CGUE, n. C-209/22, Sentenza della Corte, Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove, 07/09/2023

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-209/22, Sentenza della Corte, Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove, 07/09/2023
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62022CJ0209
Data del deposito : 7 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove»

Nella causa C‑209/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria), con decisione del 18 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2022, nel procedimento penale a carico di

AB,

con l’intervento di:

Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M.C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e da R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Hoogveld, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1);
della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1);
degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dei principi di legalità e di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di AB per detenzione di sostanze illecite, scoperte su tale persona a seguito di una perquisizione personale, la quale ha comportato il sequestro di tali sostanze.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2012/13

3 I considerando 14 e 36 della direttiva 2012/13 enunciano quanto segue:

«(14) La presente direttiva (…) stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)], come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella presente direttiva il termine “accusa” è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine “accusa” utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, dalla [CEDU].

(…)

(36) Le persone indagate o imputate o i loro avvocati dovrebbero avere il diritto di contestare, in conformità del diritto nazionale, l’eventuale [omissione o] rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste [o di divulgare determinati documenti attinenti al caso] ai sensi della presente direttiva. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti».

4 L’articolo 1 della direttiva, intitolato «Oggetto», dispone come segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e [s]ull’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

5 Sotto il titolo «Ambito di applicazione», l’articolo 2 di tale direttiva dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

6 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a) il diritto a un avvocato;

b) condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e) il diritto al silenzio.



2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

7 L’articolo 8 della direttiva 2012/13, intitolato «Verifica e i ricorsi», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.



2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse».

 Direttiva 2013/48

8 I considerando 12, 20 e 50 della direttiva 2013/48 così recitano:

«(12) La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [GU 2002, L 190, pag. 1] (…), al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. In tal modo, la direttiva promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di avvalersi di un difensore. Tale giurisprudenza stabilisce, tra l’altro, che l’equità del procedimento esige che l’indagato o l’imputato possano beneficiare dell’intera gamma di servizi specificamente associati all’assistenza legale. A tale riguardo, i difensori degli indagati o degli imputati dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa.

(…)

(20) Ai fini della presente direttiva, non rientrano tra gli interrogatori le domande preliminari effettuate dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto finalizzate a identificare l’interessato, a verificare il possesso di armi o ad accertare altre questioni analoghe relative alla sicurezza o a determinare se le indagini debbano essere avviate, ad esempio, nel corso di un controllo su strada o durante controlli periodici su base casuale qualora un indagato o imputato non sia ancora stato identificato.

(…)

(50) Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto ad avvalersi di un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente alla presente direttiva siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento. In tale contesto è opportuno tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha stabilito che i diritti della difesa saranno irrimediabilmente pregiudicati quando dichiarazioni incriminanti rese durante un interrogatorio di polizia senza la possibilità di avvalersi di un difensore sono usate ai fini di una condanna. Ciò dovrebbe far salvo l’uso di dichiarazioni per altri scopi consentiti dal diritto nazionale, quali la necessità di eseguire atti investigativi urgenti per evitare la perpetrazione di ulteriori reati o gravi conseguenze negative per chiunque, o legate all’urgente necessità di evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, qualora la possibilità di avvalersi di un difensore o un ritardo nello svolgimento delle indagini possa pregiudicare irrimediabilmente indagini in corso su un reato grave. Inoltre, ciò dovrebbe far salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove e non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere un sistema in base al quale possono essere prodotte davanti a un giudice tutte le prove esistenti, senza che vi sia una valutazione distinta o preliminare dell’ammissibilità di tali prove».

9 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro [2002/584] [di] avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari».

10 Al titolo «Ambito di applicazione», l’articolo 2 di tale direttiva dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

11 L’articolo 3 della stessa direttiva è formulato nei seguenti termini:

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

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