CGCE, n. T-68/99, Sentenza del Tribunale, Toditec NV contro Commissione delle Comunità europee, 16/05/2001
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
61999A0068
Sentenza del Tribunale di primo grado (giudice unico) del 16 maggio 2001. - Toditec NV
contro
Commissione delle Comunità europee. - Clausola compromissoria - Inadempimento contrattuale - Domanda riconvenzionale. - Causa T-68/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-01443
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Rinvio al Tribunale in base ad una clausola compromissoria - Contratto che prevede una partecipazione finanziaria della Comunità ad un'attività di ricerca e sviluppo - Domanda di rimborso di talune spese - Domanda riconvenzionale della Commissione per il rimborso di un importo percepito in eccesso
[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE);
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1110/94/CE;
decisione del Consiglio 94/802/CE]
Parti
Nella causa T-68/99,
Toditec NV, con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti E B e H D, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dai sigg. E d M e M Shotter, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto, da una parte, una domanda in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) diretta a vedere condannare la Commissione al pagamento di un ammontare di ECU 74 967, oltre agli interessi al tasso del 7% (tasso legale in Belgio) a decorrere dal 5 giugno 1998 e, d'altra parte, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta a veder condannare la ricorrente al pagamento in suo favore di una somma di euro 54 486, oltre agli interessi al tasso del 7% a decorrere dal 31 gennaio 1999,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(giudice unico),
giudice: sig. M Vilaras
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 novembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Il contratto controverso
1 Il 13 febbraio 1996 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava con la ricorrente un contratto denominato «Esprit Network of Excellence/Working Group - 20526 - Dissemination Co-ordination for OMI - Discomi» (in prosieguo: il «contratto»). Il contratto veniva concluso per la durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1995.
2 Con tale contratto la ricorrente si impegnava ad eseguire, sotto la propria responsabilità esclusiva, il compito descritto in dettaglio nell'allegato I (intitolato «allegato tecnico») del medesimo contratto, in cooperazione con altri quattro partecipanti, e cioè RWM Consulting (Paesi Bassi), HD Geoconsult (Danimarca), Hellenic Esprit Club (Grecia) e STM Ltd (Regno Unito). Secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico, l'obiettivo globale del progetto Discomi (Dissemination Co-ordination for OMI) (in prosieguo: il «progetto») consisteva nel miglioramento, per il pubblico più vasto possibile, della visibilità del programma OMI («Open Microprocessors System Initiative») e, in particolare, dei suoi risultati commercialmente disponibili, attraverso l'agevolazione e il coordinamento delle diverse misure di diffusione. Ai sensi del medesimo allegato, per la realizzazione di tale compito dovevano essere avviate sei categorie di azioni, ciascuna delle quali era poi oggetto di programmi di lavoro dettagliati, in seno ai quali era previsto un elenco di precise prestazioni da eseguire (work packages «deliverables»).
3 Tale contratto si inserisce nell'ambito della decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/802/CE, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione (1994-1998) (GU L 334, pag. 24), adottata nell'ambito della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 aprile 1994, n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126, pag.1).
4 L'allegato IV della decisione n. 1110/94 precisa le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ai diversi tipi di azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) svolte nell'ambito dei programmi specifici e prevede che la quota di partecipazione finanziaria della Comunità per le azioni indirette relative a misure preparatorie, di sostegno e di promozione possa coprire fino al 100% dei costi di tali misure.
5 L'allegato III della decisione 94/802 fissa le modalità di realizzazione del programma e stabilisce che quest'ultimo sarà realizzato mediante azioni indirette, cioè la partecipazione finanziaria della Comunità ad attività di RST eseguite da terzi o da Istituti del Centro comune di ricerca (CCR) in associazione con terzi. Nel medesimo allegato si prevede anche che la quota di partecipazione finanziaria della Comunità per azioni di preparazione, di accompagnamento e di sostegno possa coprire fino al 100% dei costi di tali misure.
6 Le clausole finanziarie del contratto figurano all'art. 4 di quest'ultimo, all'allegato II del contratto stesso intitolato «Relazioni» e all'appendice 1 dell'allegato II intitolato «Spese di viaggio e di soggiorno».
7 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del contratto, «la Commissione contribuirà alle spese, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, dichiarate dalla controparte contrattuale e approvate dalla Commissione in conformità all'art. 3, n. 1, e all'allegato II, per un importo massimo di ECU 550 000».
8 L'art. 4, n. 2, del contratto definisce le modalità di versamento del contributo e prevede, in particolare, che un anticipo di ECU 275 000 sarà versato entro 60 giorni dalla data della firma del contratto da parte della Commissione, e che pagamenti periodici saranno effettuati in base agli stati delle spese allegati alle relazioni periodiche di avanzamento dei lavori che saranno approvate dalla Commissione. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dall'approvazione della relativa relazione da parte della Commissione. Inoltre, è stabilito che, «nel caso in cui i pagamenti effettuati dalla Commissione fossero superiori alle spese dichiarate e approvate dalla medesima, la controparte contrattuale rimborserà l'ammontare in eccesso entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della domanda di rimborso».
9 L'art. 3, n. 1, del contratto impone alla ricorrente di sottoporre alla Commissione talune «relazioni che consolidano e ricapitolano i lavori e i risultati» di tutti i partecipanti al progetto, e cioè relazioni periodiche di avanzamento dei lavori ogni sei mesi a decorrere dalla data effettiva dell'inizio del progetto e una relazione finale entro i due mesi successivi alla conclusione, alla cessazione oppure alla risoluzione dell'incarico.
10 Il contenuto delle citate relazioni, comprese le informazioni richieste per la stesura degli stati delle spese sostenute, così come la procedura da seguire per la loro presentazione, sono esposti all'allegato II del contratto, al quale rinvia espressamente l'art. 3, n. 1, di quest'ultimo. Ai sensi dell'allegato II (punti 1.1 e 1.2), gli stati di avanzamento periodici (e la relazione finale) devono non solo esporre dettagliatamente tutte le attività svolte nell'ambito dell'incarico da compiere, ma anche «contenere informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria e fornire, per ciascun partecipante, stati delle spese relativi:
- alle spese di personale relative alla gestione dell'infrastruttura utilizzata per lo svolgimento dell'incarico, sulla base degli stipendi e retribuzioni lordi effettivi o di ogni altro costo connesso direttamente all'utilizzo di mano d'opera, come gli oneri sociali e i contributi pensionistici. La relazione conterrà altresì stati delle spese di personale sostenute dalla controparte contrattuale per il coordinamento delle attività. Le spese di personale non debbono comprendere quote di oneri indiretti o di spese generali;
- alle spese di viaggio e soggiorno. L'appendice I del presente allegato specifica le spese di viaggio e di soggiorno ammesse in forza del presente contratto;
- alle spese per attrezzatura durevole e materiale di consumo. Queste spese sono ammesse in forza del presente contratto a condizione che abbiano ricevuto previamente l'autorizzazione da parte della Commissione o se specificate nell'allegato [tecnico];
- agli altri costi. Costi aggiuntivi o imprevisti non rientranti nelle categorie sopramenzionate potranno essere fatturati con l'approvazione della Commissione, a condizione che siano necessari per la realizzazione dell'incarico e che non modifichino sostanzialmente la portata di quest'ultimo.
Per quanto riguarda le spese di personale e le spese per attrezzatura durevole e materiale di consumo, saranno ammessi in forza del presente contratto soltanto i costi effettivamente sostenuti da ogni partecipante a partire dalla data effettiva di inizio del progetto che saranno espressamente necessari per la realizzazione dell'incarico. Nessun altro onere o spesa sopravvenuta nell'ambito della realizzazione dell'incarico sarà dichiarato dalla controparte contrattuale né accettato dalla Commissione».
11 L'art. 8 del contratto obbliga la controparte contrattuale a tenere, «in modo regolare e secondo le normali regole contabili alle quali essa è soggetta, libri contabili e una documentazione idonea, comprendente, in maniera non restrittiva, le fatture e i fogli di presenza, per comprovare e giustificare le spese dichiarate» e dispone, inoltre, che tali «diversi documenti [devono rimanere] a disposizione a fini di verifica e di revisione contabile». L'art. 9 riconosce poi ai dipendenti della Commissione un «diritto di accesso ragionevole» ai luoghi di svolgimento dell'incarico ai fini di verifica e di revisione contabile.
12 Infine, in conformità all'art. 14, il contratto è regolato dal diritto belga e, ai sensi dell'art. 15, la Corte