artt. 2 e 3, lett. f), e gli artt. 85, n. 1, e 34 del Trattato di Roma debbano essere interpretati nel senso che vietano l' applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro che abbia l' effetto, proibendo ai venditori professionali di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della merce fornita alla data della consegna della stessa, di impedire ai suddetti venditori di avvalersi dell' art. 1643 del codice civile francese che consente loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, così come possono fare i loro concorrenti degli altri Stati membri in base alle norme del loro diritto nazionale".

Antefatti



2. Perché la questione sollevata in via pregiudiziale sia compresa correttamente, occorre esporre in breve i fatti che sono alla base della causa principale e le relative questioni di diritto.

La società Alsthom (in prosieguo: la "Alsthom"), attrice nella causa principale, forniva negli anni 1983 e 1984 due navi da crociera ad un' impresa olandese. La Alsthom aveva acquistato i motori di queste navi dalla società CCM Sulzer, prima convenuta nella causa principale (in prosieguo: la "Sulzer"). All' atto della consegna delle due navi, l' acquirente olandese aveva fatto valere una riserva per un certo numero di vizi della cosa fornita, tra l' altro per quanto riguarda il cattivo funzionamento dei motori (forniti dalla Sulzer). La riserva sollevata dall' acquirente olandese dava origine ad un arbitrato contro la Alsthom. Risulta dagli atti che la Alsthom ha eccepito nei confronti della domanda dell' acquirente olandese un certo numero di clausole contrattuali limitative della sua responsabilità. Ne risulta altresì che è alla luce della legge francese, che si applica al contratto di compravendita, che il tribunale arbitrale valuterà la domanda dell' acquirente olandese contro la Alsthom e la validità e l' applicabilità delle clausole limitative della responsabilità.

Nella causa principale, la Alsthom chiede al Tribunal de commerce di condannare la Sulzer, per fornitura di un bene difettoso, a pagare alla Alsthom tutte le spese di riparazione anticipate da quest' ultima nonché ogni indennizzo che la Alsthom sia tenuta a pagare all' acquirente olandese delle navi in esecuzione del lodo arbitrale. La compagnia di assicurazione Union des assurances di Parigi (in prosieguo: la "UAP"), che è l' assicuratore della Sulzer, è stata chiamata in garanzia dalla sua assicurata per tutte le condanne eventualmente pronunciate contro la Sulzer su domanda della Alsthom.



3. Diamo in breve uno sguardo alla giurisprudenza che forma oggetto della questione pregiudiziale. Tale giurisprudenza si ricollega agli artt. 1641 e 1643 del codice civile francese, che trattano dell' obbligo di garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta. L' art. 1643 del codice civile consente al venditore di liberarsi della sua responsabilità per quanto riguarda i "vizi occulti" (1), quanto meno ove non ne fosse a conoscenza. Orbene, in forza di una giurisprudenza francese da lungo tempo consolidata, tale possibilità di liberarsi della propria responsabilità non esiste per i fabbricanti o venditori professionali. Nei loro confronti, la giurisprudenza francese riconosce esistere una presunzione assoluta di conoscenza dei vizi della cosa da essi venduta. Le clausole che limitano la loro responsabilità sono quindi sistematicamente considerate nulle, a meno che esse non facciano parte di un contratto stipulato tra due imprese dello stesso settore.

Dato che il contratto concluso tra la Alsthom e la società olandese che ha acquistato le navi da crociera è disciplinato dalla legge francese, la Alsthom non può far valere la clausola limitativa della responsabilità contenuta nel contratto di compravendita. Non è quindi affatto escluso che la Alsthom sia tenuta a pagare le spese di riparazione e/o un indennizzo alla società olandese che ha acquistato le navi. Il rapporto giuridico esistente tra la Alsthom e la Sulzer è meno chiaro, dato che nell' ordinanza di rinvio si dice che la Sulzer sostiene che essa e la Alsthom sono due imprese dello stesso settore (2), così che eventuali clausole limitative della responsabilità risultano valide tra loro.

La Sulzer ha fatto valere dinanzi al giudice a quo che tale giurisprudenza non esiste in alcuno Stato membro della Comunità europea e che esiste quindi, a suo parere, una discriminazione di fatto nei confronti delle società soggette alla legge francese, che è tale da falsare la concorrenza in violazione delle norme degli artt. 30 e 34 del Trattato CEE. Sempre secondo la Sulzer, tale giurisprudenza ha più specificamente effetti particolarmente gravi per l' industria delle costruzioni navali in Francia, dato che i cantieri navali francesi e i loro subfornitori si trovano in una situazione molto meno favorevole delle loro controparti straniere. Il giudice a quo ritiene che tale controversia meriti un esame più approfondito e ha quindi sottoposto a codesta Corte una questione pregiudiziale.



4. Prima di risolvere tale questione, vorrei menzionare ancora un aspetto. Il giudice a quo fa rilevare che la sua decisione di

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