CGCE, n. 222/86, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) contro Georges Heylens e altri, 18/06/1987
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Testo completo
61986C0222
Conclusioni dell'avvocato generale M del 18 giugno 1987. - UNION NATIONALE DES ENTRAINEURS ET CADRES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU FOOTBALL (UNECTEF)
CONTRO
GEORGES HEYLENS ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI LILLE. - LIBERTA'DI STABILIMENTO - EQUIVALENZA DEI DIPLOMI - ALLENATORE SPORTIVO. - CAUSA 222/86.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 04097
edizione speciale svedese pagina 00223
edizione speciale finlandese pagina 00225
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Nel quadro di un procedimento penale in materia di esercizio illegittimo dell' attività di allenatore di calcio, il tribunal de grande instance di Lilla vi chiede di accertare se gli articoli 48 a 51 del trattato CEE esigano che gli atti amministrativi degli Stati membri, incidenti sulle libertà e sui diritti da essi garantiti, soddisfino determinati requisiti minimi e, in particolare, siano dotati di una motivazione espressa .
Il signor G H, cittadino belga, è titolare nel suo paese di un diploma di allenatore di calcio che gli fu rilasciato il 18 giugno 1977 dalla Ecole des entraîneurs de l' union royale belge des sociétés de football-association . Durante la stagione sportiva 1984-1985 egli venne assunto dal Lille olympic sporting club ( LOSC ), la cui squadra milita nella prima divisione francese . La società tentò subito di regolarizzare la posizione del nuovo tecnico, ma con lettera dell' 8 gennaio 1985 il Ministero per la gioventù e lo sport informò l' interessato che la commissione nazionale delle equivalenze aveva emesso un parere negativo sul riconoscimento del suo diploma come sprovvisto di valore pari a quello del corrispondente titolo francese e lo invitò ad astenersi da ogni forma di insegnamento retribuito in Francia .
Lo H, peraltro, non cessò di allenare la squadra di Lilla e non ottemperò alla diffida successivamente notificatagli dalla Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football ( Unectef ). Quest' ultima provvide allora a citarlo insieme ai responsabili del LOSC dinanzi al tribunal de grande instance di Lilla perché con essi rispondesse dei reati previsti dall' articolo 43 legge 16 luglio 1984, n.*84-610 ( JORF del 17.7.1984, pag . 2288 ) e dall' articolo 259 del codice penale relativo all' usurpazione di titoli .
Con ordinanza 4 luglio 1986, il tribunale sospese il procedimento e ai sensi dell' articolo 177 trattato CEE ci rivolse il seguente quesito :
"Se il fatto di condizionare l' esercizio dell' attività retribuita di allenatore di una compagine sportiva ( articolo 43 legge 16 luglio 1984 ) al possesso di un diploma francese o di un diploma straniero riconosciuto equivalente da una commissione che decide con parere non motivato e non passibile di specifici gravami, costituisca, in assenza di una direttiva che si applichi a detta attività, una restrizione della libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 48 a 51 del trattato ".
Nel corso del nostro procedimento hanno presentato osservazioni scritte l' associazione denunciante, gli imputati, la Repubblica francese, il Regno di Danimarca e la Commissione delle Comunità europee . Salvo il governo di Parigi questi soggetti sono altresì intervenuti in udienza .
2 . Per una migliore comprensione del problema sottopostovi è utile ricordare la disciplina francese riguardante il riconoscimento del diploma straniero di allenatore di calcio come "equivalente ". Essa è contenuta in primo luogo nell' arrêté 30 luglio 1965, relativo alla lista dei diplomi che danno diritto all' esercizio della professione di educatore fisico o sportivo, del segretario di Stato per la gioventù e lo sport ( JORF del 26.10.1965, pag . 9457 ). Il suo articolo 6 prevede infatti che una commissione nazionale esamini le domande dei titolari di diplomi rilasciati all' estero;
competente a decidere è peraltro lo stesso segretario di Stato che emana provvedimenti individuali "fin quando la materia non sia oggetto di accordi coi paesi interessati ".
L' esercizio illegittimo dell' attività di allenatore è poi sanzionato con un' ammenda ( da 6*000 a 50*000 FF ) e/o con l' arresto ( da 6 mesi ad un anno ) dall' articolo 43, legge 16 luglio 1984, n . 84-610 . Il primo comma prescrive che "ad eccezione dei dipendenti dello Stato nell' esercizio delle loro funzioni, nessuno può insegnare dietro corrispettivo discipline fisiche o sportive come attività principale o secondaria, regolare o stagionale, o assumere il titolo di professore, allenatore, istruttore, educatore o altro titolo simile, senza esser in possesso di un diploma che ne attesti la qualifica e l' idoneità allo svolgimento della detta attività . Tale diploma è un diploma francese, definito e rilasciato dallo Stato, o rilasciato dallo stesso per equivalenza, ovvero un diploma straniero riconosciuto equivalente ".
3 . E' opportuno segnalare preliminarmente che, con lettere 13 giugno e 19 agosto 1985, il ministro della gioventù e dello sport comunicò al signor H di aver riconosciuto l' equivalenza del suo diploma a seguito di un nuovo esame da parte dell' apposita commissione . Il governo francese, a cui dobbiamo la notizia, ha tuttavia ammesso che, operando ex nunc, questo riconoscimento non incide sull' eventuale sussistenza dell' illecito penale . Il problema sollevato dai giudici di Lilla - a cui spetta in ogni caso valutare se l' interpretazione chiesta alla Corte di giustizia conservi interesse ai fini della sentenza - resta dunque pienamente attuale .
Per fornire a quei giudici una risposta