CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, 30/01/2020
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Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 30 gennaio 2020 ( 1 )
Causa C‑452/18
XZ
contro
I Banco, SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Teruel, Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Mancanza di trasparenza – Carattere abusivo – Conclusione tra le parti di un accordo che comporta novazione della clausola di tasso minimo, conferma della validità del contratto di mutuo ipotecario e rinuncia reciproca a contestarlo in sede giurisdizionale – Compatibilità con la direttiva 93/13 – Presupposti»
I. Introduzione
1. | La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è stata presentata dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Teruel, Spagna) nell’ambito di una controversia tra XZ e l’I Banco, SA (in prosieguo: l’«I»). In sostanza, le parti nel procedimento principale erano vincolate da un contratto di mutuo ipotecario a tasso d’interesse variabile. Tale contratto prevedeva una clausola «di tasso minimo» [c.d «cláusula suelo»] che limitava la variabilità di detto tasso. Una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha messo in discussione la compatibilità di una simile clausola con la normativa spagnola che traspone la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 2 ). In detto contesto, XZ e l’I hanno concluso un accordo, sulla cui definizione giuridica controvertono, che comporta novazione della clausola di cui trattasi, conferma della validità del contratto in parola e rinuncia reciproca a contestarlo in sede giurisdizionale. |
2. | Con le sue questioni, il giudice del rinvio interpella la Corte sulla compatibilità di un siffatto accordo con la direttiva 93/13. Esse offrono alla Corte l’occasione di pronunciarsi per la prima volta sul punto se, ed eventualmente a quali condizioni, un consumatore possa rinunciare contrattualmente ad avvalersi del carattere abusivo, ai sensi della citata direttiva, di una determinata clausola. Da siffatta problematica dipende, in particolare, l’ampiezza dell’autonomia di cui dispongono un consumatore e un professionista per confermare o novare una clausola contrattuale potenzialmente abusiva, o, altresì, concludere accordi amichevoli, segnatamente transazioni, al fine di risolvere in via stragiudiziale le loro liti in materia. |
3. | Nelle presenti conclusioni chiarirò che la direttiva 93/13 non vieta, in linea di principio, a un consumatore e a un professionista di concludere un accordo che comporti la rinuncia da parte del consumatore a far valere il carattere abusivo di una clausola preesistente. Accordi del genere devono, tuttavia, rispettare i requisiti posti da detta direttiva e, in particolare, l’imperativo di trasparenza previsto nella medesima. Proporrò, quindi, alla Corte di adottare un approccio che consenta, segnatamente, di preservare la validità delle «vere» transazioni amichevoli concluse con piena cognizione di causa da parte dei consumatori, condannando al contempo quelle imposte dai professionisti che solo apparentemente sono tali. |
II. Contesto normativo
A. Direttiva 93/13
4. | L’articolo 3 della direttiva 93/13 così dispone: «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione. Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.
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5. | L’articolo 4 di detta direttiva prevede quanto segue: «1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
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6. | Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
7. | L’allegato della direttiva medesima, intitolato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3», menziona, al punto 1, lettera q), le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto». |
B. Diritto spagnolo
8. | La direttiva 93/13 è stata trasposta nel diritto spagnolo, essenzialmente, dalla Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (legge 7/1998 relativa alle condizioni generali di contratto), del 13 aprile 1998, che è stata rifusa, insieme ad altre disposizioni che trasponevano diverse direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, dal Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias [regio decreto legislativo 1/2007, che approva il testo consolidato della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari (in prosieguo: il «regio decreto legislativo 1/2007»)], del 16 novembre 2007. |
9. | L’articolo 10 del regio decreto legislativo 1/2007 dispone quanto segue: «La rinuncia preventiva ai diritti che la presente normativa conferisce ai consumatori e agli utenti è nulla, al pari degli atti compiuti in frode alla legge, conformemente all’articolo 6 del codice civile [spagnolo]». |
10. | L’articolo 83 del regio decreto legislativo 1/2007, al paragrafo 1, prevede che «[l]e clausole abusive sono nulle ipso iure e si considerano non apposte». |
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
11. | Con atto autentico del 23 dicembre 2011, XZ acquistava un immobile presso un promotore. Tale immobile era gravato da ipoteca, costituita a favore della Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, a garanzia della restituzione di un mutuo concesso da quest’ultima al citato promotore, sulla base di un contratto datato 23 luglio 2010 ( 3 ). Acquistando detto immobile, XZ subentrava al suddetto promotore nel relativo contratto. |
12. | Il contratto di mutuo ipotecario prevedeva che al finanziamento fosse applicato un tasso d’interesse variabile. Una clausola del contratto in parola limitava, tuttavia, tale variabilità, indicando un tasso annuo «massimo» del 9,75% e un tasso annuo «minimo» del 3,25%. |
13. | Il 4 marzo 2014 l’I, essendo subentrata alla Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón nel mutuo di cui trattasi ( 4 ), concludeva con XZ un accordo intitolato «contratto di novazione modificativa del mutuo». Tale accordo prevedeva, in particolare, una riduzione a 2,35% del tasso «minimo» applicabile al mutuo, effettivo, a decorrere dalla successiva mensilità e fino alla completa restituzione del finanziamento. Detto accordo prevedeva altresì una clausola del seguente tenore: «Le parti confermano la validità e l’applicazione del contratto di mutuo, ritengono congrue le sue condizioni e, pertanto, rinunciano espressamente e reciprocamente a esercitare qualsivoglia azione nei confronti dell’altra parte per quanto attiene al contratto stipulato e alle relative clausole, nonché ai versamenti e ai pagamenti finora effettuati, di cui riconoscono la conformità». |
14. | L’accordo in parola conteneva, inoltre, una menzione manoscritta e firmata da XZ, secondo un modello fornito dall’I, con cui la prima dichiarava: «Sono consapevole e comprendo che il tasso d’interesse del mutuo da me contratto non scenderebbe in nessun caso al di sotto del 2,35% nominale annuo». |
15. | Il 14 gennaio 2016 XZ rimborsava l’ultima mensilità del mutuo. |
16. | Il 1o febbraio 2017 l’interessata presentava un ricorso dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel (Giudice di primo Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito! Hai già un account ? Accedi |