CGCE, n. C-310/99, Sentenza della Corte, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, 07/03/2002

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-310/99, Sentenza della Corte, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, 07/03/2002
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61999CJ0310
Data del deposito : 7 marzo 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

61999J0310

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2002. - Repubblica italiana

contro

Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Orientamenti riguardanti gli aiuti all'occupazione - Azioni a favore dell'occupazione dei giovani e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato - Riduzione degli oneri sociali. - Causa C-310/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02289

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave



1. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Potere discrezionale della Commissione - Possibilità di adottare orientamenti - Sindacato giurisdizionale - Portata

(Art. 87, nn. 2 e 3, CE)



2. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili col mercato comune - Aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni - Casi eccezionali

[Art. 87, n. 3, lett. a), CE]



3. Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione

(Art. 87 CE)



4. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che accerta l'incompatibilità di un programma di aiuti con il mercato comune - Obbligo di motivazione - Indicazioni necessarie

(Art. 87 CE e 253 CE)



5. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che accerta l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina la soppressione - Conseguente obbligo di recupero - Ripristino della situazione precedente - Potere discrezionale della Commissione - Mancato rimborso - Giustificazione - Circostanze eccezionali - Meccanismo di diritto del lavoro - Esclusione

(Art. 88, n. 2, primo comma, CE)



6. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Attuazione anteriormente alla decisione finale della Commissione - Decisione della Commissione che ordina la restituzione dell'aiuto - Obbligo di motivazione - Portata

(Art. 88, n. 3, CE)

Massima



1. Le condizioni alle quali un aiuto di Stato deve rispondere per essere compatibile con il mercato comune sono definite dalle eccezioni previste all'art. 87, nn. 2 e 3, CE. A questo riguardo, la Commissione può imporsi orientamenti per l'esercizio dei suoi poteri di valutazione mediante atti quali le linee direttrici, nella misura in cui tali atti contengono norme indicative sull'orientamento da seguire da parte di detta istituzione e non derogano a norme del Trattato. Ne consegue che, sebbene queste regole indicative, che definiscono gli orientamenti che la Commissione intende seguire, contribuiscano a garantire che la sua azione sia improntata a criteri di trasparenza, di prevedibilità ed a quello della certezza del diritto, esse non possono vincolare la Corte. Tuttavia esse possono costituire una base utile di riferimento.

( v. punto 52 )



2. L'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nella deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. a), CE indica che questa riguarda solo regioni dove la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso.

Ne consegue che gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, che sono simili agli aiuti al funzionamento, sono in linea di principio, vietati e possono essere autorizzati solo in casi eccezionali e per le regioni che soddisfano taluni specifici criteri. Tali aiuti devono essere parimenti decrescenti e limitati nel tempo.

( v. punti 77-78 )



3. Allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. A tal fine non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro risultano diminuite.

Parimenti, quando uno Stato membro concede aiuti a imprese che operano nei settori dei servizi e della distribuzione, non è necessario che le imprese beneficiarie esercitino esse stesse le loro attività al di fuori del detto Stato membro affinché gli aiuti influenzino gli scambi comunitari, in particolare qualora si tratti di imprese installate presso le frontiere tra due Stati membri.

L'importanza relativamente esigua di un aiuto o la dimensione relativamente modesta dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che gli scambi tra Stati membri siano interessati.

( v. punti 84-86 )



4. Nella motivazione della decisione in merito alla compatibilità di un programma di aiuti con il mercato comune, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del programma di cui trattasi per valutare nella motivazione della sua decisione se, in base alle modalità previste da tale programma, esso assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri.

( v. punto 89 )



5. La soppressione di un aiuto di Stato, illegittimamente concesso, mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità e l'obbligo per lo Stato di sopprimere un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira al ripristino della situazione precedente.

Con la restituzione dell'aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto. Da tale funzione del rimborso risulta altresì che, in linea generale e salvo circostanze eccezionali, deve escludersi che la Commissione abusi del proprio potere discrezionale ammesso dalla giurisprudenza della Corte quando chiede a uno Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo, poiché non fa che ripristinare la situazione precedente.

A tal riguardo, così come il carattere sociale di interventi statali non è sufficiente a privarli immediatamente della qualifica di aiuti, neanche l'argomento secondo il quale si tratterebbe di un «meccanismo di diritto del lavoro» costituisce una circostanza eccezionale idonea a giustificare il mancato rimborso.

( v. punti 98-99, 101 )



6. In materia di aiuti di Stato, allorché, contrariamente alle disposizioni dell'art. 88, n. 3, CE, l'aiuto programmato è già stato corrisposto, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare l'esercizio di tale potere.

( v. punto 106 )

Parti

Nella causa C-310/99,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U L, in qualità di agente, assistito dal sig. O F, vice avvocato generale dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. G R e P S e, successivamente, dai sigg. G R e V D B, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra N C (relatore), presidente della Seconda Sezione facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C G, R S, V S e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: L H, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 aprile 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 agosto 1999, la Repubblica italiana ha proposto ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, un ricorso diretto a far annullare la decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1;
in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, in subordine, a far annullare tale decisione nella misura in cui prevede il recupero delle somme che costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Diritto comunitario

2 L'art. 87, nn. 1 e 3, CE, nonché l'ex art. 92, nn. 1 e 3, del Trattato così dispongono:

«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(...)



3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(...)».

3 L'art. 88, n. 2, primo comma, CE dispone:

«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato».

Comunicazioni della Commissione

Gli orientamenti riguardanti gli aiuti all'occupazione

4 Nel 1995 la Commissione pubblicava degli orientamenti aventi ad oggetto gli aiuti all'occupazione (GU C 334, pag. 4;
in prosieguo: gli «orientamenti riguardanti gli aiuti all'occupazione»). Il punto 2 di tali orientamenti rileva che l'intensificazione delle iniziative dirette all'occupazione di categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, quali i disoccupati di lunga durata, i giovani e i lavoratori anziani, figura tra i settori prioritari definiti dagli Stati membri nei loro orientamenti in materia di occupazione. Al punto 3 di tali orientamenti viene affermato che le misure rivolte a migliorare la situazione dei lavoratori sul mercato del lavoro non debbono arrecare pregiudizio agli sforzi intentati contemporaneamente dalla Commissione per ridurre le distorsioni artificiali di concorrenza nell'ambito degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE).

5 Al punto 3 degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione si legge altresì che essi si prefiggono tra l'altro di chiarire l'interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato per quanto riguarda gli aiuti di Stato applicabili in materia di occupazione, onde garantire una maggiore trasparenza nella decisione di notifica ai sensi dell'art. 93 del Trattato.

6 I punti 16 e 17 degli orientamenti riguardano gli aiuti all'occupazione e sono così formulati:

«16. Per aiuti al mantenimento dell'occupazione si intende il sostegno fornito ad un'impresa al fine di incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti;
la sovvenzione viene generalmente calcolata con riferimento al numero totale di lavoratori occupati al momento della concessione dell'aiuto.

17. Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro hanno invece l'effetto di procurare un impiego ai lavoratori che non ne hanno ancora trovato uno e che hanno perso l'impiego precedente e l'aiuto sarà assegnato in funzione del numero di posti di lavoro creati. E' opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro non rappresenta una creazione effettiva di occupazione».

7 Il punto 21 degli orientamenti avente ad oggetto gli aiuti all'occupazione così dispone:

«La Commissione procederà alla valutazione dei suddetti aiuti all'occupazione secondo i criteri seguenti.

- La Commissione riserva in linea di principio un parere favorevole agli aiuti destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale (...). Al di là delle due succitate categorie il parere favorevole della Commissione si estende anche agli aiuti volti ad incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà d'inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro. In quest'ultimo caso non è necessario che vi sia creazione netta di posti di lavoro, purché il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non ad un licenziamento.

(...)

- Per valutare favorevolmente gli aiuti che rientrano nelle categorie precedenti, la Commissione considererà inoltre attentamente le modalità del contratto di lavoro, quali, in particolare, l'obbligo di effettuare l'assunzione nel quadro di un contratto a tempo indeterminato o di durata sufficientemente lunga e quello di mantenere il nuovo posto di lavoro per un periodo di tempo minimo dopo la sua creazione, giacché tali condizioni costituiscono una garanzia della stabilità dell'impiego creato. Si terrà conto anche di eventuali altri elementi atti a garantire la continuità del nuovo posto di lavoro creato, quali ad esempio le modalità di pagamento dell'aiuto.

- La Commissione accerterà che l'entità dell'aiuto non ecceda quella necessaria per incitare alla creazione di posti di lavoro tenendo conto, se del caso, delle difficoltà incontrate dalle PMI e/o degli svantaggi di cui soffre la regione interessata. L'aiuto dovrà essere temporaneo.

- Inoltre, il fatto che la creazione di posti di lavoro oggetto dell'aiuto sia accompagnato dalla formazione o riqualificazione del lavoratore interessato rappresenterà un elemento particolarmente positivo al fine di una valutazione favorevole da parte della Commissione».

8 Inoltre, al punto 22 degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione si legge:

«Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione che sono simili ad aiuti al funzionamento, potranno essere autorizzati soltanto nei seguenti casi:

(...) In determinate condizioni possono del pari essere autorizzati [aiuti] al mantenimento dell'occupazione nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, per favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottocupazione (...)

(...)».

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

9 La Commissione nel 1998 pubblicava altresì orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74, pag. 9;
in prosieguo: gli «orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale»), che ai punti 3.5 e 4.17 prevedono quanto segue:

«3.5 L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico nelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottocupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee "l'uso dei termini anormalmente e grave nella deroga contenuta nella lettera a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso (...)".

(...)

4.7 (...) gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Sono da escludersi inoltre gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni tra gli Stati membri».

La comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis

10 La Commissione nella comunicazione del 1996 relativa agli aiuti de minimis (GU C 68, pag. 9) ha dichiarato che, se è vero che qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un'impresa può falsare la concorrenza, non tutti gli aiuti hanno però un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri e che questo vale in particolare per gli aiuti di importo limitato che, per lo più, sono accordati alle piccole e medie imprese. Ai fini di una semplificazione amministrativa e nell'interesse delle piccole e medie imprese, la Commissione ha introdotto una regola detta «de minimis» che fissa una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile e l'aiuto non più soggetto all'obbligo di previa notifica.

11 Affinché la regola de minimis possa applicarsi, debbono essere osservate le seguenti modalità:

«- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 ecu (...) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis,

- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione,

- tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, ad eccezione degli aiuti all'esportazione che sono esclusi dal beneficio della misura.

Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 100 000 ecu sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali a prescindere dal fatto che le risorse provengono interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i Fondi strutturali (...)».

Ambito normativo nazionale

12 Con legge 19 dicembre 1984, n. 863 (GURI n. 351 del 22 dicembre 1984, pag. 10691;
in prosieguo: la «legge n. 863/84»), la Repubblica italiana introduceva il contratto di formazione e lavoro (in prosieguo: il «CFL»). Si trattava di un contratto a tempo determinato, comprensivo di un periodo di formazione, per l'assunzione di lavoratori disoccupati di età non superiore a 29 anni. Le assunzioni effettuate sulla base di questo tipo di contratti beneficiavano, per un periodo di due anni, di un'esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro. Tale riduzione si applicava in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata e uniforme su tutto il territorio nazionale.

13 Le modalità di applicazione dei CFL venivano successivamente modificate con legge 29 dicembre 1990, n. 407 (GURI n. 303 del 31 dicembre 1990, pag. 3;
in prosieguo: la «legge n. 407/90»), che ha introdotto una modulazione regionale dell'aiuto, con legge 1° giugno 1991, n. 169 (GURI n. 129 del 4 giugno 1991, pag. 4;
in prosieguo: la «legge n. 169/91»), che ha portato a 32 anni l'età massima dei lavoratori da assumere, e con legge 19 luglio 1994, n. 451 (GURI n. 167 del 19 luglio 1994, pag. 3;
in prosieguo: la «legge n. 451/94»), che ha introdotto il CFL limitato a un anno ed ha fissato un minimo di ore di formazione da rispettare.

14 In virtù di tali leggi, il CFL può essere definito come un contratto a tempo determinato per l'assunzione di giovani tra i 16 e i 32 anni. Tale limite d'età può essere elevato a discrezione delle autorità regionali, le quali hanno elevato il limite di età a 35 anni per il Lazio, a 38 per la Calabria, a 40 per la Campania, l'Abruzzo e la Sardegna, nonché a 45 per la Basilicata, il Molise, la Puglia e la Sicilia.

15 Sono previsti due tipi di CFL:

- il primo, che richiede un livello di formazione elevato, ha una durata massima di 24 mesi e deve prevedere almeno 80-130 ore di formazione da impartire sul luogo di lavoro nel corso della durata del contratto;

- il secondo, della durata massima di 12 mesi, implica una formazione di 20 ore.

16 La caratteristica principale del CFL è quella di prevedere un programma di formazione del lavoratore, destinato a conferirgli una qualifica specifica.

17 Le assunzioni mediante CFL danno luogo a riduzioni di oneri sociali per tutta la durata del contratto. Queste si configurano nei seguenti termini:

- riduzione del 25% degli oneri normalmente dovuti per le imprese stabilite al di fuori del Mezzogiorno;

- riduzione del 40% di tali oneri per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti e stabilite al di fuori del Mezzogiorno;

- esenzione totale da tali oneri per le imprese artigianali e quelle stabilite in regioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

18 Per beneficiare di tali misure, i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di effettivi nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione non riguardi lavoratori aventi una qualifica differente. Inoltre, i datori di lavoro debbono aver confermato nel loro impiego, mediante contratti a durata indeterminata, almeno il 60% dei lavoratori il cui CFL è venuto a scadenza nei 24 mesi precedenti.

19 Per quanto riguarda il CFL del secondo tipo, della durata di un anno, la concessione di tali vantaggi è inoltre subordinata alla trasformazione del contratto a durata determinata in contratto a durata indeterminata. Le riduzioni si applicano solo dopo tale trasformazione e per un periodo pari alla durata del CFL.

20 L'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione (GURI n. 154 del 1997;
in prosieguo: la «legge n. 196/97»), prevede che le imprese stabilite in zone rientranti sotto l'obiettivo 1, che trasformano alla loro scadenza i CFL del primo tipo, della durata di due anni, in contratti a tempo indeterminato, fruiscono di un'esenzione dagli oneri sociali per un periodo supplementare di un anno. Tale articolo prevede l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti in caso di licenziamento del lavoratore nei 12 mesi successivi alla fine del periodo di riferimento dell'aiuto.

Il procedimento che ha portato alla decisione impugnata

21 Il 7 maggio 1997 le autorità italiane notificavano alla Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato un progetto di legge relativo ad aiuti di Stato, che, successivamente approvato dal Parlamento, è divenuto la legge n. 196/97. Tale progetto di legge è stato regolarmente iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero N 338/97.

22 Sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la Commissione esaminava altri regimi di aiuti relativi a tale settore, cioè le leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94. Queste leggi, poiché erano già in vigore, venivano iscritte nell'elenco degli aiuti non notificati sotto il numero NN 164/97.

23 Con lettera 17 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 284, pag. 11), la Commissione informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti degli aiuti per l'assunzione mediante CFL a tempo determinato previsti dalle leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94 e concessi dal novembre 1995. Con la stessa lettera la Commissione informava altresì il governo italiano della sua decisione di dare corso al medesimo procedimento nei confronti degli aiuti alla trasformazione dei CFL in contratti a tempo indeterminato ex art. 15 della legge n. 196/97.

24 Il governo italiano ha presentato le proprie osservazioni con lettera 4 novembre 1998, e, su richiesta della Commissione, ha fornito precisazioni e informazioni complementari con lettera 5 marzo 1999.

25 Al termine del procedimento di esame la Commissione ha adottato la decisione impugnata che, con nota 4 giugno 1999, n. SG(99) D/4068, ha regolarmente notificato alla Repubblica italiana.

La decisione impugnata

26 La decisione impugnata esamina separatamente, da un lato, il contenuto delle leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, non notificate, e, dall'altro, quello della legge n. 196/97, regolarmente notificata alla fase di progetto.

27 Per quanto riguarda il regime di aiuti previsto dalle prime quattro leggi, l'art. 1 della decisione impugnata dispone quanto segue:

«1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall'Italia, a decorrere dal novembre 1995, per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, sono compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE a condizione che riguardino:

- la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione;

- l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s'intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.

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