CGUE, n. C-512/22 P, Ricorso (GU) della Corte, Silvio Berlusconi / Banca centrale europea, 26/07/2022
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19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/51 |
Impugnazione proposta il 26 luglio 2022 dalla Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), dell’11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), S B / Banca centrale europea (BCE)
(Causa C-512/22 P)
(2022/C 359/60)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) (rappresentanti: M. Carpinelli, R V, A B, A S, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea, S B
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022; |
2) |
per l’effetto, annullare la decisione della BCE del 25.10.2016; |
3) |
in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022 e rimettere la causa ad altra sezione del medesimo Tribunale; |
4) |
condannare la BCE al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado; |
5) |
in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre le idonee misure di organizzazione o mezzi istruttori per l’acquisizione del verbale dell’udienza di discussione del 16.09.2021 e della registrazione sonora dell’udienza. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo. Errore di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su Banca Mediolanum — Errore manifesto di valutazione e snaturamento dei fatti in ordine all’acquisizione della partecipazione qualificata — Illegittima sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato — Violazione del principio del contraddittorio — Errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie di «acquisizione» di una partecipazione qualificata sotto il profilo del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale — Omessa applicazione del diritto nazionale — Violazione del principio di leale cooperazione — Contraddittorietà della motivazione — Eccesso di potere.
Il motivo è articolato in sei parti, riguardanti le seguenti questioni:
A) |
l’accertamento del controllo congiunto su Banca Mediolanum esercitato, «prima della fusione in questione», dai ricorrenti mediante un patto parasociale stipulato con Fin. Prog. Italia: errata valutazione delle conseguenze; |
B) |
la qualità del sig. S B di partecipante qualificato di Banca Mediolanum: errata ricostruzione della sequenza Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito! Hai già un account ? Accedi |