CGCE, n. C-283/95, Sentenza della Corte, Karlheinz Fischer contro Finanzamt Donaueschingen, 11/06/1998
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Testo completo
61995J0283
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 giugno 1998. - HE HE
contro
IN UE. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania. - Disposizioni fiscali - Sesta direttiva IVA - Applicazione in caso di organizzazione di giochi d'azzardo illeciti - Determinazione della base imponibile. - Causa C-283/95.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03369
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Ambito d'applicazione - Esercizio illecito del gioco d'azzardo - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2)
2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione per i giochi d'azzardo - Facoltà degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell'esenzione - Limiti - Esenzione dall'imposta per i soli giochi d'azzardo leciti - Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)]
Massima
1 Benché l'importazione o la cessione di merci che, in ragione di loro particolari caratteristiche, non possono essere messe in commercio né inserite nel circuito economico, come gli stupefacenti o il denaro falso, siano del tutto estranee alle disposizioni della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e non facciano sorgere alcuna obbligazione fiscale in materia d'imposta sul valore aggiunto, per contro, al di fuori di queste ipotesi in cui è esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito ed uno illecito, il principio della neutralità fiscale non consente, in materia di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite.
Tali considerazioni, che si riferiscono all'importazione o alla cessione di merci, si applicano altresì alle prestazioni di servizi come l'organizzazione di giochi d'azzardo. Ora, tali giochi, e in particolare la roulette, sono oggetto di attività lecite in numerosi Stati membri. Poiché le operazioni illecite di esercizio di un gioco d'azzardo sono in concorrenza con attività lecite, il principio della neutralità fiscale osta a che vengano trattate in modo diverso sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che l'esercizio illecito del gioco d'azzardo, nel caso di specie la roulette, rientra nell'ambito di applicazione della sesta direttiva.
2 L'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può assoggettare l'esercizio illecito di un gioco d'azzardo all'imposta sul valore aggiunto quando la medesima attività svolta da una pubblica casa da gioco autorizzata ne è esentata.
Le esenzioni di cui all'art. 13, parte B, devono essere applicate nel rispetto del principio della neutralità del tributo, inerente al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. Tale rilievo s'impone altresì quando gli Stati membri si avvalgono, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della facoltà di stabilire le condizioni e i limiti dell'esenzione. Ora, il principio della neutralità fiscale non consente, in materia di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite. Ne consegue che gli Stati membri non possono limitare l'esenzione ai soli giochi d'azzardo leciti.
Parti
Nel procedimento C-283/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, Friburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
HE HE
e
IN UE,
"domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo tedesco, dai signori RN RÖ, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e ER Kloke, Oberregierungsrat presso le stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor Peter Mantle, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Jürgen Grunwald, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor RN RÖ, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Kenneth Parker, QC, e della Commissione, rappresentata dal signor Jürgen Grunwald, all'udienza del 30 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 agosto 1995, pervenuta in cancelleria il 25 agosto seguente, il Finanzgericht del Baden-Württemberg, Friburgo, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1;
in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor