CGUE, n. C-315/13, Sentenza della Corte, Edgard Jan De Clercq e altri, 03/12/2014

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-315/13, Sentenza della Corte, Edgard Jan De Clercq e altri, 03/12/2014
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62013CJ0315
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

3 dicembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Direttiva 96/71/CE — Articolo 3, paragrafi 1 e 10 — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 19 — Normativa nazionale che impone alla persona presso la quale sono impiegati lavoratori dipenDEti o tirocinanti distaccati di dichiarare coloro che non possono produrre l’avviso di ricevimento della dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata presso lo Stato membro ospitante dal loro datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Sanzione penale»

Nella causa C‑315/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgio), con decisione del 28 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2013, nel procedimento penale a carico di

ED JA De CQ,

MI ME SA De CQ,

NC IE EL RS,

DA JO TH PÈ,

OT NV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presiDEte di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per E.J. De CQ, E.A.R. De CQ, e N.G.W. RS, da S. Bouzoumita, advocaat,

per il governo belga, da L. VA DE OE e M. AC, in qualità di agenti, assistite da S. RO e I. UM, avocats,

per il governo danese, da C. HO e M. OL, in qualità di agenti,

per il governo francese, da R. OE e D. CO, in qualità di agenti,

per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente,

per la Commissione europea, da F. Wilman, J. Enegren e da H. Tserepa‑Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), e dell’articolo 19 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, da un lato, dei sigg. De CQ nonché delle sig.re RS e PÈ, cittadini belgi e, dall’altro, della OT NV, società di diritto belga (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»), segnatamente per aver violato ripetutamente, nel periodo dal 1o aprile 2007 al 18 novembre 2008 incluso, un obbligo di dichiarazione riguardante lavoratori dipenDEti distaccati, imposto dalla legislazione nazionale.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 96/71

3

L’articolo 1 della direttiva 96/71, intitolato «Campo d’applicazione», così dispone:

«1. La presente direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori, a norma del paragrafo 3, nel territorio di uno Stato membro.

(...)



3. La presente direttiva si applica nella misura in cui le imprese di cui al paragrafo 1 adottino una delle misure transnazionali seguenti:

a)

distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia;

o

b)

distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia;

(...)».

4

L’articolo 3 della direttiva 96/71, intitolato «Condizioni di lavoro e di occupazione», recita:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate:

da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

e/o

da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, sempreché vertano sulle attività menzionate in allegato [ossia, tutte le attività nel settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici]:

a)

periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

b)

durata minima delle ferie annuali retribuite;

c)

tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
(...)

d)

condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;

e)

sicurezza, salute e igiene sul lavoro;

f)

provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

g)

parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

(...)

10. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto del trattato, impongano alle imprese nazionali ed a quelle di altri Stati, in pari misura:

condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, primo comma del presente articolo laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico;

condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in contratti collettivi o arbitrati a norma del paragrafo 8 riguardanti attività diverse da quelle contemplate dall’allegato».

5

L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Misure», enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di inosservanza della presente direttiva.

Essi vigilano in particolare affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva».

La direttiva 2006/123

6

L’articolo 16 della direttiva 2006/123, intitolato «Libera prestazione di servizi», al suo paragrafo 2, dispone quanto segue:

«Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

(...)

g)

le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 19».

7

L’articolo 19 della direttiva 2006/123, contenuto nel capo IV, sezione 2, della medesima, relativa ai diritti dei destinatari di servizi nell’ambito della libera circolazione dei servizi, è intitolato «Restrizioni vietate». Tale articolo prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

a)

l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

(...)».

8

Secondo il suo articolo 44, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in parola entro il 28 dicembre 2009.

Il diritto belga

La legge sul nuovo orientamento economico del 4 agosto 1978

9

La legge sul nuovo orientamento economico del 4 agosto 1978 (Moniteur belge del 17 agosto 1978, pag. 9106), al suo articolo 69, così disponeva:

«§ 1 Ogni persona presso la quale o per la quale vengono impiegati lavoratori di terzi ancora soggetti al regime previDEziale di uno Stato membro (…) diverso dal Belgio, deve comunicare, il primo giorno di presenza di detti lavoratori, al servizio dell’Ispezione previDEziale del Ministero della PreviDEza sociale, i nomi di coloro che non sono in grado di fornire prova di siffatto assoggettamento mediante presentazione del certificato di distacco previsto dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [GU L 74, pag. 1], nonché il nome o la DEominazione e l’indirizzo dei loro datori di lavoro.

(...)

§ 2 (...)

Le sanzioni penali di cui agli articoli 35 e 39 della [legge del 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge del 28 dicembre 1944 sulla previDEza sociale dei lavoratori] sono applicabili alle persone che non osservano le prescrizioni di cui al § 1».

10

Tale articolo 69 è stato abrogato dall’articolo 149 della legge programmatica (I) del 27 dicembre 2006 (Moniteur belge del 28 dicembre 2006, pag. 75178;
in prosieguo: la «legge programmatica»).

La legge programmatica

11

La sezione 1 del capo VIII del titolo IV della legge programmatica, contenente gli articoli 137 e 138 della medesima, precisa l’ambito di applicazione di tale capo e talune definizioni. L’articolo 137 della legge programmatica così dispone:

«Ai fini dell’applicazione del presente capo e dei relativi decreti di attuazione, s’intende per:

1o

lavoratori dipenDEti: le persone che forniscono prestazioni lavorative, dietro corrispettivo e sotto l’autorità di un’altra persona;

lavoratori dipenDEti distaccati: le persone di cui al

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