CGCE, n. C-35/99, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Procedimento penale a carico di Manuele Arduino, con l'intervento di: Diego Dessi, Giovanni Bertolotto e Compagnia Assicuratrice RAS SpA, 10/07/2001
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Testo completo
61999C0035
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 10 luglio 2001. - Procedimento penale a carico di LE RD, con l'intervento di: DI DE, NI TT e Compagnia Assicuratrice RAS SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: RE di IN - Italia. - Tariffa obbligatoria degli onorari d'avvocato - Deliberazione del Consiglio nazionale forense - Approvazione da parte del Ministro di Grazia e Giustizia - Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE). - Causa C-35/99.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01529
Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto le disposizioni degli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE).
2. Il RE di IN (Italia) è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una tariffa che fissa gli onorari minimi e massimi per le prestazioni degli avvocati nel suo paese. La tariffa controversa è stata adottata dal Ministro della Giustizia italiano sulla base di un progetto del Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati.
I - Ambito normativo nazionale
A - Il Consiglio Nazionale Forense
3. Ai sensi degli artt. da 52 a 55 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il Consiglio Nazionale Forense (in prosieguo: il «CNF») è istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Si tratta di un organismo composto di avvocati eletti tra i loro stessi colleghi, in ragione di un eletto per ciascun distretto di Corte d'appello. Il CNF ha in particolare l'incarico di fissare le tariffe degli onorari.
B - Le disposizioni di legge relative agli onorari
5. L'art. 57 del decreto legge prevede che i criteri utilizzati per determinare gli onorari e gli indennizzi dovuti agli avvocati e ai procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale sono stabiliti, ogni due anni, con delibera del CNF.
6. La tariffa, una volta deliberata dal CNF, viene trasmessa per l'approvazione al Ministro della Giustizia. Prima di procedere a tale approvazione, il Ministro deve raccogliere il parere del comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il «CIP») e consultare il Consiglio di Stato . Il decreto ministeriale che approva la tariffa deve successivamente essere vistato e registrato dalla Corte dei conti. Esso ha l'effetto di rendere la tariffa obbligatoria.
7. Ai sensi dell'art. 58 del decreto legge, i criteri menzionati nell'art. 57 vengono stabiliti con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità adita. Per ciascun atto o serie di atti, deve essere fissato un limite massimo e un limite minimo. In materia stragiudiziale, viene tenuto conto dell'importanza della causa.
8. L'art. 60 del decreto legge ha ad oggetto la liquidazione giudiziaria degli onorari.
9. Ivi è disposto che la liquidazione degli onorari viene effettuata dall'autorità giudiziaria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 57, tenendo conto della gravità e del numero delle questioni trattate. La liquidazione deve restare entro i limiti massimi e minimi stabiliti dall'art. 58. Tuttavia, in taluni casi eccezionali, il giudice può derogare a tali limiti purché la sua decisione sia debitamente motivata.
C - La tariffa controversa
10. La tariffa controversa nella causa a qua risulta dalla delibera del CNF del 12 giugno 1993 approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 585/94» oppure il «decreto controverso») .
11. L'art. 1 del decreto controverso reca approvazione della delibera del CNF.
12. L'art. 2 del medesimo decreto prevede che «gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1° ottobre 1994 per il 50% e per il restante 50% dal 1° aprile 1995».
13. L'art. 1 della delibera del CNF dispone che gli onorari degli avvocati sono indicati nella tabella che figura nell'allegato A alla medesima delibera. Gli onorari relativi alle prestazioni dei procuratori sono riportati nella tabella che figura nell'allegato B.
14. Ai sensi dell'art. 4 della delibera del CNF, è fatto divieto di derogare agli onorari minimi previsti per le prestazioni degli avvocati e procuratori.
15. Qualora dovesse però apparire una sproporzione manifesta tra le prestazioni effettuate e gli onorari previsti, è possibile superare gli onorari massimi indicati. E' altresì possibile scendere al di sotto dei minimi, a condizione che la parte che vi abbia un interesse produca un parere del Consiglio dell'ordine competente.
II - Fatti e procedimento
16. Il sig. RD è stato perseguito penalmente per aver effettuato, in violazione delle disposizioni di legge che regolano la circolazione stradale, un sorpasso su un tratto di strada dove tale manovra era vietata. L'interessato entrava in collisione con la vettura del sig. DE, che si costituiva parte civile dinanzi al RE di IN.
17. A conclusione del procedimento, le spese esposte dalla parte civile venivano poste a carico del sig. RD. L'avvocato del sig. DE ha presentato la sua nota di onorari basandosi sulla tariffa deliberata con decreto ministeriale n. 585/94, ma il RE di IN ha deciso di disapplicare la tariffa controversa e di fissare gli onorari in un importo inferiore al minimo tariffario.
18. Adita con un ricorso avverso tale decisione, la Corte Suprema di Cassazione italiana cassava la sentenza impugnata. Ha considerato illegittimo disapplicare la tariffa controversa e ha rinviato la causa su tale punto dinanzi al RE di IN.
19. Il giudice a quo espone che, nell'ordinamento giuridico italiano, esistono due indirizzi giurisprudenziali tra loro contrastanti circa la questione se la tariffa disposta con decreto ministeriale n. 585/94 costituisca o no un accordo restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato.
Secondo il primo indirizzo , le caratteristiche del decreto controverso sarebbero analoghe a quelle della normativa esaminata da questa Corte nella sentenza 18 giugno 1998 . Il CNF sarebbe un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e nessuna disposizione di legge prescrive che adotti le proprie decisioni nell'interesse generale. Poiché la tariffa controversa sarebbe idonea a limitare la concorrenza, il giudice nazionale sarebbe obbligato a disapplicarla.
Secondo l'altro indirizzo , la tariffa controversa non sarebbe frutto di una decisione discrezionale del CNF. L'intervento delle autorità pubbliche italiane giocherebbe un ruolo decisivo nella fase di elaborazione e nella fase di approvazione della tariffa. Non si può pertanto considerare che la pubblica amministrazione italiana abbia delegato ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.
20. Il giudice a quo precisa che, di fronte a tali due indirizzi giurisprudenziali, si trova posto di fronte al seguente problema interpretativo.
Si chiede se, «con specifico riferimento all'intervento degli organi pubblici nella procedura di approvazione, la tariffa (...) prevista dal D.M. n. 585/94 integri o meno gli estremi di una decisione di associazione di imprese che abbia l'effetto (...) di restringere (...) il gioco della concorrenza» ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato .
In caso affermativo, il giudice a quo si chiede se «la particolare natura dell'attività professionale svolta dall'avvocato (...) giustifichi la previsione di tariffe inderogabili (...), sicché le deliberazioni del CNF siano comunque compatibili con il Trattato CE alla luce della previsione di cui all'art. 85, punto 3, del Trattato» .
III - Questioni pregiudiziali
21. Di conseguenza, il RE di IN ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«a) se rientri nel campo di operatività del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE, la deliberazione del CNF approvata con D.M. n. 585/94, con cui sono state fissate le tariffe inderogabili relative all'attività professionale degli avvocati;
b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), se tuttavia l'ipotesi rientri nella previsione di inapplicabilità del divieto statuito dall'art. 85, n. 3, del Trattato».
IV - Ricevibilità del rinvio pregiudiziale
22. Il governo italiano esprime dubbi circa la ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale . Formula a tal riguardo due serie di osservazioni.
23. In primo luogo, si interroga sulla effettività della causa a qua.
Precisa che, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, la compagnia di assicurazione del sig. RD avrebbe proceduto al pagamento delle spese sostenute dal sig. DE. Tenuto conto di tale pagamento, la parte civile avrebbe rinunciato all'intervento nel procedimento e l'avvocato del sig. RD avrebbe chiesto al RE di IN di pronunciare un non luogo a statuire. Allo stato attuale del procedimento, la causa a qua sarebbe pertanto priva di oggetto.
Ciò considerato, il governo italiano mal comprende l'insistenza del giudice a quo di volere esaminare la compatibilità della tariffa controversa con il diritto comunitario. A suo parere, non è da escludersi che il RE di IN abbia colto l'occasione per dirimere una questione che in Italia costituisce materia dibattuta.
24. In secondo luogo, il governo italiano ritiene che l'ordinanza di rinvio non descriva a sufficienza il contesto giuridico e di merito nel quale sono state sollevate le questioni. Il RE di IN non avrebbe indicato i motivi per i quali ha disapplicato le tariffe controverse.
25. Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali . Nell'ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte . Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono