CGUE, n. C-169/22, Sentenza della Corte, Fractal Insolvenţă SPRL, en tant que liquidateur de Groenland Poultry SRL contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa, 07/09/2023
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Testo completo
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
7 settembre 2023 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 47, paragrafo 1 – Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario – Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole – Casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito – Principio di proporzionalità»
Nella causa C‑169/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 19 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2022, nel procedimento
Fractal Insolvenţă SPRL, che agisce in qualità di liquidatore della Groenland Poultry SRL,
contro
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Fractal Insolvenţă SPRL, che agisce in qualità di liquidatore della Groenland Poultry SRL, da A. Rusu, avocat;
– per l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa, da C.A. Gârleanu, in qualità di agente;
– per il governo rumeno, da R. Antonie, E. Gane e O.‑C. Ichim, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, da E.E. Krompa, E. Leftheriotou e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da T. Isacu de Groot e A. Sauka, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU 2011, L 185, pag. 57) (in prosieguo: il «regolamento n. 1974/2006»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fractal Insolvență SPRL, che agisce in qualità di liquidatore della Groenland Poultry SRL e l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dâmbovița (Agenzia per i finanziamenti e gli interventi a favore dell’agricoltura – Centro distrettuale di Dâmbovița, Romania) (in prosieguo: l’«APIA») con riferimento ad alcune decisioni di quest’ultima che impongono alla Groenland Poultry, in ragione della cessazione delle sue attività agricole, di rimborsare la totalità degli aiuti concessi nel corso del periodo di impegno quinquennale di tale società per il benessere degli animali.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1698/2005
3 Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU 2009, L 30, pag. 100) (in prosieguo: il «regolamento n. 1698/2005»), è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487). Tuttavia, in forza dell’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013, il regolamento n. 1698/2005 continuava ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi che la Commissione europea aveva approvato ai sensi di tale regolamento anteriormente al 1º gennaio 2014.
4 L’articolo 36, lettera a), v), del regolamento n. 1698/2005 disponeva che il sostegno previsto a titolo di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale riguardava le misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli grazie a pagamenti per il benessere degli animali.
5 L’articolo 40 di detto regolamento così disponeva:
«1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all’articolo 36, lettera a), [v)], sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (...) e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. (...)
3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall’impegno assunto;
se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell’operazione.
Il sostegno è limitato all’importo massimo fissato nell’allegato I».
6 Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (...) per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità».
Regolamento n. 1974/2006
7 Il regolamento n. 1974/2006 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU 2014, L 227, pag. 1). Tuttavia, in forza dell’articolo 19 del regolamento delegato n. 807/2014, il regolamento n. 1974/2006 continuava ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi che la Commissione aveva approvato ai sensi del regolamento n. 1698/2005 anteriormente al 1º gennaio 2014.
8 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1974/2006:
«Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli».
9 L’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 così disponeva:
«1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile;
b) quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50% della superficie che formava oggetto dell’impegno prima della proroga;
c) quando l’azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un’organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell’ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell’uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l’ambiente.
3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto.
Ai fini del primo comma si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell’azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno».
10 L’articolo 47 di detto regolamento prevedeva quanto segue:
«1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente».
Regolamento (UE) n. 65/2011
11 Il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del