CGCE, n. C-367/96, Sentenza della Corte, Alexandros Kefalas e a. contro Elliniko Dimosio (Stato ellenico) e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), 12/05/1998
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Testo completo
61996J0367
Sentenza della Corte del 12 maggio 1998. - A K e a.
contro
Elliniko Dimosio (Stato ellenico) e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Efeteio Athina - Grecia. - Diritto societario - Società per azioni in dissesto finanziario - Aumento del capitale sociale disposto in via amministrativa - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria. - Causa C-367/96.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02843
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Diritto comunitario - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria - Norma nazionale che vieta l'abuso di diritto - Applicazione da parte dei giudici nazionali
2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 77/91 - Modifica del capitale di una società per azioni - Normativa nazionale che prevede l'aumento disposto in via amministrativa del capitale sociale di una società per azioni in dissesto finanziario - Paralisi dei diritti derivanti dalla direttiva ad opera di una norma nazionale che vieta l'abuso di diritto
(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, artt. 25, n. 1, e 29, n. 1)
Massima
3 Gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario. Di conseguenza, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali applichino una norma nazionale per valutare se un diritto derivante da una disposizione comunitaria sia esercitato in maniera abusiva. Tuttavia l'applicazione di una tale norma nazionale non può pregiudicare la piena efficacia e l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie negli Stati membri. In particolare, i giudici nazionali, nel valutare l'esercizio di un diritto derivante da una disposizione comunitaria, non possono modificare il contenuto di detta disposizione né compromettere gli obiettivi da essa perseguiti.
4 Non si può far carico a un azionista che si avvalga dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva 77/91 in materia di diritto societario di abusare del proprio diritto derivante dalla detta disposizione per il solo fatto che l'aumento di capitale disposto in via amministrativa che egli contesta abbia posto riparo al dissesto finanziario che metteva a rischio la società considerata e gli abbia fatto conseguire evidenti vantaggi economici, o di non essersi avvalso del suo diritto di opzione, di cui all'art. 29, n. 1, di detta direttiva, sulle nuove azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale controverso.
Da un lato, infatti, la competenza decisionale dell'assemblea generale, di cui all'art. 25, n. 1, trova applicazione anche nel caso in cui la società considerata versi in grave dissesto finanziario. Dall'altro, l'esercizio del diritto di opzione avrebbe significato che l'azionista intendeva collaborare all'applicazione della decisione di aumentare il capitale senza l'approvazione dell'assemblea generale, decisione da lui contestata proprio in base all'art. 25, n. 1, della seconda direttiva.
Parti
Nel procedimento C-367/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Efeteio di Atene nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A K e altri
e
Elliniko Dimosio (Stato ellenico),
Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE),
con l'intervento di: Athinaïki Chartopoïïa AE e altri,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 25 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), e sull'esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C G, H R e M W, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G H, P J e L S, giudici,
avvocato generale: G T
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor K e altri, dagli avv.ti A T e D L, del foro di Atene;
- per il governo ellenico, dall'avv. M S, del foro di Atene, e dal signor V K, consigliere giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, in qualità di agente;
- per l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), dagli avv.ti K K e I S, del foro di Atene;
- per l'Athinaïki Chartopoïïa AE e altri, dagli avv.ti S. Felios e M. Manolas, del foro di Atene,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor K e altri, rappresentato dagli avv.ti A T e D L, del governo ellenico, rappresentato dall'avv. M S e dai signori V K e P. Mylonopoulos, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, dell'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), rappresentato dagli avv.ti K K e I S, dell'Athinaïki Chartopoïïa AE e altri, rappresentati dagli avv.ti S. Felios e M. Manolas, e della Commissione, rappresentata dal signor D. Gouloussis, all'udienza del 18 novembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 febbraio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 giugno 1996, pervenuta in cancelleria il 21 novembre seguente, l'Efeteio di Atene ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 25 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 1977, L 26, pag. 1;
in prosieguo: la «seconda direttiva»), e sull'esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone il signor K e altri, azionisti della società per azioni Athinaïki Chartopoïïa AE (in prosieguo: la «Chartopoïïa»), e lo Stato ellenico nonché l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (ente per la ristrutturazione delle imprese;
in prosieguo: l'«OAE»), nella quale i ricorrenti nella causa a qua contestano la validità