CGUE, n. C-371/21 P, Sentenza della Corte, SGI Studio Galli Ingegneria Srl contro Commissione europea, 14/07/2022
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Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
14 luglio 2022 (*)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Progetto Marsol – Costi ammessi al finanziamento – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che constata l’irregolarità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Diritto di accesso al dossier dell’OLAF – Diritto di essere ascoltati – Onere della prova – Snaturamento dei fatti – Valore probatorio – Principio di proporzionalità – Arricchimento senza causa»
Nella causa C‑371/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 giugno 2021,
SGI Studio Galli Ingegneria Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da V. Catenacci, F.S. Marini e R. Viglietta, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da J. Estrada de Solà e S. Romoli, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la SGI Studio Galli Ingegneria Srl (in prosieguo: la «SGI») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 aprile 2021, SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione (T‑285/19, non pubblicata, EU:T:2021:190, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso relativo a una convenzione di sovvenzione con la Commissione europea, registrata con il n. 619120 (in prosieguo: la «convenzione controversa»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2 Ai sensi dell’articolo 172 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13), i costi ammessi a un finanziamento a carico del bilancio dell’Unione europea sono i costi effettivamente sostenuti che, segnatamente, sono necessari per attuare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione, sono identificabili e verificabili, sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti di una sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza.
3 Inoltre, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole di partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007‑2013) (GU 2006, L 391, pag. 1), la convenzione di sovvenzione conclusa dalla Commissione con terzi per un’attività di ricerca e sviluppo tecnologico stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il versamento del contributo finanziario di quest’ultima e le condizioni di ammissione al finanziamento dei costi sostenuti.
4 Più precisamente, in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento n. 1906/2006, i costi ammessi al finanziamento devono essere «effettivi» ed essere stati utilizzati «all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia».
Diritto belga
5 L’articolo 1134 del codice civile belga prevede che «[i] contratti stipulati a norma di legge hanno forza di legge tra le parti contraenti», «possono essere risolti solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge» e «devono essere eseguiti secondo buona fede». L’articolo 1135 del medesimo codice precisa che «[i] contratti obbligano non solo a quanto in essi espressamente previsto, ma anche a tutte le conseguenze obbligatorie, per loro natura, secondo l’equità, gli usi o la legge». L’articolo 1315 di detto codice prevede peraltro che «[c]hi chiede l’esecuzione di un’obbligazione deve provarne l’esistenza» e che «[v]iceversa, chi afferma di essersene liberato deve provare il pagamento o il fatto che ha causato l’estinzione della sua obbligazione».
Fatti
6 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 17 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.
7 La SGI è una società di diritto italiano con sede a Roma (Italia).
8 Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la decisione n. 1982/2006/CE, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU 2006, L 412, pag. 1).
9 Nell’ambito del settimo programma quadro, il 16 dicembre 2013 la Commissione ha concluso l’accordo controverso con la Technische Universität Darmstadt (Politecnico di Darmstadt, Germania), in qualità di beneficiaria e coordinatrice di un consorzio di partecipanti, per finanziare il progetto Marsol, finalizzato a dimostrare i benefici della gestione della ricarica artificiale degli acquiferi per affrontare le problematiche di carenza idrica legate a siccità, intrusione salina, ripristino o bonifica degli acquiferi e riutilizzo delle acque trattate. La SGI è una delle società beneficiarie menzionate nell’articolo 1 della convenzione controversa come parte del consorzio che beneficia della sovvenzione in questione. La durata del progetto Marsol era di 36 mesi a far data dal 1° dicembre 2013.
10 In forza della convezione controversa, la SGI ha ricevuto una sovvenzione per un importo totale pari a EUR 448 558,47.
11 La convenzione controversa comprendeva la convenzione principale di finanziamento e sette allegati. L’allegato I alla convenzione controversa conteneva una descrizione del progetto in questione e il suo allegato II conteneva le condizioni generali applicabili alla medesima convenzione (in prosieguo: le «condizioni generali»).
12 L’articolo 9 della convenzione controversa prevedeva che la sovvenzione in questione fosse disciplinata dalle disposizioni della convenzione stessa, dalle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione e, in subordine, da quelle del diritto belga. Si precisava che il Tribunale e, a seguito di impugnazione, la Corte avevano competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia insorta tra l’Unione e un beneficiario nell’ambito d’applicazione di detta convenzione in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità di quest’ultima e delle decisioni di imposizione di obblighi pecuniari, adottate dalla Commissione in sede di applicazione della convenzione stessa.
13 Il punto II.14.1 delle condizioni generali specificava i criteri generali che i costi sostenuti per l’esecuzione del progetto in questione dovevano soddisfare per essere considerati costi ammessi al finanziamento e il punto II.15.1 delle condizioni generali conteneva precisazioni relative ai costi del personale. Inoltre, il punto II.21 di dette condizioni generali conteneva disposizioni dettagliate sul rimborso e sul recupero degli importi dovuti alla Commissione. Infine, il punto II.22 delle stesse condizioni generali conteneva precisazioni sui controlli finanziari e sui controlli che potevano essere effettuati nel contesto dell’applicazione dell’accordo in questione.
14 Nel 2014, la Commissione ha fatto eseguire due controlli finanziari in relazione a due progetti di cui la SGI era partner e beneficiaria. Al termine di questi due controlli, si è concluso che c’era un sospetto di frode. La Commissione ha comunicato questa conclusione all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che il 23 dicembre 2014 ha avviato un’indagine amministrativa su diversi progetti che coinvolgevano la SGI (in prosieguo: l’«indagine dell’OLAF»).
15 Parallelamente all’indagine dell’OLAF, la SGI è stata oggetto di una procedura di concordato preventivo in Italia ed è stato nominato un amministratore giudiziario. Si è proceduto a una riorganizzazione della sua direzione e della sua struttura sociale, che ha comportato licenziamenti e pensionamenti del personale.
16 Il 6 luglio 2017, l’OLAF ha inviato alla SGI una lettera contenente una sintesi dei fatti emersi nel corso dell’indagine, invitando al contempo la SGI a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due settimane. La SGI non ha presentato alcuna osservazione in merito.
17 Il 27 ottobre 2017, l’OLAF ha portato a termine la sua relazione per quanto riguarda la SGI (in prosieguo: la «relazione finale dell’OLAF»).
18 Per quanto riguarda il progetto Marsol, l’OLAF ha concluso che le dichiarazioni della SGI relative alle spese del personale rivendicate per questo progetto (in prosieguo: le «spese contestate») erano viziate da gravi irregolarità e «manipolazioni», da cui conseguiva la loro mancanza di credibilità.
19 Con lettera raccomandata del 27 novembre 2018, la Commissione ha informato la SGI della sua intenzione di recuperare la somma di EUR 448 558,47, corrispondente ai contributi versati, oltre a EUR 44 855,84 di indennità contrattuali. Una versione pubblica della relazione finale dell’OLAF è stata allegata a questa lettera raccomandata. La Commissione ha invitato la SGI a presentare le proprie osservazioni in merito entro 30 giorni.
20 Il 17 dicembre 2018 la SGI ha risposto alla lettera della Commissione del 27 novembre 2018. In questa