CGUE, n. C-660/21, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di K.B. e F.S, 22/06/2023

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-660/21, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di K.B. e F.S, 22/06/2023
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62021CJ0660
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 giugno 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑660/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal correctionnel de Villefranche‑sur‑Saône (Tribunale penale di Villefranche‑sur‑Saône) (Francia), con decisione del 26 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2021, nel procedimento penale

Procureur de la République

contro

K.B.,

F.S.,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, M. Safjan (relatore), P.G. Xuereb, L.S. Rossi, D. Gratsias e M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, S. Rodin, F. Biltgen, N. Piçarra, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 20 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per K.B., da C. CH e B. LL de Poncheville, avocats;

per F.S., da B. LL de Poncheville e S. Windey, avocates;

per il governo francese, da A. DA e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce, M. Lane e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da R. Farell, SC, D. Fennelly, BL, e P. Gallagher, SC;

per la Commissione europea, da A. AZ e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 26 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di K.B. e F.S. per dei reati di furto di carburante.

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

Direttiva 2012/13

3

I considerando 3, 4, 10, 14, 19 e 36 della direttiva 2012/13 sono così formulati:

«(3)

L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(4)

Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative.

(…)

(10)

Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell’informazione nei procedimenti penali.

(…)

(14)

La presente direttiva (…) stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. (…)

(…)

(19)

Le autorità competenti dovrebbero informare prontamente gli indagati o imputati, oralmente o per iscritto, sui diritti essenziali per la salvaguardia dell’equità del procedimento, quali applicabili in base alla legislazione nazionale, come previsto dalla presente direttiva. Per l’esercizio pratico ed effettivo di questi diritti, le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio [ufficiale] degli indagati o imputati da parte della polizia o di un’altra autorità competente.

(…)

(36)

Le persone indagate o imputate o i loro avvocati dovrebbero avere il diritto di contestare, in conformità del diritto nazionale, l’eventuale [omissione o] rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste [o di divulgare determinati documenti attinenti al caso] ai sensi della presente direttiva. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti».

4

L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», prescrive quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a)

il diritto a un avvocato;

b)

le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c)

il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d)

il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e)

il diritto al silenzio.



2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

5

L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto», recita:

«1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.



2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:

a)

il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;

b)

il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;

c)

il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza;
e

d)

il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.



3. La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.



4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.



5. Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile».

6

L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Verifica e ricorsi», è così formulato:

«1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.



2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse».

Direttiva 2013/48/UE

7

La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità

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