CGCE, n. C-186/89, Sentenza della Corte, W.M. van Tiem contro Staatssecretaris van Financiën, 04/12/1990

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-186/89, Sentenza della Corte, W.M. van Tiem contro Staatssecretaris van Financiën, 04/12/1990
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61989CJ0186
Data del deposito : 4 dicembre 1990
Fonte ufficiale :

Testo completo

61989J0186

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 4 DICEMBRE 1990. - W. M. VAN TIEM

CONTRO

STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOGE RAAD - PAESI BASSI. - RETTIFICA DELL'IMPOSTA SULLA CIFRA D'AFFARI - SESTA DIRETTIVA IVA. - CAUSA C-186/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04363

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

++++



1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune dell' imposta sul valore aggiunto - Attività economiche ai sensi dell' art. 4 della sesta direttiva - Concessione di un diritto di superficie su un bene immobile (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 2)



2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune dell' imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale - Costituzione di un diritto reale che conferisce un potere d' uso su un bene immobile in uno Stato membro che considera tale diritto come un bene materiale - Inclusione

((Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 1, e 3, lett. b) ))



3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune dell' imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Nozione - Definizione esauriente ad opera dell' art. 4 della sesta direttiva - Esercizio da parte di uno Stato membro della facoltà contemplata dall' art. 5, n.

3 - Ininfluenza

((Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 5, n. 3, lett. b) ))

Massima



1. Va considerata attività economica, definita all' art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, la concessione di un diritto di superficie su un bene immobile da parte del proprietario di detto bene ad un terzo, che ottiene così la facoltà di usare il bene immobile durante un periodo determinato e contro corrispettivo. Tale operazione comporta infatti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, ai sensi dell' ultima frase della predetta norma.



2. Ai sensi dell' art. 5, n. 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, la "cessione di un bene" consiste nel trasferimento della facoltà di disporre di un bene materiale come proprietario. Se uno Stato membro si è avvalso della possibilità, offerta dal n. 3, lett. b), dello stesso articolo, di considerare come beni materiali i diritti reali che conferiscono ai loro titolari un potere d' uso sui beni immobili, la nozione di trasferimento che viene impiegata al n. 1 di detto articolo va interpretata nel senso che include del pari la costituzione di un siffatto diritto reale.



3. Conformemente alla finalità della sesta direttiva 77/388/CEE, che mira tra l' altro a fondare il sistema comune di imposta sul valore aggiunto su una definizione uniforme dei "soggetti passivi", la sfera d' applicazione dell' art. 4 della direttiva, concernente i "soggetti passivi", non può essere modificata dalla circostanza che uno Stato membro abbia fatto o meno uso della facoltà di equiparare la costituzione di un diritto di supeficie alla cessione di un bene contemplata dall' art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva.

Parti

Nel procedimento C-186/89,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell' art. 177 del Trattato dallo Hoge Raad der Nederlanden (Terza Sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

W.M. van T

e

Staatssecretaris van Financiën,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 4, n. 2, e 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F G e M Z, giudici,

avvocato generale: W V G

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte e presentate:

- per il governo olandese, dal sig. J.J. Heinemann, segretario generale facente funzione presso il ministero degli Affari esteri,

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra J.A. Gensmantel, Treasury Solicitor,

- per la Commissione, dai sigg. D. Calleja e B.J. Drijber, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali presentate all' udienza del 28 giugno 1990 dal governo olandese, rappresentato dal sig. T. Heukels, in qualità di agente, e dalla Commissione,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 25 settembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con sentenza 24 maggio 1989, giunta alla Corte il 29 maggio successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 4, n. 2,

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