CGUE, n. C-660/21, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di K.B. e F.S, 22/06/2023
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Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
22 giugno 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella causa C‑660/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal correctionnel de Villefranche‑sur‑Saône (Tribunale penale di Villefranche‑sur‑Saône) (Francia), con decisione del 26 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2021, nel procedimento penale
Procureur de la République
contro
K.B.,
F.S.,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, M. Safjan (relatore), P.G. Xuereb, L.S. Rossi, D. Gratsias e M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, S. Rodin, F. Biltgen, N. Piçarra, I. Ziemele e J. Passer, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: S. Beer, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 20 settembre 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– | per K.B., da C. CH e B. LL de Poncheville, avocats; |
– | per F.S., da B. LL de Poncheville e S. Windey, avocates; |
– | per il governo francese, da A. DA e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti; |
– | per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce, M. Lane e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da R. Farell, SC, D. Fennelly, BL, e P. Gallagher, SC; |
– | per la Commissione europea, da A. AZ e M. Wasmeier, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 26 gennaio 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 | La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 | Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di K.B. e F.S. per dei reati di furto di carburante. |
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
Direttiva 2012/13
3 | I considerando 3, 4, 10, 14, 19 e 36 della direttiva 2012/13 sono così formulati:
(…)
(…)
(…)
(…)
|
4 | L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», prescrive quanto segue: «1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:
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5 | L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto», recita: «1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.
|
6 | L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Verifica e ricorsi», è così formulato: «1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.
|
Direttiva 2013/48/UE
7 | La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito! Hai già un account ? Accedi |