CGCE, n. C-348/98, Sentenza della Corte, Vitor Manuel Mendes Ferreira e Maria Clara Delgado Correia Ferreira contro Companhia de Seguros Mundial Confiança SA, 14/09/2000

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-348/98, Sentenza della Corte, Vitor Manuel Mendes Ferreira e Maria Clara Delgado Correia Ferreira contro Companhia de Seguros Mundial Confiança SA, 14/09/2000
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61998CJ0348
Data del deposito : 14 settembre 2000
Fonte ufficiale :

Testo completo

61998J0348

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 settembre 2000. - V M M F e M C D C F

contro

Companhia de Seguros Mundial Confiança SA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal da Comarca de Setúbal - Portogallo. - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica - Direttive 84/5/CEE e 90/232/CE - Importi minimi di garanzia - Regime di responsabilità civile - Danni causati ai familiari dell'assicurato o del conducente. - Causa C-348/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-06711

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave



1. Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione responsabilità civile auto - Direttive 72/166, 84/5 e 90/232 - Determinazione del regime della responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli - Competenza degli Stati membri - Limiti

(Direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE)



2. Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione responsabilità civile auto - Direttiva 84/5 - Portata della garanzia a favore dei terzi fornita dall'assicurazione obbligatoria - Obbligo di coprire i danni alla persona cagionati ai passeggeri familiari dell'assicurato o del conducente - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 84/5, art. 3)



3. Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione responsabilità civile auto - Direttiva 84/5 - Legislazione nazionale che prevede massimali di risarcimento inferiori agli importi minimi in caso di mancanza di colpa del conducente - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 84/5, artt. 1, n. 2, e 5, n. 3, come modificato dall'Atto di adesione del 1985)

Massima



1. In mancanza di una normativa comunitaria che precisi il tipo di responsabilità civile riguardante la circolazione dei veicoli, oggettiva o per colpa, che deve essere coperta dall'assicurazione obbligatoria, la scelta del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli rientra, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri. Ne consegue che, allo stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri restano liberi di stabilire il regime della responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, ma sono obbligati a garantire che la responsabilità civile applicabile ai sensi del loro diritto nazionale sia coperta da un'assicurazione conforme alle disposizioni delle direttive 72/166, 84/5 e 90/232, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

( v. punti 27-29 )



2. L'art. 3 della direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, impone che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli copra i danni alle persone causati ai passeggeri membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione automobilistica obbligatoria, trasportati a titolo gratuito, indipendentemente dalla sussistenza di una qualche colpa da parte del conducente del veicolo che ha provocato l'incidente, solo se il diritto nazionale dello Stato membro di cui trattasi prescrive la copertura dei danni causati nelle medesime condizioni ai passeggeri terzi.

( v. punto 35, dispositivo 1 )



3. Gli artt. 1, n. 2, e 5, n. 3, come modificato dall'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostano ad una normativa nazionale che preveda massimali per il risarcimento inferiori agli importi minimi di garanzia previsti da tali articoli allorché, in assenza di colpa da parte del conducente del veicolo che ha provocato l'incidente, sia sorta solo la responsabilità civile oggettiva.

( v. punto 41, dispositivo 2 )

Parti

Nel procedimento C-348/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal da Comarca di Setúbal (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

V M M F e M C D C F

e

Companhia de Seguros Mundial Confiança SA,

domanda vertente sull'interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), e della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L S (relatore), P.J.G. Kapteyn, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor M F e la signora D C F, dall'avv. M.H. Macau Ferreira, del foro di Montemor-o-Novo;

- per la Companhia de Seguros Mundial Confiança SA, dall'avv. J. Geraldes, del foro di Lisbona;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A. Caeiro, consigliere giuridico principale, dalla signora C. Tufvesson, consigliere giuridico, e dal signor F. de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 15 luglio 1998, pervenuta alla cancelleria della Corte il 24 settembre seguente, il Tribunal da Comarca di Setúbal ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sette questioni pregiudiziali sull'interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17;
in prosieguo: la «seconda direttiva»), e della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33;
in prosieguo: la «terza direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito del procedimento che vede opposti il signor M F e la signora D C F alla Companhia de Seguros Mundial Confiança SA (in prosieguo: la «Mundial Confiança») riguardo al risarcimento dei danni da essi subiti in occasione di un incidente stradale.

Quadro normativo comunitario

3 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1;
in prosieguo: la «prima direttiva»):

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure».

4 L'art. 1, nn. 1 e 2, della seconda direttiva dispone:

«1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.



2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che gli importi per i quali tale assicurazione è obbligatoria ammontino:

- per i danni alle persone, ad almeno 350 000 ECU quando vi sia una sola vittima;
quando vi siano più vittime implicate in uno stesso sinistro questo importo si moltiplica per il loro numero;

- per i danni alle cose, ad almeno 100 000 ECU per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime.

Gli Stati membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di 500 000 ECU per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di 600 000 ECU per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni».

5 L'art. 3 della stessa direttiva prevede:

«I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone».

6 Ai sensi dell'art. 5 della stessa direttiva, come modificato dall'allegato I, parte IX, F, intitolata «Assicurazioni», dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23, in particolare pag. 218;
in prosieguo: l'«Atto di adesione»):

«1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali per conformarsi alla presente

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