CGUE, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di PM e a, 21/12/2021

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di PM e a, 21/12/2021
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62019CJ0357
Data del deposito : 21 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla AN per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Natura ed effetti giuridici – Obbligatorietà per la AN – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Lotta contro la corruzione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Procedimenti penali - Sentenze della RTa IT (Corte costituzionale, AN) relative alla legalità dell’assunzione di determinate prove e alla composizione dei collegi giudicanti in materia di corruzione grave – Obbligo per i giudici nazionali di conferire piena efficacia alle decisioni della RTa IT (Corte costituzionale) – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali decisioni – Potere di disapplicare le decisioni della RTa IT (Corte costituzionale) non conformi al diritto dell’Unione – Principio del primato del diritto dell’Unione»

Nelle cause riunite C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,

aventi ad oggetto cinque domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla AL RT de AŢ şi US (Alta Corte di cassazione e di giustizia, AN), con decisioni del 6 maggio 2019 (C-357/19), del 13 maggio 2019 (C-547/19), del 31 ottobre 2019 (C-811/19) e del 19 novembre 2019 (C-840/19), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 6 maggio, il 15 luglio, il 4 novembre e il 19 novembre 2019, nonché dal LU OR (Tribunale superiore di OR, AN), con decisione del 14 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2019 (C-379/19),

nei procedimenti penali a carico di

PM (C-357/19),

RO (C-357/19),

SP (C-357/19),

TQ (C-357/19),

KI (C-379/19),

LJ (C-379/19),

JH (C-379/19),

IG (C-379/19),

FQ (C‑811/19),

GP (C‑811/19),

HO (C‑811/19),

IN (C-811/19),

NC (C-840/19),

con l’intervento di:

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă AL RT de AŢ şi US – Direcţia Naţională Anticorupţie (C-357/19, C-811/19 e C‑840/19),

QN (C‑357/19),

UR (C‑357/19),

VS (C‑357/19),

WT (C‑357/19),

Autoritatea Naţională pentru Turism (C‑357/19),

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, (C‑357/19),

SC Euro Box Promotion SRL (C-357/19),

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea (C‑379/19),

JM (C-811/19),

nonché nel procedimento

CY,

Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»

contro

Inspecţia Judiciară,

Consiliul Superior al Magistraturii,

AL RT de AŢ şi US (C-547/19),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe e S. Rodin, presidenti di sezione, M. Ilešič, T. von Danwitz (relatore), M. Safjan, F. Biltgen e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per PM, da V. Rădulescu e V. Tobă, avocați;

– per RO, da M.O. PA e R. Chiriţă, avocați;

– per TQ, da M. Mareş, avocat;

– per KI e LJ, da R. IȚ, F. IR e O. IȚ, avocați;

– per CY, da P. Rusu, avocat, nonché da C. DA;

– per l’Asociația «Forumul Judecătorilor din România», da D. LI e L. AH;

– per FQ, da A. Georgescu, avocat;

– per NC, da D. LU e G. TH IT NÉ, avocats;

– per il Ministerul Public – Parchetul de pe lângă AL RT de AŢ şi US – Direcţia Naţională Anticorupţie, da C. Nistor e D. Ana, in qualità di agenti;

– per la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, da D. Ana, in qualità di agente;

– per l’Inspecția Judiciară, da L. Netejoru, in qualità di agente;

– per il Consiliul Superior al Magistraturii, da L. Savonea, in qualità di agente;

– per il governo rumeno, inizialmente da C.-R. Canţăr e S.-A. Purza nonché da E. NE, R.I. IE e L. LI, successivamente da S.‑A. Purza nonché da E. NE, R.I. IE e L. LI, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, inizialmente da J. RO UZ, I. LS, P. VA EL, M. AS e H. RÄ, successivamente da J. RO UZ, I. LS, P. VA EL e M. AS, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, in sostanza, sull’interpretazione degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE;
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);
dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’atto del Consiglio, del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48;
in prosieguo: la «convenzione TIF»);
della decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla AN per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione.

2 Tali domande sono state presentate nel contesto:

– di procedimenti penali a carico di PM, RO, TQ e SP (C-357/19), KI, LJ, JH e IG (C-379/19), FQ, GP, HO e IN (C-811/19), e NC (C‑840/19) per reati, segnatamente, di corruzione e di frode fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

– di una controversia tra, da una parte, CY e l’Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (in prosieguo: il «Forum dei giudici della AN») e, dall’altra, l’Inspecţia Judiciară (Ispettorato giudiziario, AN), il Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura, AN) e l’AL RT de AŢ şi US (Alta Corte di cassazione e di giustizia, AN;
in prosieguo: l’«Alta Corte di cassazione e di giustizia»), avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione disciplinare a CY (C-547/19).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Convenzione TIF

3 L’articolo 1, paragrafo 1, della convenzione TIF così recita:

«Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

– all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee, o per conto di esse;

– alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

– alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

– all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

(...)».

4 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione così dispone:

«Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 [EUR]».

5 Con atto del 27 settembre 1996, il Consiglio ha stabilito il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1996, C 313, pag. 1). Conformemente ai suoi articoli 2 e 3, tale protocollo riguarda gli atti di corruzione passiva e attiva.

 Trattato di adesione

6 Il trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di LG e la AN relativo all’adesione della Repubblica di LG e della AN all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 11;
in prosieguo: il «Trattato di adesione»), entrato in vigore il 1º gennaio 2007, al suo articolo 2, paragrafi 2 e 3, dispone quanto segue:

«2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali è fondata l’Unione, da applicarsi dalla data di adesione fino alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, sono contenuti nell’atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. (...)

Gli atti adottati prima dell’entrata in vigore del protocollo di cui all’articolo 1, paragrafo 3 ai sensi del presente trattato o dell’atto di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore e i loro effetti giuridici sono preservati fino alla modifica o all’abrogazione di tali atti».

 Atto di adesione

7 L’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di LG e della AN e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203;
in prosieguo: l’«Atto di adesione»), entrato in vigore il 1º gennaio 2007, prevede, al suo articolo 2, quanto segue:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione, vincolano la LG e la AN e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

8 L’articolo 37 di tale atto è così formulato:

«Qualora

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