CGUE, Sentenza della Corte, Blue Air Aviation SA contro UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor e Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) contro Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) “CFR Călători” SA, 20/04/2023

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, Sentenza della Corte, Blue Air Aviation SA contro UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor e Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) contro Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) “CFR Călători” SA, 20/04/2023
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62021CJ0775
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

20 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Diffusione di musica di sottofondo – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Equa remunerazione – Mera fornitura di attrezzature fisiche – Impianti di sonorizzazione a bordo di treni e aeromobili – Presunzione di comunicazione al pubblico»

Nelle cause riunite C‑775/21 e C‑826/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisioni del 12 novembre 2020 e del 1° luglio 2021, pervenute in cancelleria il 15 e il 22 dicembre 2021, nei procedimenti

Blue Air Aviation SA

contro

UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (C‑775/21),

e

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

contro

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) «CFR Călători» SA (C‑826/21),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni presentate:

– per la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) «CFR Călători» SA, da T. Preoteasa, in qualità di agente;

– per il governo rumeno, da E. Gane, A. Rotăreanu e A. Wellman, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Biolan, P. Němečková e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie pendenti, la prima, nella causa C‑775/21, tra la Blue Air Aviation SA (in prosieguo: la «Blue Air») e l’UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (in prosieguo: l’«UCMR – ADA»), in ordine all’obbligo della Blue Air di pagare diritti all’UCMR – ADA per la diffusione di opere musicali come sottofondo a bordo di aeromobili per il trasporto di passeggeri e, la seconda, nella causa C‑826/21, tra l’Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) e la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) «CFR Călători» SA (in prosieguo: la «CFR»), in ordine all’obbligo di pagare diritti per la messa a disposizione a bordo di treni di impianti che possono essere utilizzati per effettuare comunicazioni al pubblico di opere musicali.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3 L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra (Svizzera), il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), approvato con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6), ed entrato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag. 1).

4 L’articolo 8 del TDA, intitolato «Diritto di comunicazione al pubblico», così dispone:

«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2), e 14 bis, paragrafo 1, della [Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979], gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

5 Dichiarazioni comuni concernenti il TDA sono state adottate dalla conferenza diplomatica dell’OMPI il 20 dicembre 1996.

6 La dichiarazione comune in merito all’articolo 8 del TDA è così formulata:

«Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione al pubblico ai sensi del presente trattato o della [Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979]. (...)».

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2001/29

7 I considerando 1, 4, 6, 7, 9, 10, 23 e 27 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(1) Il trattato [FUE] prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(...)

(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(...)

(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.

(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(...)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.

(...)».

8 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», così dispone:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

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